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Document 62014CJ0381
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 aprile 2016.
Jorge Sales Sinués e Youssouf Drame Ba contro Caixabank SA e Catalunya Caixa SA (Catalunya Banc S.A.).
Rinvii pregiudiziali – Direttiva 93/13/CEE – Contratti conclusi tra professionisti e consumatori – Contratti di mutuo ipotecario – Clausola di tasso minimo – Esame di una clausola ai fini del suo annullamento – Azione collettiva – Azione inibitoria – Sospensione dell’azione individuale avente il medesimo oggetto.
Cause riunite C-381/14 e C-385/14.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 aprile 2016.
Jorge Sales Sinués e Youssouf Drame Ba contro Caixabank SA e Catalunya Caixa SA (Catalunya Banc S.A.).
Rinvii pregiudiziali – Direttiva 93/13/CEE – Contratti conclusi tra professionisti e consumatori – Contratti di mutuo ipotecario – Clausola di tasso minimo – Esame di una clausola ai fini del suo annullamento – Azione collettiva – Azione inibitoria – Sospensione dell’azione individuale avente il medesimo oggetto.
Cause riunite C-381/14 e C-385/14.
Court reports – general
Cause riunite C‑381/14 e C‑385/14
Jorge Sales Sinués
e
Youssouf Drame Ba
contro
Caixabank SA
e
Catalunya Caixa SA (Catalunya Banc SA)
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Juzgado de lo Mercantil no 9 de Barcelona)
«Rinvii pregiudiziali — Direttiva 93/13/CEE — Contratti conclusi tra professionisti e consumatori — Contratti di mutuo ipotecario — Clausola di tasso minimo — Esame di una clausola ai fini del suo annullamento — Azione collettiva — Azione inibitoria — Sospensione dell’azione individuale avente il medesimo oggetto»
Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 aprile 2016
Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Clausola abusiva ai sensi dell’art. 3 – Valutazione del carattere abusivo da parte del giudice nazionale – Criteri
(Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 3, § 1, e 4, § 1)
Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Constatazione del carattere abusivo di una clausola – Portata – Normativa nazionale che prevede la sospensione automatica dell’azione individuale di un consumatore avente il medesimo oggetto di un’azione collettiva pendente avviata da un’associazione per la tutela dei consumatori fino alla chiusura del procedimento collettivo – Inammissibilità – Non conformità al principio di effettività
(Direttiva del Consiglio 93/13, art. 7)
V. il testo della decisione.
(v. punti 22-24)
L’articolo 7 della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che imponga al giudice, adito da un consumatore con un’azione individuale volta a far dichiarare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto stipulato con un professionista, di sospendere automaticamente l’azione fino alla pronuncia della decisione definitiva relativa ad un’azione collettiva pendente, proposta da un’associazione di consumatori ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo medesimo, al fine di inibire l’inserzione, in contratti dello stesso tipo, di clausole analoghe a quella oggetto dell’azione individuale, senza che possa essere presa in considerazione la pertinenza di tale sospensione dal punto di vista della tutela del consumatore che abbia adito individualmente il giudice, e senza che tale consumatore possa decidere di dissociarsi dall’azione collettiva.
Infatti, le azioni individuali e collettive, nell’ambito della direttiva 93/13, hanno obiettivi ed effetti giuridici diversi, di modo che la relazione processuale tra lo svolgimento dell’una e dell’altra può rispondere solamente ad esigenze di natura procedurale riguardanti, in particolare, la corretta amministrazione della giustizia e volte alla necessità di evitare decisioni giudiziarie contraddittorie, senza tuttavia che l’articolazione di tali diverse azioni comporti un affievolimento della tutela dei consumatori, così come prevista dalla direttiva 93/13. In tale contesto, l’esigenza di assicurare la coerenza tra le decisioni giudiziarie non può giustificare una carenza di effettività consistente nella perdita, per il consumatore, dei diritti che gli verrebbero riconosciuti nell’ambito di un’azione individuale in seguito alla sospensione di questa fino alla pronuncia della decisione definitiva nel procedimento collettivo, dal momento che la differenza di natura tra il controllo giudiziario esercitato nell’ambito di un’azione collettiva e quello esercitato nell’ambito di un’azione individuale dovrebbe, in linea di principio, prevenire il rischio di decisioni giudiziarie contraddittorie. Allo stesso modo, per quanto concerne l’esigenza di ridurre il carico giudiziario, l’esercizio effettivo dei diritti soggettivi riconosciuti dalla direttiva 93/13 ai consumatori non può essere messo in discussione sulla base di considerazioni legate all’organizzazione giudiziaria di uno Stato membro.
(v. punti 30, 35, 40-43 e dispositivo)