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Document 62015CJ0434

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 dicembre 2017.
Asociación Profesional Elite Taxi contro Uber Systems Spain SL.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 56 TFUE – Articolo 58, paragrafo 1, TFUE – Servizi nel settore dei trasporti – Direttiva 2006/123/CE – Servizi nel mercato interno – Direttiva 2000/31/CE – Direttiva 98/34/CE – Servizi della società dell’informazione – Servizio d’intermediazione che consente, mediante un’applicazione per smartphone, di mettere in contatto dietro retribuzione conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo con persone che intendono effettuare spostamenti in aerea urbana – Requisito di un’autorizzazione.
Causa C-434/15.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Causa C‑434/15

Asociación Profesional Elite Taxi

contro

Uber Systems Spain SL

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dallo Juzgado Mercantil n. 3 de Barcelona)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 56 TFUE – Articolo 58, paragrafo 1, TFUE – Servizi nel settore dei trasporti – Direttiva 2006/123/CE – Servizi nel mercato interno – Direttiva 2000/31/CE – Direttiva 98/34/CE – Servizi della società dell’informazione – Servizio d’intermediazione che consente, mediante un’applicazione per smartphone, di mettere in contatto dietro retribuzione conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo con persone che intendono effettuare spostamenti in aerea urbana – Requisito di un’autorizzazione»

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 dicembre 2017

  1. Questioni pregiudiziali–Competenza della Corte–Limiti–Competenza del giudice nazionale–Accertamento e valutazione dei fatti di causa–Competenza della Corte a qualificare, alla luce del diritto dell’Unione, i fatti accertati dal giudice nazionale

    (Art. 267 TFUE)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni–Commercio elettronico–Direttiva 2000/31–Ambito di applicazione–Servizio della società dell’informazione–Nozione–Servizio d’intermediazione, quale UberPop, che consente, mediante un’applicazione per smartphone, di mettere in contatto, dietro retribuzione, conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo con persone che intendono effettuare degli spostamenti in area urbana–Esclusione

    [Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/34, come modificata dalla direttiva 98/48, art. 1, punto 2, 2000/31, art. 2, a), e 2006/123, art. 2, § 2, d)]

  3. Libera prestazione dei servizi–Servizi nel mercato interno–Direttiva 2006/123–Ambito di applicazione–Servizi nel settore dei trasporti–Nozione–Servizio d’intermediazione, quale UberPop, che consente, mediante un’applicazione per smartphone, di mettere in contatto, dietro retribuzione, conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo con persone che intendono effettuare degli spostamenti in area urbana–Esclusione

    [Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/34, come modificata dalla direttiva 98/48, art. 1, punto 2, 2000/31, art. 2, a), e 2006/123, art. 2, § 2, d)]

  4. Libera prestazione dei servizi–Disposizioni del Trattato–Ambito di applicazione–Servizi nel settore dei trasporti ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, TFUE–Nozione–Servizio d’intermediazione, quale UberPop, che consente, mediante un’applicazione per smartphone, di mettere in contatto, dietro retribuzione, conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo con–5. persone che intendono effettuare degli spostamenti in area urbana–Inclusione–Conseguenze–Esclusione di tale servizio dall’ambito di applicazione dell’articolo 56 TFUE e delle direttive 2006/123 e 2000/31

    [Artt. 56 TFUE e 58, § 1, TFUE; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/34, come modificata dalla direttiva 98/48, art. 1, punto 2, 2000/31, art. 2, a), e 2006/123, art. 2, § 2, d)]

  1.  A tal riguardo occorre rammentare che il giudice del rinvio ha chiaramente indicato, come emerge dal punto 17 della presente sentenza, che le sue questioni non riguardano la constatazione o la valutazione dei fatti della controversia di cui al procedimento principale, ma soltanto la qualificazione giuridica del servizio di cui trattasi. Orbene, la qualificazione rispetto al diritto dell’Unione di fatti determinati da tale giudice presuppone un’interpretazione di tale diritto per la quale, nell’ambito della procedura di cui all’articolo 267 TFUE, la Corte è competente (v., per analogia, sentenza del 3 dicembre 2015, Banif Plus Bank, C‑312/14, EU:C:2015:794, punti 5152). Di conseguenza, la Corte è competente a statuire sulle questioni sollevate.

    (v. punti 20, 21)

  2.  Pertanto, un servizio d’intermediazione che consente la trasmissione, mediante un’applicazione per smartphone, delle informazioni relative alla prenotazione di un servizio di trasporto tra il passeggero e il conducente non professionista che, usando il proprio veicolo, effettuerà il trasporto soddisfa, in linea di principio, i criteri per essere qualificato «servizio della società dell’informazione», ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34, al quale rinvia l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31. Tale servizio d’intermediazione costituisce, come previsto dalla definizione contenuta in tale disposizione della direttiva 98/34, un «servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi».

    Occorre, tuttavia, rilevare che un servizio come quello di cui al procedimento principale non è soltanto un servizio d’intermediazione che consiste nel mettere in contatto, mediante un’applicazione per smartphone, un conducente non professionista che utilizza il proprio veicolo e una persona che intende effettuare uno spostamento in area urbana. Infatti, in una situazione, come quella presa in considerazione dal giudice del rinvio, in cui il trasporto dei passeggeri è effettuato da conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo, il fornitore di tale servizio d’intermediazione crea al contempo un’offerta di servizi di trasporto urbano che rende accessibile segnatamente con strumenti informatici, quali l’applicazione di cui al procedimento principale, e di cui organizza il funzionamento generale a favore delle persone che intendono avvalersi di tale offerta per uno spostamento in area urbana. A tal riguardo, dalle informazioni di cui dispone la Corte emerge che il servizio d’intermediazione della Uber si basa sulla selezione di conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo ai quali tale società fornisce un’applicazione senza la quale, da un lato, tali conducenti non sarebbero indotti a fornire servizi di trasporto e, dall’altro, le persone che intendono effettuare uno spostamento nell’aerea urbana non ricorrerebbero ai servizi di tali conducenti. Inoltre, la Uber esercita un’influenza determinante sulle condizioni della prestazione di siffatti conducenti. In relazione a tale ultimo punto, emerge segnatamente che la Uber fissa, mediante l’omonima applicazione, se non altro il prezzo massimo della corsa, che tale società riceve tale somma dal cliente prima di versarne una parte al conducente non professionista del veicolo e che essa esercita un determinato controllo sulla qualità dei veicoli e dei loro conducenti nonché sul comportamento di quest’ultimi, che può portare, se del caso, alla loro esclusione.

    Tale servizio d’intermediazione deve quindi essere considerato parte integrante di un servizio complessivo in cui l’elemento principale è un servizio di trasporto e, di conseguenza, rispondente non alla qualificazione di «servizio della società dell’informazione», ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34, cui rinvia l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31, ma di «servizio nel settore dei trasporti», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123. Di conseguenza, la direttiva 2000/31 non si applica a un servizio d’intermediazione come quello di cui al procedimento principale.

    (v. punti 35, 37‑40, 42)

  3.  Occorre, tuttavia, rilevare che un servizio come quello di cui al procedimento principale non è soltanto un servizio d’intermediazione che consiste nel mettere in contatto, mediante un’applicazione per smartphone, un conducente non professionista che utilizza il proprio veicolo e una persona che intende effettuare uno spostamento in area urbana. Infatti, in una situazione, come quella presa in considerazione dal giudice del rinvio, in cui il trasporto dei passeggeri è effettuato da conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo, il fornitore di tale servizio d’intermediazione crea al contempo un’offerta di servizi di trasporto urbano che rende accessibile segnatamente con strumenti informatici, quali l’applicazione di cui al procedimento principale, e di cui organizza il funzionamento generale a favore delle persone che intendono avvalersi di tale offerta per uno spostamento in area urbana. A tal riguardo, dalle informazioni di cui dispone la Corte emerge che il servizio d’intermediazione della Uber si basa sulla selezione di conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo ai quali tale società fornisce un’applicazione senza la quale, da un lato, tali conducenti non sarebbero indotti a fornire servizi di trasporto e, dall’altro, le persone che intendono effettuare uno spostamento nell’aerea urbana non ricorrerebbero ai servizi di tali conducenti. Inoltre, la Uber esercita un’influenza determinante sulle condizioni della prestazione di siffatti conducenti. In relazione a tale ultimo punto, emerge segnatamente che la Uber fissa, mediante l’omonima applicazione, se non altro il prezzo massimo della corsa, che tale società riceve tale somma dal cliente prima di versarne una parte al conducente non professionista del veicolo e che essa esercita un determinato controllo sulla qualità dei veicoli e dei loro conducenti nonché sul comportamento di quest’ultimi, che può portare, se del caso, alla loro esclusione.

    Tale servizio d’intermediazione deve quindi essere considerato parte integrante di un servizio complessivo in cui l’elemento principale è un servizio di trasporto e, di conseguenza, rispondente non alla qualificazione di «servizio della società dell’informazione», ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34, cui rinvia l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31, ma di «servizio nel settore dei trasporti», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123. Un servizio siffatto, dal momento che rientra nella qualificazione di «servizio nel settore dei trasporti», non è neppure sottoposto alla direttiva 2006/123, poiché tale tipo di servizio figura, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), di tale direttiva, tra i servizi espressamente esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva in parola.

    (v. punti 37‑40, 43)

  4.  L’articolo 56 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 58, paragrafo 1, TFUE, nonché l’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e l’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, cui rinvia l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), devono essere interpretati nel senso che un servizio d’intermediazione, come quello di cui al procedimento principale, avente ad oggetto la messa in contatto mediante un’applicazione per smartphone, dietro retribuzione, di conducenti non professionisti, che utilizzano il proprio veicolo, con persone che desiderano effettuare uno spostamento nell’area urbana, deve essere considerato indissolubilmente legato a un servizio di trasporto e rientrante, pertanto, nella qualificazione di «servizi nel settore dei trasporti», ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, TFUE. Un servizio siffatto deve, di conseguenza, essere escluso dall’ambito di applicazione dell’articolo 56 TFUE, della direttiva 2006/123 e della direttiva 2000/31.

    Infatti, in una situazione, come quella presa in considerazione dal giudice del rinvio, in cui il trasporto dei passeggeri è effettuato da conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo, il fornitore di tale servizio d’intermediazione crea al contempo un’offerta di servizi di trasporto urbano che rende accessibile segnatamente con strumenti informatici, quali l’applicazione di cui al procedimento principale, e di cui organizza il funzionamento generale a favore delle persone che intendono avvalersi di tale offerta per uno spostamento in area urbana. A tal riguardo, dalle informazioni di cui dispone la Corte emerge che il servizio d’intermediazione della Uber si basa sulla selezione di conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo ai quali tale società fornisce un’applicazione senza la quale, da un lato, tali conducenti non sarebbero indotti a fornire servizi di trasporto e, dall’altro, le persone che intendono effettuare uno spostamento nell’aerea urbana non ricorrerebbero ai servizi di tali conducenti. Inoltre, la Uber esercita un’influenza determinante sulle condizioni della prestazione di siffatti conducenti. In relazione a tale ultimo punto, emerge segnatamente che la Uber fissa, mediante l’omonima applicazione, se non altro il prezzo massimo della corsa, che tale società riceve tale somma dal cliente prima di versarne una parte al conducente non professionista del veicolo e che essa esercita un determinato controllo sulla qualità dei veicoli e dei loro conducenti nonché sul comportamento di quest’ultimi, che può portare, se del caso, alla loro esclusione.

    Tale servizio d’intermediazione deve quindi essere considerato parte integrante di un servizio complessivo in cui l’elemento principale è un servizio di trasporto e, di conseguenza, rispondente non alla qualificazione di «servizio della società dell’informazione», ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34, cui rinvia l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31, ma di «servizio nel settore dei trasporti», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123.

    (v. punti 38‑40, 48 e dispositivo)

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