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Document 62014CJ0247

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 marzo 2016.
HeidelbergCement AG contro Commissione europea.
Impugnazione – Concorrenza – Mercato del “cemento e dei prodotti collegati” – Procedimento amministrativo – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 18, paragrafi 1 e 3 – Decisione di richiesta di informazioni – Motivazione – Precisione della richiesta.
Causa C-247/14 P.

Court reports – general

Causa C‑247/14 P

HeidelbergCement AG

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Concorrenza — Mercato del “cemento e dei prodotti collegati” — Procedimento amministrativo — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 18, paragrafi 1 e 3 — Decisione di richiesta di informazioni — Motivazione — Precisione della richiesta»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 marzo 2016

  1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Ricevibilità

    (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

  2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Valutazione dell’obbligo di motivazione in funzione delle circostanze del caso di specie – Necessità di specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti – Insussistenza

    (Art. 296 TFUE)

  3. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Richiesta di informazioni – Obbligo di motivazione – Portata

    (Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18, § 3)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 15)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 16)

  3.  Per quanto riguarda la motivazione di una decisione di richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, tale disposizione ne definisce gli elementi essenziali. Siffatto obbligo di motivazione specifica costituisce un’esigenza fondamentale al fine non solo di evidenziare il carattere motivato della richiesta di informazioni, ma anche di consentire alle imprese interessate di comprendere la portata del loro dovere di collaborazione, facendo salvi al contempo i loro diritti della difesa.

    Riguardo all’obbligo di precisare lo scopo della domanda, esso comporta che la Commissione deve indicare l’oggetto della sua indagine nella domanda e quindi identificare l’asserita violazione delle regole di concorrenza. A tale proposito, la Commissione non è tenuta a comunicare al destinatario di una decisione di richiesta di informazioni tutte le informazioni di cui è in possesso quanto a presunte infrazioni né a procedere ad una rigorosa qualificazione giuridica di tali infrazioni, purché indichi chiaramente i sospetti che intende verificare. Orbene, poiché il carattere necessario dell’informazione va valutato in relazione allo scopo indicato nella richiesta di informazioni, tale scopo deve essere enunciato in maniera sufficientemente precisa, altrimenti sarà impossibile determinare se l’informazione è necessaria e la Corte non potrà esercitare il suo controllo.

    Al riguardo, è ben vero che una richiesta di informazioni costituisce una misura istruttoria che è generalmente utilizzata nella fase di investigazione che precede la comunicazione degli addebiti e ha soltanto lo scopo di consentire alla Commissione di raccogliere le informazioni e i documenti necessari per accertare la verità e la portata di una determinata situazione di fatto e di diritto. Inoltre, benché sia stato ritenuto, per quanto riguarda le decisioni di accertamento, che, se è pur vero che la Commissione è tenuta a indicare, con la maggiore precisione possibile, ciò che si ricerca e gli elementi che devono essere oggetto dell’accertamento, non è però indispensabile che una siffatta decisione contenga una delimitazione precisa del mercato di cui trattasi, né un’esatta qualificazione giuridica delle presunte infrazioni o l’indicazione del periodo durante il quale le infrazioni sarebbero state commesse, tale considerazione è stata giustificata con il fatto che gli accertamenti avvengono nella fase iniziale dell’indagine, in un periodo nel quale la Commissione non dispone ancora di informazioni dettagliate. Tuttavia, una motivazione eccessivamente succinta, vaga e generica e, sotto alcuni aspetti, ambigua, non può soddisfare i requisiti riguardanti la motivazione stabiliti dall’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, per giustificare una richiesta di informazioni nel caso in cui la stessa intervenga più di due anni dopo i primi accertamenti, quando la Commissione aveva già inviato numerose richieste di informazioni a imprese sospettate di aver partecipato a un’infrazione e vari mesi dopo la decisione di avvio del procedimento.

    (v. punti 17, 19‑21, 24, 37‑39)

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