Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CJ0178

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 dicembre 2017.
    Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA e Guerrato SpA contro Provincia autonoma di Bolzano e a.
    Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici di lavori – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 45, paragrafi 2 e 3 – Condizioni di esclusione dalla partecipazione all’appalto pubblico – Dichiarazione relativa all’assenza di sentenze definitive di condanna a carico degli ex amministratori della società offerente – Condotta penalmente rilevante di un ex amministratore – Condanna penale – Dissociazione completa ed effettiva dell’impresa offerente rispetto a tale amministratore – Prova – Valutazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice dei requisiti di tale obbligo.
    Causa C-178/16.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Causa C‑178/16

    Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA
    e
    Guerrato SpA

    contro

    Provincia autonoma di Bolzano e altri

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato)

    «Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici di lavori – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 45, paragrafi 2 e 3 – Condizioni di esclusione dalla partecipazione all’appalto pubblico – Dichiarazione relativa all’assenza di sentenze definitive di condanna a carico degli ex amministratori della società offerente – Condotta penalmente rilevante di un ex amministratore – Condanna penale – Dissociazione completa ed effettiva dell’impresa offerente rispetto a tale amministratore – Prova – Valutazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice dei requisiti di tale obbligo»

    Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 dicembre 2017

    1. Ravvicinamento delle legislazioni–Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi–Direttiva 2004/18–Aggiudicazione degli appalti–Cause di esclusione dalla partecipazione a un appalto–Potere discrezionale degli Stati membri–Facoltà per gli Stati membri di attenuare le condizioni di applicazione delle cause facoltative di esclusione

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, art. 45, § 2)

    2. Ravvicinamento delle legislazioni–Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi–Direttiva 2004/18–Aggiudicazione degli appalti–Cause di esclusione dalla partecipazione a un appalto–Facoltà concessa dal diritto nazionale alle amministrazioni aggiudicatrici di tener conto di una condanna penale a carico dell’amministratore di un’impresa offerente–Esclusione di un offerente che ha omesso di dichiarare una condanna non ancora definitiva e che non si è dissociato dalla condotta dell’amministratore in questione–Ammissibilità

      [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, art. 45, § 2, comma 1, c), d) e g)]

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 31, 32, 41)

    2.  La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in particolare l’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettere c), d) e g), di tale direttiva, nonché i principi di parità di trattamento e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che consente all’amministrazione aggiudicatrice:

      di tener conto, secondo le condizioni da essa stabilite, di una condanna penale a carico dell’amministratore di un’impresa offerente, anche se detta condanna non è ancora definitiva, per un reato che incide sulla moralità professionale di tale impresa, qualora il suddetto amministratore abbia cessato di esercitare le sue funzioni nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara d’appalto pubblico, e

      di escludere tale impresa dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione di appalto in questione con la motivazione che, omettendo di dichiarare detta condanna non ancora definitiva, l’impresa non si è effettivamente e completamente dissociata dalla condotta del suddetto amministratore.

      (v. punto 55 e dispositivo)

    Top