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Document 62014CJ0567

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 luglio 2016.
Genentech Inc. contro Hoechst GmbH e Sanofi-Aventis Deutschland GmbH.
Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Contratto di licenza non esclusivo – Brevetto – Assenza di contraffazione – Obbligo di corresponsione di un canone.
Causa C-567/14.

Court reports – general

Causa C‑567/14

Genentech Inc.

contro

Hoechst GmbH

e

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Paris)

«Rinvio pregiudiziale — Concorrenza — Articolo 101 TFUE — Contratto di licenza non esclusivo — Brevetto — Assenza di contraffazione — Obbligo di corresponsione di un canone»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 luglio 2016

  1. Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Conformità della decisione di rinvio alle regole di organizzazione e di procedura giudiziarie del diritto nazionale – Controllo non incombente alla Corte

    (Art. 267 TFUE)

  2. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Competenza del giudice nazionale – Accertamento e valutazione dei fatti di causa – Necessità di una questione pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate – Valutazione da parte del giudice nazionale

    (Art. 267 TFUE)

  3. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Esame dei fatti accertati da un arbitro nell’ambito di una procedura arbitrale nonché dell’interpretazione di un accordo di licenza da parte di quest’ultimo – Inammissibilità

    (Art. 267 TFUE)

  4. Intese – Lesione della concorrenza – Contratto di licenza di brevetto – Obbligo di corresponsione di un canone per l’utilizzo di una tecnologia brevettata in caso di annullamento o di non contraffazione del brevetto – Diritto di recedere liberamente da tale contratto con ragionevole preavviso – Ammissibilità – Assenza di lesione della concorrenza

    (Art. 101, § 1, TFUE)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 22, 23)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 26)

  3.  Non spetta alla Corte, nell’ambito del procedimento pregiudiziale, riesaminare i fatti accertati da un arbitro unico, nell’ambito di una procedura arbitrale, né l’interpretazione del contratto di licenza effettuata da quest’ultimo ai sensi del diritto nazionale applicabile.

    (v. punto 38)

  4.  L’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a che, ai sensi di un contratto di licenza, sia imposto al licenziatario di corrispondere un canone per l’utilizzo di una tecnologia brevettata per tutto il periodo di validità di tale contratto, in caso di annullamento o di assenza di contraffazione del brevetto oggetto di licenza, allorché il licenziatario ha potuto liberamente recedere dal predetto contratto mediante ragionevole preavviso.

    Infatti, se durante il periodo in cui è valido un contratto di licenza il pagamento del canone rimane dovuto anche dopo la scadenza dei diritti di proprietà industriale, lo stesso avviene, a maggior ragione, prima della scadenza di tali diritti. La circostanza che i giudici dello Stato di emissione dei brevetti abbiano dichiarato, successivamente al recesso dal contratto di licenza, che l’utilizzo, da parte della ricorrente, della tecnologia concessa non violava i diritti derivanti da tali brevetti non ha alcun effetto sull’esigibilità del canone per il periodo anteriore a tale recesso. Dal momento che la ricorrente è rimasta libera di recedere dal predetto contratto in qualsiasi momento, il suddetto obbligo non costituisce una restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

    (v. punti 41‑43 e dispositivo)

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