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Document 62015CJ0044

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 novembre 2015.
Hauptzollamt Frankfurt am Main contro Duval GmbH & Co. KG.
Rinvio pregiudiziale – Unione doganale e tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voce 9025 – Nozione di “termometro” – Indicatori monouso che segnalano l’esposizione a una temperatura di reazione predeterminata.
Causa C-44/15.

Court reports – general

Causa C‑44/15

Hauptzollamt Frankfurt am Main

contro

Duval GmbH & Co. KG

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof)

«Rinvio pregiudiziale — Unione doganale e tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Voce 9025 — Nozione di “termometro” — Indicatori monouso che segnalano l’esposizione a una temperatura di reazione predeterminata»

Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 novembre 2015

  1. Unione doganale — Tariffa doganale comune — Classificazione delle merci — Criteri — Caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto — Portata — Destinazione del prodotto — Inclusione — Presupposto

  2. Unione doganale — Tariffa doganale comune — Voci doganali — Interpretazione — Note esplicative della nomenclatura combinata — Obbligo di conformità di queste ultime alle disposizioni della nomenclatura combinata

  3. Unione doganale — Tariffa doganale comune — Voci doganali — Indicatori monouso che segnalano l’esposizione a una temperatura di reazione predeterminata — Classificazione nella voce 9025 della nomenclatura combinata

    (Regolamento del Consiglio n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1549/2006, allegato I, position 9025)

  4. Unione doganale — Tariffa doganale comune — Voci doganali — Classificazione delle merci — Criteri — Priorità della voce più specifica rispetto alle voci di una portata più generale

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 23, 25)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 24, 32)

  3.  La voce 9025 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento n. 1549/2006, deve essere interpretata nel senso che essa contempla gli indicatori di temperatura ambiente di carta, se del caso rivestiti di una pellicola di plastica, i quali, come i prodotti di cui al procedimento principale, indicano attraverso una modifica di colore, in modo irreversibile e senza possibilità di riutilizzo successivo, se una o più temperature soglia siano state raggiunte.

    Infatti, dalla formulazione di detta posizione emerge che quest’ultima riguarda in particolare i «termometri».

    Benché la nomenclatura combinata non definisca tale nozione, si deve rilevare che, nella sua accezione comune, quest’ultima rinvia agli strumenti di misurazione della temperatura, come tra l’altro è indicato, in svariate versioni linguistiche della nomenclatura combinata, dalla combinazione dei termini di origine greca che la caratterizzano.

    I summenzionati prodotti sono destinati, in ragione delle loro caratteristiche e proprietà oggettive, a essere usati esclusivamente come strumenti di misurazione della temperatura.

    La circostanza che tali prodotti siano di carta, eventualmente rivestiti di una pellicola di plastica, e che abbiano un funzionamento più semplice di taluni altri strumenti di misurazione in cui si ricorre a meccanismi più sofisticati, o il fatto che consentano soltanto la misurazione di determinate temperature soglia predeterminate o, ancora, la circostanza che non possano essere utilizzati più volte tenuto conto del carattere irreversibile della marcatura che si verifica nel momento in cui sono raggiunte tali temperature soglia non ostano a che prodotti di tal genere siano classificati sotto la voce 9025 della nomenclatura combinata.

    (v. punti 26, 27, 30, 36, 40 e dispositivo)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 38)

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