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Document 62015CJ0654

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 dicembre 2016.
    Länsförsäkringar AB contro Matek A/S.
    Rinvio pregiudiziale – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) – Articolo 15, paragrafo 1 – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a) – Portata del diritto esclusivo conferito al titolare – Quinquennio successivo alla registrazione.
    Causa C-654/15.

    Court reports – general

    Causa C‑654/15

    Länsförsäkringar AB

    contro

    Matek A/S

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen)

    «Rinvio pregiudiziale – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) – Articolo 15, paragrafo 1 – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a) – Portata del diritto esclusivo conferito al titolare – Quinquennio successivo alla registrazione»

    Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 dicembre 2016

    Marchio dell’Unione europea – Effetti del marchio dell’Unione europea – Diritti conferiti dal marchio – Diritto di vietare l’uso del marchio – Uso di un segno identico o simile che contraddistingue prodotti o servizi identici o simili – Portata del diritto esclusivo conferito al titolare – Quinquennio successivo alla registrazione

    [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 9, § 1, b), 15, § 1, e 51, §§ 1, a), e 2]

    L’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, letto in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1, e con l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, va interpretato nel senso che, nel corso del periodo di cinque anni che segue la registrazione di un marchio dell’Unione europea, il suo titolare può, in caso di rischio di confusione, vietare ai terzi di usare nel commercio un segno identico o simile al suo marchio per tutti i prodotti e servizi identici o simili a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, senza dover dimostrare un uso effettivo di detto marchio per i prodotti o servizi suddetti.

    Risulta dal dettato e dalla finalità dell’articolo 15, paragrafo 1, e dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 che, fino alla scadenza del termine di cinque anni successivo alla registrazione del marchio dell’Unione europea, il titolare non può essere dichiarato decaduto dai suoi diritti né per una parte né per l’insieme dei prodotti o dei servizi per i quali detto marchio è registrato. Tali disposizioni conferiscono così al titolare un termine di grazia per intraprendere un uso effettivo del proprio marchio, entro il quale egli può avvalersi del diritto esclusivo da esso conferito, a titolo dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento, per la totalità dei prodotti e servizi suddetti e senza dover dimostrare tale uso.

    Pertanto, per determinare, in conformità all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, se i prodotti o i servizi dell’asserito contraffattore presentino identità o somiglianza con i prodotti o i servizi contraddistinti dal marchio dell’Unione europea in parola, occorre valutare, nel corso del periodo di cinque anni successivo alla registrazione del marchio dell’Unione europea, la portata del diritto esclusivo conferito in forza di tale disposizione facendo riferimento ai prodotti e servizi quali previsti dalla registrazione del marchio e non rispetto all’uso che il titolare può aver fatto del marchio in questione nel corso di tale periodo.

    (v. punti 26, 27, 29 e dispositivo)

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