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Document 62016CJ0174

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 settembre 2017.
    H. contro Land Berlin.
    Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2010/18/UE – Accordo-quadro riveduto sul congedo parentale – Clausola 5, punti 1 e 2 – Ritorno dal congedo parentale – Diritto di ritornare allo stesso posto di lavoro o ad un lavoro equivalente o analogo – Mantenimento dei diritti acquisiti o in via di acquisizione – Pubblico dipendente di un Land promosso quale dipendente in prova ad un posto con funzioni direttive – Normativa di tale Land che prevede ipso iure la fine del periodo di prova senza possibilità di proroga al termine di un periodo di due anni, anche in caso di assenza correlata ad un congedo parentale – Incompatibilità – Conseguenze.
    Causa C-174/16.

    Court reports – general

    Causa C‑174/16

    H.

    contro

    Land Berlin

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin)

    «Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2010/18/UE – Accordo-quadro riveduto sul congedo parentale – Clausola 5, punti 1 e 2 – Ritorno dal congedo parentale – Diritto di ritornare allo stesso posto di lavoro o ad un lavoro equivalente o analogo – Mantenimento dei diritti acquisiti o in via di acquisizione – Pubblico dipendente di un Land promosso quale dipendente in prova ad un posto con funzioni direttive – Normativa di tale Land che prevede ipso iure la fine del periodo di prova senza possibilità di proroga al termine di un periodo di due anni, anche in caso di assenza correlata ad un congedo parentale – Incompatibilità – Conseguenze»

    Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 settembre 2017

    1. Politica sociale–Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile–Accordo quadro riveduto BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES sul congedo parentale–Direttiva 2010/18–Diritto di ritornare allo stesso posto di lavoro o ad un lavoro equivalente o analogo al ritorno dal congedo parentale–Mantenimento dei diritti acquisiti o in via di acquisizione–Normativa nazionale che prevede ipso iure la fine del periodo di prova per un posto di pubblico dipendente con funzioni direttive, senza possibilità di proroga al termine di un periodo di due anni, anche in caso di assenza correlata ad un congedo parentale–Inammissibilità–Conseguenze–Disapplicazione di tale normativa nazionale–Verifiche incombenti al giudice nazionale

      (Direttiva del Consiglio 2010/18, allegato, clausola 5, punti 1 e 2)

    2. Politica sociale–Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile–Accordo quadro riveduto BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES sul congedo parentale–Direttiva 2010/18–Diritti del lavoratore di ritornare allo stesso posto di lavoro o, qualora ciò non sia possibile, a un posto equivalente o analogo, conservando, al termine del congedo parentale, i diritti già acquisiti o in via di acquisizione all’inizio del medesimo–Effetto diretto

      (Direttiva del Consiglio 2010/18, allegato, clausola 5, punti 1 e 2)

    1.  La clausola 5, punti 1 e 2, dell’accordo quadro riveduto sul congedo parentale allegato alla direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell’8 marzo 2010, che attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE, dev’essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che subordini la promozione definitiva ad un posto di direzione nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego alla condizione che il candidato selezionato effettui con successo un periodo di prova preliminare di due anni su tale posto e per effetto della quale, in una situazione in cui il candidato medesimo sia stato, per la maggior parte del periodo di prova, in congedo parentale, ivi trovandosi ancora, il periodo di prova di cui trattasi si concluda ex lege al termine di tale periodo di due anni, senza possibilità di proroga, ove l’interessato sia conseguentemente reintegrato, al momento del rientro dal congedo parentale, nelle funzioni di grado inferiore, sia dal punto di vista statutario che retributivo, occupate anteriormente alla sua ammissione al periodo di prova stesso. Il contrasto con tale clausola non può essere giustificato dall’obiettivo perseguito dal medesimo periodo di prova, consistente nel permettere la verifica dell’idoneità a ricoprire il posto di direzione.

      Spetta al giudice del rinvio, se necessario disapplicando la normativa nazionale oggetto del procedimento principale, verificare, come imposto dalla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro riveduto sul congedo parentale allegato alla direttiva 2010/18, se, in circostanze come quelle in esame nel procedimento principale, per il Land interessato, in qualità di datore di lavoro, fosse oggettivamente impossibile consentire all’interessata di ritornare allo stesso posto di lavoro al termine del congedo parentale e, in caso affermativo, garantire che a quest’ultima sia attribuito un posto di lavoro equivalente o analogo corrispondente al suo contratto o al suo rapporto di lavoro, senza che tale assegnazione di posto possa essere subordinata alla previa effettuazione di una nuova procedura di selezione. Spetta parimenti al giudice medesimo garantire che, al termine del congedo parentale, l’interessata possa proseguire, per lo stesso posto nel quale sia ritornata o che le sia stato assegnato ex novo, un periodo di prova a condizioni conformi ai requisiti dettati dalla clausola 5, punto 2, dell’accordo quadro riveduto.

      Inoltre, ai fini dell’applicazione della clausola 5, punti 1 e 2 dell’accordo quadro riveduto, è sufficiente che, alla data alla quale la sig.ra H. ha esercitato il diritto al congedo parentale, la stessa, a seguito di una procedura di selezione e della sua promozione, fosse già stata assegnata quale dipendente pubblico in prova al posto in questione, beneficiando in tal modo parimenti della retribuzione corrispondente all’inquadramento retributivo superiore in cui tale posizione si colloca. Il fatto che, al momento in cui tale assegnazione è avvenuta, l’interessata si trovasse in congedo per malattia a causa della sua gravidanza, resta, al contrario, del tutto irrilevante quanto al fatto che, a decorrere da quel momento, tale nuovo posto fosse il suo, ragion per cui deve ritenersi che l’interessata, quando ha successivamente fruito del congedo parentale, occupasse già tale posizione e beneficiasse dei diritti acquisiti o in via di acquisizione ad essa eventualmente correlati.

      Per quanto attiene, in primo luogo, ai diritti conferiti al lavoratore in congedo parentale alla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro riveduto, vale a dire, di ritornare, al termine di tale congedo, al proprio posto di lavoro o, qualora ciò non sia possibile, ad un lavoro equivalente o analogo corrispondente al proprio contratto o al proprio rapporto di lavoro, dalla decisione di rinvio emerge che l’articolo 97 del LBG, da una lato, produce la conseguenza automatica di escludere che un dipendente pubblico che si trovi nella situazione della ricorrente nel procedimento principale possa riprendere, al termine del proprio congedo parentale, il posto di dipendente pubblico in prova occupato prima di fruire del congedo. Infatti, considerato che nel corso della durata autorizzata del periodo di prova l’interessata si è trovata in congedo parentale e, per tale motivo, non ha esercitato le funzioni correlate a tale posizione, non potendo, in tal modo, dar prova della propria idoneità a essere assegnata definitivamente a detta posizione, è pacifico che, al momento del rientro dal congedo, era escluso che potesse ritornare allo stesso posto.

      Dall’altro lato, come emerge dalla decisione di rinvio, dalla normativa nazionale in esame discende automaticamente l’esclusione della possibilità che l’interessata possa, al termine del proprio congedo parentale, vedersi offrire un posto di dipendente pubblico in prova equivalente o analogo a quello occupato anteriormente al congedo, dal momento che il periodo di due anni durante il quale è stata autorizzata a compiere il periodo di prova per dimostrare la propria idoneità a ricoprire una posizione con funzioni direttive era decorso e non poteva essere oggetto di una proroga.

      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la clausola 5, punto 2, primo periodo dell’accordo quadro riveduto, che prevede il mantenimento dei «diritti acquisiti e in via di acquisizione», occorre ricordare che tale nozione comprende il complesso dei diritti e dei vantaggi, in denaro o in natura, derivanti, direttamente o indirettamente, dal rapporto di lavoro, che il lavoratore può far valere nei confronti del datore di lavoro alla data di inizio del congedo parentale (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2009, Meerts, C-116/08, EU:C:2009:645, punto 43).

      Tra tali diritti e vantaggi figurano quelli derivanti dalle disposizioni che stabiliscono le condizioni di accesso a un livello superiore della gerarchia professionale, che, in effetti, derivano dal rapporto di lavoro (v., in tal senso, sentenza del 18 novembre 2004, Sass, C‑284/02, EU:C:2004:722, punto 31). Si tratta, nella specie, del diritto, disciplinato all’articolo 97 del LBG, per un dipendente pubblico, di ottenere un’eventuale promozione definitiva ad una funzione di direzione, effettuando, durante l’esecuzione del rapporto di lavoro al servizio del Land di Berlino e al termine di una procedura di selezione preliminare, un periodo di prova di una determinata durata.

      (v. punti 45, 48, 49, 51, 52, 63, 82, dispositivo1, 2)

    2.  Orbene, la clausola 5, punti 1 e 2, primo periodo, dell’accordo quadro riveduto sancisce, in linea generale e in termini inequivocabili, i diritti del lavoratore di ritornare allo stesso posto di lavoro o, qualora ciò non sia possibile, a un posto equivalente o analogo, conservando, al termine del congedo parentale, i diritti già acquisiti o in via di acquisizione all’inizio del medesimo. Tali disposizioni presentano, quindi, un contenuto incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere invocate da un soggetto dell’ordinamento e applicate dal giudice (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2009, Gómez-Limón Sánchez-Camacho, C‑537/07, EU:C:2009:462, punto 36).

      (v. punto 69)

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