EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CJ0423

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 novembre 2017.
HX contro Consiglio dell'Unione europea.
Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica araba siriana – Misure restrittive adottate nei confronti di una persona che figura nell’allegato di una decisione – Proroga della validità di tale decisione nel corso del procedimento pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea – Domanda di adattamento del ricorso formulata in udienza e non con atto scritto separato – Articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale – Versione in lingua bulgara – Annullamento da parte del Tribunale della decisione iniziale recante iscrizione dell’interessato nell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive – Scadenza della decisione di proroga – Persistenza dell’oggetto della domanda di adattamento del ricorso.
Causa C-423/16 P.

Court reports – general

Causa C‑423/16 P

HX

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica araba siriana – Misure restrittive adottate nei confronti di una persona che figura nell’allegato di una decisione – Proroga della validità di tale decisione nel corso del procedimento pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea – Domanda di adattamento del ricorso formulata in udienza e non con atto scritto separato – Articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale – Versione in lingua bulgara – Annullamento da parte del Tribunale della decisione iniziale recante iscrizione dell’interessato nell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive – Scadenza della decisione di proroga – Persistenza dell’oggetto della domanda di adattamento del ricorso»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 novembre 2017

  1. Procedimento giurisdizionale–Decisione o regolamento che sostituisce in corso di causa l’atto impugnato–Domanda di adattamento del ricorso–Obbligo per il ricorrente di presentare detta domanda con atto separato–Domanda presentata oralmente in udienza–Versione in lingua bulgara del regolamento di procedura del Tribunale che presenta un’ambiguità a tale riguardo–Obbligo del Tribunale di segnalare l’errore al ricorrente al fine di metterlo in grado di rettificarlo

    (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86, § 2)

  2. Diritto dell’Unione europea–Interpretazione–Testi plurilingui–Regolamento di procedura del Tribunale–Divergenze fra le varie versioni linguistiche–92766 / Regolamento autentico in tutte le lingue processuali–Dovere di un soggetto dell’ordinamento di fare riferimento all’insieme delle versioni linguistiche–Insussistenza

    [Artt. 20, § 2, d), TFUE e 24, comma 4, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, 45 e 227, § 1]

  3. Impugnazione–Interesse ad agire–Presupposto–Impugnazione atta a procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta–Insussistenza

    [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 56, comma 2; decisioni del Consiglio 2014/488/PESC e (PESC) 2015/837; regolamento del Consiglio n. 793/2014]

  1.  Dato che la versione in lingua bulgara dell’articolo 86, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale è ambigua, nel senso che, in contrasto con le versioni di lingua inglese e francese di detta disposizione, essa impiega non il termine «atto», ma il termine «domanda», non si può escludere che tale ambiguità induca un ricorrente che ha scelto la lingua bulgara come lingua processuale a considerare che sarebbe ricevibile una domanda di adattamento del ricorso presentata oralmente all’udienza. A ciò si aggiunga che tale domanda è stata successivamente consegnata al verbale d’udienza, che costituisce atto pubblico in forza dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

    Al Tribunale, se ritiene che una domanda di adattamento del ricorso in tal modo presentata non rispetti le forme previste dal suo regolamento di procedura, spetta allora quantomeno segnalare al ricorrente l’errore commesso e metterlo in grado di rettificarlo.

    Infatti, anche se è del tutto giustificato porre determinati requisiti formali a un adattamento del ricorso, tali requisiti non sono fini a se stessi e, al contrario, servono a garantire il contraddittorio e la buona amministrazione della giustizia.

    Al riguardo, l’articolo 86, paragrafi 3 e 4, del regolamento di procedura del Tribunale prevede esso stesso che il mancato compimento di talune formalità nella presentazione delle domande di adattamento del ricorso non le rende necessariamente irricevibili.

    (v. punti 20‑24)

  2.  Nel caso di una disposizione del regolamento di procedura di una giurisdizione dell’Unione, peraltro adottato e reso autentico in tutte le lingue processuali dalla medesima giurisdizione, in conformità al combinato disposto dell’articolo 44 e dell’articolo 227, paragrafo 1, di tale regolamento, attendersi che i soggetti dell’ordinamento facciano riferimento all’insieme delle versioni linguistiche di tale regolamento per evitare che un’eventuale divergenza nella sua versione di lingua processuale comporti l’irricevibilità sarebbe in contrasto con il loro diritto di rivolgersi al giudice dell’Unione nella lingua ufficiale da loro scelta, diritto risultante sia dall’articolo 20, paragrafo 2, lettera d), TFUE e dall’articolo 24, quarto comma, TFUE, sia dall’articolo 45 del regolamento di procedura del Tribunale.

    (v. punto 26)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 30‑33)

Top