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Document 62016CJ0573

    Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 ottobre 2017.
    Air Berlin plc contro Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs.
    Rinvio pregiudiziale – Imposte indirette – Raccolta di capitali – Applicazione di un’imposta dell’1,5% sul trasferimento, verso un servizio di compensazione di transazioni (clearance service), di azioni di nuova emissione o di azioni destinate alla quotazione presso la Borsa di uno degli Stati membri.
    Causa C-573/16.

    Causa C‑573/16

    Air Berlin plc

    contro

    Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division]

    «Rinvio pregiudiziale – Imposte indirette – Raccolta di capitali – Applicazione di un’imposta dell’1,5% sul trasferimento, verso un servizio di compensazione di transazioni (clearance service), di azioni di nuova emissione o di azioni destinate alla quotazione presso la Borsa di uno degli Stati membri»

    Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 ottobre 2017

    1. Disposizioni tributarie–Armonizzazione delle legislazioni–Imposte indirette sulla raccolta di capitali–Imposta sui conferimenti gravante sulle società di capitali–Divieto di applicare altre imposte–Deroghe–Imposte sui trasferimenti di valori mobiliari–Nozione–Trasferimento della titolarità giuridica di azioni senza conseguenze sulla titolarità effettiva–Esclusione–Obbligo di trasferimento previsto dalla normativa nazionale ai fini di una quotazione in Borsa–Irrilevanza

      [Direttiva del Consiglio 69/335, art. 12, § 1, a)]

    2. Disposizioni tributarie–Armonizzazione delle legislazioni–Imposte indirette sulla raccolta di capitali–Applicazione da parte di uno Stato membro di un’imposta di bollo sul trasferimento di azioni destinate alla quotazione presso la Borsa di uno degli Stati membri e di azioni di nuova emissione, emesse nell’ambito di un aumento di capitale–Inammissibilità–Possibilità di rinunciare all’imposta di bollo sul trasferimento iniziale di azioni e di optare per un’imposta complementare applicata ad ogni successiva vendita di azioni–Irrilevanza

      [Direttive del Consiglio 69/335, artt. 10 e 11, e 2008/7, art. 5, §§ 1, c), e 2, a)]

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 35-37)

    2.  Gli articoli 10 e 11 della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, devono essere interpretati nel senso che ostano alla tassazione di un’operazione di trasferimento di azioni quale quella di cui al procedimento principale, con cui la titolarità giuridica dell’insieme delle azioni di una società è stata trasferita ad un servizio di compensazione al solo fine di quotare dette azioni in Borsa, senza che muti la titolarità effettiva delle azioni in parola.

      L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, dev’essere interpretato nel senso che osta alla tassazione di un’operazione di trasferimento di azioni quale quella di cui al procedimento principale, con cui la titolarità giuridica di azioni di nuova emissione, emesse nell’ambito di un aumento di capitale, è stata trasferita ad un servizio di compensazione al solo fine di proporre tali nuove azioni per l’acquisto.

      La risposta alla prima e alla seconda questione non è diversa nel caso in cui la normativa di uno Stato membro, quale quella di cui al procedimento principale, consenta all’operatore di un servizio di compensazione, dietro approvazione dell’autorità tributaria, di optare per l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo sul trasferimento iniziale di azioni verso il servizio di compensazione, applicandosi invece un’imposta complementare all’imposta di bollo su ogni successiva vendita di azioni.

      (v. punti 42, 49, dispositivo 1-3)

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