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Document 62017CO0177
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 7 settembre 2017.
Demarchi Gino S.a.s. e Graziano Garavaldi contro Ministero della Giustizia.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Attuazione del diritto dell’Unione – Collegamento sufficiente – Insussistenza – Incompetenza della Corte.
Cause riunite C-177/17 e C-178/17.
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 7 settembre 2017.
Demarchi Gino S.a.s. e Graziano Garavaldi contro Ministero della Giustizia.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Attuazione del diritto dell’Unione – Collegamento sufficiente – Insussistenza – Incompetenza della Corte.
Cause riunite C-177/17 e C-178/17.
Cause riunite C‑177/17 e C‑178/17
Demarchi Gino Sas
e
Graziano Garavaldi
contro
Ministero della Giustizia
(domande di pronuncia pregiudiziale
proposte dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Attuazione del diritto dell’Unione – Collegamento sufficiente – Insussistenza – Incompetenza della Corte»
Massime – Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 7 settembre 2017
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Domanda di interpretazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione – Normativa nazionale che non configura una misura di attuazione del diritto dell’Unione o che non presenta altri elementi di collegamento a quest’ultimo – Manifesta incompetenza della Corte
(Art. 6, § 1, TUE; art. 267 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 51, §§ 1 e 2; regolamento di procedura della Corte, art. 53, § 2)
Per stabilire se una normativa nazionale rientri nell’attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51 della Carta, occorre verificare, tra le altre cose, se essa abbia lo scopo di attuare una disposizione del diritto dell’Unione, quale sia il suo carattere e se essa persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto dell’Unione, anche se è in grado di incidere indirettamente su quest’ultimo, nonché se esista una normativa di diritto dell’Unione che disciplini specificamente la materia o che possa incidere sulla stessa (sentenze del 6 marzo 2014, Siragusa, C‑206/13, EU:C:2014:126, punto 25 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 10 luglio 2014, Julián Hernández e a., C‑198/13, EU:C:2014:2055, punto 37).
Nel caso di specie, come risulta dalle ordinanze di rinvio, la disposizione nazionale in questione nel procedimento principale riguarda la procedura di recupero delle somme dovute dallo Stato, a titolo di equa riparazione, a causa dell’eccessiva durata di un procedimento giudiziario, prevista dall’articolo 5 sexies della legge n. 89/2001. Tuttavia, occorre rilevare che, da un lato, le disposizioni del Trattato FUE richiamate dal giudice del rinvio non impongono agli Stati membri alcun obbligo specifico per quanto concerne il recupero delle somme dovute dallo Stato, a titolo di equa riparazione, a causa dell’eccessiva durata di un procedimento giudiziario e che, allo stato attuale, il diritto dell’Unione non comporta alcuna normativa che disciplini specificamente la materia.
Ne deriva che nessun elemento consente di ritenere che i procedimenti principali riguardino l’interpretazione o l’applicazione di una norma di diritto dell’Unione diversa da quella contenuta nella Carta. Orbene, ove una situazione giuridica non rientri nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non è competente a pronunciarsi al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono radicare, di per sé, tale competenza (ordinanza del 18 febbraio 2016, Rîpanu, C‑407/15, non pubblicata, EU:C:2016:167, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).
(v. punti 20, 22, 25, 28)