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Document 62014CJ0292

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 febbraio 2016.
Elliniko Dimosio contro Stefanos Stroumpoulis e a.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 80/987/CEE – Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro – Ambito di applicazione – Diritti non pagati di marinai che lavorano su nave battente bandiera di uno Stato terzo – Datore di lavoro con sede statutaria in tale Stato terzo – Contratto di lavoro regolato dalla legge del medesimo Stato terzo – Fallimento del datore di lavoro dichiarato in uno Stato membro nel quale abbia la sua sede effettiva – Articolo 1, paragrafo 2 – Allegato, punto II, A – Normativa nazionale che garantisce i diritti non pagati dei marinai unicamente in caso di abbandono di questi ultimi all’estero – Livello di tutela non equivalente a quello previsto dalla direttiva 80/987.
Causa C-292/14.

Court reports – general

Causa C‑292/14

Elliniko Dimosio

contro

Stefanos Stroumpoulis e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias)

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 80/987/CEE — Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro — Ambito di applicazione — Diritti non pagati di marinai che lavorano su nave battente bandiera di uno Stato terzo — Datore di lavoro con sede statutaria in tale Stato terzo — Contratto di lavoro regolato dalla legge del medesimo Stato terzo — Fallimento del datore di lavoro dichiarato in uno Stato membro nel quale abbia la sua sede effettiva — Articolo 1, paragrafo 2 — Allegato, punto II, A — Normativa nazionale che garantisce i diritti non pagati dei marinai unicamente in caso di abbandono di questi ultimi all’estero — Livello di tutela non equivalente a quello previsto dalla direttiva 80/987»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 febbraio 2016

  1. Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 80/987 — Ambito di applicazione — Lavoratori subordinati in servizio su una nave da crociera appartenente a una società con sede statutaria in uno Stato terzo e battente bandiera di detto Stato terzo, che risiedono in uno Stato membro e sono stati assunti in tale Stato — Dichiarazione di fallimento di detta società da parte di un organo giurisdizionale dello Stato membro — Diritto di detti lavoratori alla tutela prevista dalla direttiva relativamente ai crediti retributivi non pagati

    [Direttiva del Consiglio 80/987, artt. 1, 2, 3, § 1, e 5, b); decisione del Consiglio 98/392]

  2. Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 80/987 — Ambito di applicazione — Esclusioni autorizzate dalla direttiva — Normativa nazionale che preveda una tutela equivalente a quella risultante dalla direttiva — Tutela concessa in caso di abbandono di marinai all’estero — Assenza di tutela equivalente

    (Direttiva del Consiglio 80/987, art. 1, § 2)

  1.  La direttiva 80/987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, deve essere interpretata nel senso che, fatta salva l’eventuale applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della stessa, marinai residenti in uno Stato membro e ingaggiati in detto Stato da una società che abbia sede statutaria in uno Stato terzo, ma sede effettiva nel medesimo Stato membro, per prestare lavoro subordinato a bordo di una nave da crociera appartenente a detta società e battente bandiera di detto Stato terzo, in esecuzione di un contratto di lavoro che designi come legge applicabile la legge di questo stesso Stato terzo, devono, qualora un organo giurisdizionale dello Stato membro interessato dichiari fallita detta società ai sensi del proprio diritto nazionale, poter beneficiare della tutela prevista da detta direttiva relativamente ai diritti non pagati che essi vantino nei confronti di questa stessa società. È irrilevante, al riguardo, la circostanza che i contratti di lavoro siano regolati dalla legge di uno Stato terzo, che la nave batta la bandiera di tale Stato terzo e che il datore di lavoro abbia sede statutaria in questo stesso Stato terzo o, ancora, che lo Stato membro interessato non sarebbe in condizione di esigere da un tale datore di lavoro un contributo al finanziamento dell’organismo di garanzia di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 80/987.

    Quanto al primo di detti aspetti, la domanda di pagamento dell’equivalente dei diritti non pagati rivolta dal lavoratore subordinato a un organismo di garanzia va distinta dalla domanda di pagamento di tali diritti indirizzata da un tale lavoratore al datore di lavoro in stato di insolvenza.

    In secondo luogo, quanto alla circostanza che, da un lato, la nave batta bandiera di uno Stato terzo e, dall’altro, il datore di lavoro abbia sede statutaria in questo stesso Stato terzo, i criteri ai quali la direttiva 80/987 subordina l’ammissione al beneficio della tutela che istituisce vertono, in sostanza, sullo status di lavoratore subordinato del beneficiario e sul fatto che il datore di lavoro sia stato oggetto di un procedimento di soddisfacimento collettivo dei creditori in applicazione delle disposizioni in vigore in uno Stato membro. Per contro, non emerge dalle disposizioni di detta direttiva, e in particolare dal suo articolo 1 che ne delimita l’ambito di applicazione, che il luogo della sede statutaria del datore di lavoro o la bandiera battuta dalla nave sulla quale sono impiegati i lavoratori debbano costituire criteri alla cui stregua operare detta delimitazione. Peraltro, l’istituzione di un meccanismo come quello previsto dalla direttiva 80/987 non impedisce allo Stato di bandiera di una nave di esercitare effettivamente la propria giurisdizione su tale nave o sul suo equipaggio su questioni di carattere sociale concernenti detta nave, così come prevedono l’articolo 92, paragrafo 1, e l’articolo 94, paragrafi 1 e 2, lettera b), della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

    In terzo luogo, quanto alla circostanza che lo Stato membro non sarebbe in condizione di esigere dal datore di lavoro il pagamento di contributi al fondo di garanzia di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 80/987, risulta dall’articolo 5, lettera b), della direttiva 80/987 che i datori di lavoro devono contribuire al finanziamento degli organi di garanzia solo qualora quest’ultimo non sia integralmente assicurato dai pubblici poteri, di modo che, per la sistematica stessa della direttiva in parola, non è necessario un nesso tra l’obbligo di contribuzione del datore di lavoro e l’intervento del fondo di garanzia.

    (v. punti 43‑45, 47, 48, 66‑68, 71, dispositivo 1)

  2.  L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 80/987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi di marinai residenti in uno Stato membro, ingaggiati per prestare lavoro subordinato a bordo di una nave da crociera appartenente a una società dichiarata fallita da un organo giurisdizionale di detto Stato e che ha sede statutaria in uno Stato terzo, ma sede effettiva nel medesimo Stato membro, non costituisce una tutela equivalente a quella che risulta dalla medesima direttiva, ai sensi di detta disposizione, una tutela dei crediti retributivi come quella istituita dalle disposizioni nazionali dello Stato membro applicabili in caso di abbandono di marinai all’estero e non, come prescrive invece la direttiva 80/987, al sopraggiungere dell’insolvenza del datore di lavoro.

    (v. punti 76‑78, 80, dispositivo 2)

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