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Document 62015CJ0046

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 luglio 2016.
Ambisig – Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA contro AICP – Associação de Industriais do Concelho de Pombal.
Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 48, paragrafo 2, lettera a), sub ii), secondo trattino – Capacità tecniche degli operatori economici – Effetto diretto – Mezzi probatori – Rapporto gerarchico tra l’attestazione dell’acquirente privato e la dichiarazione unilaterale dell’offerente – Principio di proporzionalità – Divieto di introdurre modifiche sostanziali ai mezzi di prova previsti.
Causa C-46/15.

Court reports – general

Causa C‑46/15

Ambisig – Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA

contro

AICP – Associação de Industriais do Concelho de Pombal

(domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dal Tribunal Central Administrativo Sul)

«Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 48, paragrafo 2, lettera a), sub ii), secondo trattino — Capacità tecniche degli operatori economici — Effetto diretto — Mezzi probatori — Rapporto gerarchico tra l’attestazione dell’acquirente privato e la dichiarazione unilaterale dell’offerente — Principio di proporzionalità — Divieto di introdurre modifiche sostanziali ai mezzi di prova previsti»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 luglio 2016

  1. Atti delle istituzioni – Direttive – Effetto – Inadempimento da parte di uno Stato membro – Diritto dei singoli di far valere la direttiva – Presupposti

    (Art. 288, comma 3, TFUE)

  2. Atti delle istituzioni – Direttive – Effetto diretto – Organismo incaricato di prestare, sotto il controllo dello Stato, un servizio d’interesse pubblico e che dispone di poteri eccedenti – Possibilità di far valere una direttiva nei confronti di detto organismo

    (Art. 288, comma 3, TFUE)

  3. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2004/18 – Aggiudicazione degli appalti – Criteri di selezione qualitativa – Capacità tecnica e professionale – Mezzi probatori – Articolo 48, paragrafo 2, lettera a), ii), secondo trattino, della direttiva 2004/18 – Obblighi e poteri del giudice nazionale – Interpretazione conforme al diritto dell’Unione della normativa nazionale – Limiti – Obbligo dello Stato membro di cui trattasi di risarcire il danno causato ai privati per via della non conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione

    [Art. 288, comma 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, art. 48, § 2, a), ii), secondo trattino]

  4. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2004/18 – Aggiudicazione degli appalti – Criteri di selezione qualitativa – Capacità tecnica e professionale – Mezzi probatori – Articolo 48, paragrafo 2, lettera a), ii), secondo trattino, della direttiva 2004/18 – Effetto diretto

    [Art. 288, comma 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, art. 48, § 2, a), ii), secondo trattino]

  5. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2004/18 – Aggiudicazione degli appalti – Criteri di selezione qualitativa – Capacità tecnica e professionale – Mezzi probatori – Rapporto gerarchico tra l’attestazione dell’acquirente privato e la dichiarazione unilaterale dell’offerente – Limitazione del ricorso alle dichiarazioni unilaterali alla sola ipotesi di impossibilità di ottenere l’attestazione – Inammissibilità – Violazione del principio di proporzionalità

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, art. 48, § 2, a), ii), secondo trattino]

  6. Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Divergenze fra le varie versioni linguistiche – Considerazione dell’impianto sistematico e della finalità della normativa in oggetto

  7. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2004/18 – Aggiudicazione degli appalti – Criteri di selezione qualitativa – Capacità tecnica e professionale – Mezzi probatori – Possibilità per l’amministrazione aggiudicatrice di richiedere l’autentica notarile di un’attestazione dell’acquirente privato – Esclusione

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, considerando 32 e art. 48, § 2, a), ii), secondo trattino]

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 16)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 21, 22)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 24‑26)

  4.  L’articolo 48, paragrafo 2, lettera a), sub ii), secondo trattino, della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, dev’essere interpretato nel senso che esso soddisfa le condizioni per conferire ai singoli, in assenza di recepimento nel diritto interno, diritti che gli stessi possono far valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti di un’amministrazione aggiudicatrice, purché quest’ultima sia un ente pubblico o sia stata incaricata, mediante atto dell’autorità pubblica, di prestare, sotto il controllo di quest’ultima, un servizio di interesse pubblico e disponga a tal fine di poteri che oltrepassano quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti tra privati.

    (v. punto 27, dispositivo 1)

  5.  L’articolo 48, paragrafo 2, lettera a), sub ii), secondo trattino, della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta all’applicazione di norme, fissate da un’amministrazione aggiudicatrice, che non consentono a un operatore economico di dar prova delle proprie capacità tecniche mediante una dichiarazione unilaterale, salvo il caso in cui quest’ultimo apporti la prova dell’impossibilità o della seria difficoltà di ottenere un’attestazione dell’acquirente privato.

    In tale contesto, norme contenute in un bando di gara che autorizzano un operatore economico a produrre una dichiarazione unilaterale al fine di provare le proprie capacità tecniche solo se dimostra l’impossibilità assoluta di ottenere un’attestazione dell’acquirente privato si rivelerebbero sproporzionate. Per contro, norme contenute in un bando di gara secondo le quali un operatore economico è legittimato ad avvalersi di una tale dichiarazione unilaterale anche nel caso in cui provi, mediante elementi oggettivi da verificare caso per caso, la sussistenza di una seria difficoltà che gli impedisce di ottenere una tale attestazione, dovuta ad esempio alla mancanza di volontà dell’acquirente privato interessato, sembrano conformi al principio di proporzionalità, in quanto tali norme non fanno gravare sull’operatore in questione un onere della prova sproporzionato rispetto al perseguimento di tali stessi obiettivi.

    (v. punti 41, 42, 44, dispositivo 2)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 48)

  7.  L’articolo 48, paragrafo 2, lettera a), sub ii), secondo trattino, della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, dev’essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di norme, fissate dall’amministrazione aggiudicatrice, le quali impongono, a pena di esclusione della candidatura dell’offerente, che l’attestazione dell’acquirente privato contenga l’autentica di firma da parte di un notaio, avvocato o altro soggetto competente.

    L’articolo 48, paragrafo 2, lettera a), sub ii), secondo trattino, della direttiva 2004/18, infatti, prevede un sistema chiuso che limita la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di prevedere nuovi mezzi di prova o di prescrivere condizioni ulteriori che apportino una modifica sostanziale della natura e dei requisiti di produzione dei mezzi già previsti. Orbene, è giocoforza constatare che il fatto di richiedere che la firma contenuta nell’attestazione dell’acquirente privato sia autenticata introdurrebbe una formalità che configurerebbe una modifica sostanziale del primo dei due mezzi di prova previsti da detta disposizione, rendendo più gravose le pratiche che un operatore economico deve assolvere per soddisfare le condizioni del suo onere probatorio, il che si rivelerebbe contrario all’economia generale di tale articolo. Inoltre, tenuto conto del fatto che la direttiva 2004/18 mira a facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, come enunciato al suo considerando 32, il fatto di subordinare il valore probatorio dell’attestazione dell’acquirente privato all’autenticazione della sua firma da parte di un’entità terza introdurrebbe una formalità tale non da aprire gli appalti pubblici alla maggiore concorrenza possibile, bensì da restringere e da limitare la partecipazione degli operatori economici, in particolare stranieri, a tali appalti.

    (v. punti 49, 50, 52, 53, 56, dispositivo 3)

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