Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CJ0225

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 settembre 2016.
Procedimento penale a carico di Domenico Politanò.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Giochi d’azzardo – Restrizioni – Motivi imperativi di interesse generale – Proporzionalità – Appalti pubblici – Requisiti di partecipazione ad una gara d’appalto e valutazione della capacità economica e finanziaria – Esclusione dell’offerente per mancata presentazione di attestazioni della sua capacità economica e finanziaria rilasciate da due istituti bancari distinti – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 47 – Applicabilità.
Causa C-225/15.

Court reports – general

Causa C‑225/15

Procedimento penale

a carico di

Domenico Politanò

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Reggio Calabria)

«Rinvio pregiudiziale — Articolo 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Giochi d’azzardo — Restrizioni — Motivi imperativi di interesse generale — Proporzionalità — Appalti pubblici — Requisiti di partecipazione ad una gara d’appalto e valutazione della capacità economica e finanziaria — Esclusione dell’offerente per mancata presentazione di attestazioni della sua capacità economica e finanziaria rilasciate da due istituti bancari distinti — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 47 — Applicabilità»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’8 settembre 2016

  1. Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto

    (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 94)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2004/18 – Ambito di applicazione – Concessione di servizi pubblici – Esclusione – Criteri di distinzione tra un appalto pubblico di servizi e una concessione di servizi

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, artt. 1, § 2, a) e b), 17 e 47]

  3. Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Giochi d’azzardo – Normativa nazionale che subordina la partecipazione a una procedura di rilascio delle concessioni per la raccolta di scommesse alla condizione di presentare dichiarazioni bancarie attestanti la capacità economica e finanziaria dell’operatore – Inammissibilità – Giustificazione – Ragioni imperative di interesse generale – Obiettivo di lotta alla criminalità – Obbligo di soddisfare il requisito di proporzionalità – Valutazione da parte del giudice nazionale

    (Art. 49 TFUE)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 22‑24)

  2.  La direttiva 2004/18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e, in particolare, il suo articolo 47 devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale che disciplina il rilascio di concessioni nel settore dei giochi d’azzardo non rientra nel loro ambito di applicazione.

    Infatti, la direttiva 2004/18 riguarda le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e non quelle aventi ad oggetto concessioni di servizi, essendo queste ultime escluse dall’ambito di applicazione di detta direttiva in forza del suo articolo 17. A tal riguardo, per quanto concerne la distinzione tra un appalto pubblico di servizi e una concessione di servizi, sebbene la modalità di remunerazione sia uno degli elementi determinanti per la qualificazione come concessione di servizi, una siffatta qualificazione implica che il concessionario si assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in questione e che l’assenza di trasferimento al prestatore del rischio legato alla prestazione di servizi indica che l’operazione in parola costituisce un appalto pubblico di servizi e non una concessione di servizi. Pertanto, qualora un prestatore di servizi non venga remunerato dall’amministrazione aggiudicatrice e sopporti integralmente il rischio connesso all’esercizio dell’attività di raccolta e trasmissione delle scommesse, una siffatta concessione non può essere qualificata come appalto pubblico di servizi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2004/18.

    (v. punti 29, 31‑34, dispositivo 1)

  3.  L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disposizione nazionale che impone agli operatori che intendono rispondere ad una gara diretta al rilascio di concessioni in materia di giochi e di scommesse l’obbligo di comprovare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari, senza ammettere la possibilità di dimostrare tale capacità anche in altro modo, sempreché la disposizione di cui trattasi sia conforme ai requisiti di proporzionalità, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

    Invero, gli Stati membri sono liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d’azzardo e, eventualmente, di definire con precisione il livello di tutela perseguito per quanto attiene alla tutela dei consumatori e dell’ordine sociale. Tuttavia, le restrizioni che gli Stati membri impongono devono soddisfare le condizioni per quanto riguarda segnatamente la loro giustificazione per motivi imperativi di interesse generale e la loro proporzionalità. A tal proposito, per quanto concerne una disposizione nazionale giustificata, nell’ambito dell’obiettivo di lotta alla criminalità legata ai giochi d’azzardo, dall’interesse a garantire la continuità dell’attività legale di raccolta di scommesse, al fine di arginare lo sviluppo di un’attività illegale parallela e dall’interesse di tutelare i consumatori, un obiettivo siffatto è tale da costituire un motivo imperativo d’interesse generale in grado di giustificare una restrizione delle libertà fondamentali.

    Per quanto riguarda la questione se detta restrizione sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito, l’obbligo di fornire dichiarazioni bancarie provenienti da due istituti bancari è manifestamente atto a garantire che l’operatore economico possegga una capacità economica e finanziaria che gli consenta di far fronte agli obblighi che potrebbe contrarre nei confronti dei vincitori delle scommesse. Tenuto conto della particolare natura delle attività economiche rientranti nel settore dei giochi d’azzardo, il requisito imposto agli offerenti costituiti da meno di due anni e i cui ricavi complessivi relativi all’attività di operatore di gioco erano inferiori a due milioni di euro nel corso degli ultimi due esercizi, di fornire idonee dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari non risulta eccedere quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito.

    (v. punti 40, 42, 43, 45, 46, 48, 50, dispositivo 2)

Top