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Document 62017CJ0492

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 dicembre 2018.
Südwestrundfunk contro Tilo Rittinger e a.
Rinvio pregiudiziale – Aiuti concessi dagli Stati – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Emittenti radiotelevisive pubbliche – Finanziamento – Normativa di uno Stato membro che obbliga tutte le persone maggiorenni che dispongono di un’abitazione nel territorio nazionale a pagare un contributo alle emittenti radiotelevisive pubbliche.
Causa C-492/17.

Causa C‑492/17

Südwestrundfunk

contro

Tilo Rittinger e a.

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Tübingen)

«Rinvio pregiudiziale – Aiuti concessi dagli Stati – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Emittenti radiotelevisive pubbliche – Finanziamento – Normativa di uno Stato membro che obbliga tutte le persone maggiorenni che dispongono di un’abitazione nel territorio nazionale a pagare un contributo alle emittenti radiotelevisive pubbliche»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 dicembre 2018

  1. Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Conformità della decisione di rinvio alle regole di organizzazione e di procedura giudiziarie del diritto nazionale – Controllo non incombente alla Corte

    (Art. 267 TFUE)

  2. Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto – Portata dell’obbligo nel settore della concorrenza

    (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 94)

  3. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni di carattere generale o ipotetico – Questione avente carattere astratto e meramente ipotetico in relazione all’oggetto della controversia principale – Irricevibilità

    (Art. 267 TFUE)

  4. Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Misura recante modifica di un regime di aiuti esistenti – Modifica che non incide sulla sostanza del regime – Obbligo di notifica – Insussistenza

    [Art. 108 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 1, c)]

  5. Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Misura recante modifica di un regime di aiuti esistenti – Modifica che non incide sulla sostanza del regime – Normativa nazionale che consente a un’emittente radiotelevisiva pubblica di procedere essa stessa all’esecuzione forzata dei crediti insoluti – Ammissibilità

    (Artt. 107 e 108 TFUE)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 29‑34)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 37‑39, 45‑47)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 37, 40‑44, 48‑51)

  4.  L’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE], deve essere interpretato nel senso che una modifica del regime di finanziamento della radiotelevisione pubblica di uno Stato membro che, come quella di cui al procedimento principale, consista nel sostituire ad un canone radiotelevisivo, dovuto per il possesso di un apparecchio di ricezione radiotelevisiva, un contributo radiotelevisivo, dovuto segnatamente per l’occupazione di un’abitazione o di locali commerciali, non configura una modifica di un aiuto esistente, ai sensi di detta disposizione, che debba essere notificata alla Commissione europea in forza dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

    (v. dispositivo 1)

  5.  Gli articoli 107 e 108 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che conferisce alla emittente radiotelevisiva pubblica poteri derogatori del diritto comune in forza dei quali essa stessa può procedere all’esecuzione forzata dei crediti insoluti relativi al contributo radiotelevisivo.

    (v. dispositivo 2)

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