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Document 62017CJ0374

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2018.
Finanzamt B contro A-Brauerei.
Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Imposta sugli acquisti di immobili – Esenzione – Trasferimenti della proprietà di un immobile intervenuti in ragione di operazioni di trasformazione effettuate in seno a determinati gruppi societari – Nozione di “aiuto di Stato” – Requisito relativo alla selettività – Giustificazione.
Causa C-374/17.

Causa C‑374/17

Finanzamt B

contro

A-Brauerei

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof)

«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Imposta sugli acquisti di immobili – Esenzione – Trasferimenti della proprietà di un immobile intervenuti in ragione di operazioni di trasformazione effettuate in seno a determinati gruppi societari – Nozione di “aiuto di Stato” – Requisito relativo alla selettività – Giustificazione»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2018

  1. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo del provvedimento – Misura che attribuisce un vantaggio fiscale – Misura a carattere generale applicabile indistintamente a tutti gli operatori economici – Assenza di selettività – Valutazione del carattere generale della misura – Esenzione fiscale operante una distinzione tra due categorie di operatori posti in una situazione paragonabile – Insussistenza di una misura a carattere generale

    (Art. 107, § 1, TFUE)

  2. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo del provvedimento – Deroga al sistema fiscale generale – Giustificazione attinente alla natura e alla struttura del sistema – Criteri di valutazione – Esenzione fiscale intesa ad evitare una doppia imposizione

    (Art. 107, § 1, TFUE)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 20-34)

  2.  L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che non soddisfa il requisito relativo alla selettività del vantaggio considerato, stabilito da detta disposizione, un’agevolazione fiscale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale consista nell’esentare dall’imposta sugli acquisti di immobili il trasferimento della proprietà di un immobile intervenuto in ragione di un’operazione di trasformazione coinvolgente esclusivamente società di un medesimo gruppo legate da un rapporto di partecipazione di almeno il 95% per un periodo minimo e ininterrotto di cinque anni precedenti l’operazione suddetta e di cinque anni successivi a quest’ultima.

    In un contesto vertente su misure fiscali, la qualificazione di una misura tributaria nazionale come «selettiva» impone, in un primo tempo, di identificare il regime tributario comune o «normale» applicabile nello Stato membro interessato, e di dimostrare, in un secondo tempo, che la misura fiscale considerata deroga a tale regime comune, in quanto essa introduce differenziazioni tra operatori che si trovano, alla luce dell’obiettivo perseguito da detto regime comune, in situazioni di fatto e di diritto paragonabili (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a., C‑20/15 P e C‑21/15 P, EU:C:2016:981, punto 57).

    Occorre però ricordare, in secondo luogo, che, in base a una costante giurisprudenza della Corte, la nozione di «aiuto di Stato» non riguarda le misure che istituiscono una differenziazione tra imprese che si trovano, alla luce dell’obiettivo perseguito dal regime giuridico in questione, in una situazione di fatto e di diritto paragonabile, e che sono dunque a priori selettive, qualora lo Stato membro interessato pervenga a dimostrare che tale differenziazione è giustificata, in quanto deriva dalla natura o dall’economia generale del sistema nel quale dette misure si inscrivono (sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a., C‑20/15 P e C‑21/15 P, EU:C:2016:981, punto 58 nonché la giurisprudenza ivi citata).

    Nella sua giurisprudenza, la Corte ha riconosciuto che obiettivi inerenti al sistema tributario generale in questione potevano giustificare un regime tributario a priori selettivo (v., in tal senso, sentenze del 29 aprile 2004, GIL Insurance e a., C‑308/01, EU:C:2004:252, punti da 74 a 76, e dell’8 settembre 2011, Paint Graphos e a., da C‑78/08 a C‑80/08, EU:C:2011:550, punti da 64 a 76).

    Nel caso di specie, l’obiettivo connesso al funzionamento proprio del regime tributario generale in discussione nel procedimento principale, inteso ad evitare una doppia imposizione e, dunque, una tassazione eccessiva, può così giustificare il fatto che l’esenzione fiscale prevista dall’articolo 6a del GrEStG sia riservata alle operazioni di trasformazione effettuate tra società legate da un rapporto di partecipazione di almeno il 95% per un periodo minimo e ininterrotto di cinque anni precedenti all’operazione suddetta e di cinque anni successivi a quest’ultima.

    (v. punti 36, 44, 49, 50, 53 e dispositivo)

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