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Document 62015CJ0423

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 luglio 2016.
Nils-Johannes Kratzer contro R+V Allgemeine Versicherung AG.
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) – Direttiva 2006/54/CE – Pari opportunità e parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego – Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) – Ambito di applicazione – Nozione di “accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo” – Candidatura a un posto di lavoro diretta a ottenere lo status formale di candidato soltanto al fine di poter azionare diritti al risarcimento del danno per discriminazione – Abuso di diritto.
Causa C-423/15.

Court reports – general

Causa C‑423/15

Nils-Johannes Kratzer

contro

R+V Allgemeine Versicherung AG

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht)

«Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) — Direttiva 2006/54/CE — Pari opportunità e parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego — Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) — Ambito di applicazione — Nozione di “accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo” — Candidatura a un posto di lavoro diretta a ottenere lo status formale di candidato soltanto al fine di poter azionare diritti al risarcimento del danno per discriminazione — Abuso di diritto»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 luglio 2016

  1. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Competenza del giudice nazionale – Accertamento e valutazione dei fatti di causa

    (Art. 267 TFUE)

  2. Diritto dell’Unione europea – Esercizio abusivo di un diritto derivante da una disposizione dell’Unione – Operazioni costitutive di una pratica abusiva – Elementi da prendere in considerazione – Verifica incombente al giudice nazionale

  3. Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttive 2000/78 e 2006/54 – Ambito di applicazione – Nozione di «accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo» – Candidatura a un posto di lavoro diretta a ottenere lo status formale di candidato soltanto al fine di poter azionare diritti al risarcimento del danno per discriminazione – Esclusione – Abuso di diritto – Presupposto

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/54, artt. 14, § 1, a), 18 e 25; direttiva del Consiglio 2000/78, artt. 3, § 1, a), e 17]

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 27)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 37‑42)

  3.  L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/54/CE, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, devono essere interpretati nel senso che una situazione in cui una persona la quale, candidandosi per un posto di lavoro, miri a ottenere non tale posto di lavoro, bensì soltanto lo status formale di candidato, con l’unico scopo di poter azionare diritti al risarcimento del danno, non rientra nella nozione di «accesso all’occupazione o al lavoro dipendente» ai sensi di tali disposizioni e può essere valutata, nel caso in cui ricorrano gli elementi richiesti dal diritto dell’Unione, come abuso di diritto.

    Tali direttive infatti riguardano, anche in base al titolo di queste ultime, la materia dell’occupazione e dell’impiego.

    Orbene, una persona che si candida per un posto di lavoro nelle circostanze summenzionate non cerca manifestamente di ottenere il posto di lavoro al quale si è formalmente candidata. Tale persona non può, di conseguenza, avvalersi della tutela offerta dalle direttive 2000/78 e 2006/54. Un’interpretazione contraria sarebbe incompatibile con l’obiettivo perseguito da queste ultime, il quale consiste nell’assicurare a ogni persona la parità di trattamento «in materia di occupazione e impiego» offrendo una protezione efficace contro determinate discriminazioni, in particolare con riferimento all’«accesso all’occupazione».

    Inoltre, tale persona non può, nelle suddette circostanze, essere considerata «vittima», ai sensi degli articoli 17 della direttiva 2000/78 e 25 della direttiva 2006/54, o «persona lesa» che abbia subito un «danno», ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2006/54.

    (v. punti 31, 35, 36, 44 e dispositivo)

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