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Document 62014CJ0378

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 ottobre 2015.
    Bundesagentur für Arbeit - Familienkasse Sachsen contro Tomislaw Trapkowski.
    Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 67 – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 60, paragrafo 1 – Erogazione di prestazioni familiari in caso di divorzio – Nozione di “interessato” – Normativa di uno Stato membro che prevede il versamento di assegni familiari al genitore convivente con il figlio – Residenza di tale genitore in un altro Stato membro – Astensione del medesimo genitore dalla richiesta di assegni familiari – Eventuale diritto dell’altro genitore a richiedere tali assegni.
    Causa C-378/14.

    Court reports – general

    Causa C‑378/14

    Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Sachsen

    contro

    Tomislaw Trapkowski

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof)

    «Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Articolo 67 — Regolamento (CE) n. 987/2009 — Articolo 60, paragrafo 1 — Erogazione di prestazioni familiari in caso di divorzio — Nozione di “interessato” — Normativa di uno Stato membro che prevede il versamento di assegni familiari al genitore convivente con il figlio — Residenza di tale genitore in un altro Stato membro — Astensione del medesimo genitore dalla richiesta di assegni familiari — Eventuale diritto dell’altro genitore a richiedere tali assegni»

    Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 ottobre 2015

    1. Previdenza sociale — Lavoratori migranti — Prestazioni familiari — Lavoratore soggetto alla normativa di uno Stato membro — Familiare residente in un altro Stato membro — Riconoscimento del diritto alle prestazioni familiari a persona che risieda sul territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro erogatore — Ammissibilità, purché siano soddisfatte le altre condizioni per l’erogazione di dette prestazioni stabilite dalla normativa nazionale — Valutazione da parte del giudice nazionale

      (Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, art. 67, e n. 987/2009, art. 60, § 1)

    2. Previdenza sociale — Lavoratori migranti — Prestazioni familiari — Lavoratore soggetto alla normativa di uno Stato membro — Familiare residente in un altro Stato membro — Astensione del genitore residente nell’altro Stato membro dalla richiesta di prestazioni familiari — Circostanza che dà diritto a dette prestazioni al genitore residente nello Stato membro erogatore — Insussistenza

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 987/2009, art. 60, § 1)

    1.  L’articolo 60, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 987/2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che la fictio di cui a tale disposizione può portare a riconoscere il diritto alle prestazioni familiari a una persona che non risieda sul territorio dello Stato membro competente a erogare tali prestazioni, allorché tutte le altre condizioni per l’erogazione di dette prestazioni, stabilite dal diritto nazionale, siano soddisfatte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

      Infatti, dalla lettura combinata dell’articolo 67 del regolamento n. 883/2004 e dell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009 risulta, da un lato, che una persona ha diritto alle prestazioni familiari per i familiari che risiedano in uno Stato membro diverso da quello competente a erogare tali prestazioni e, dall’altro, che la possibilità di presentare una domanda di prestazioni familiari è riconosciuta non solo alle persone che risiedano sul territorio dello Stato membro tenuto a corrispondere le prestazioni familiari, ma altresì all’insieme degli «interessati» legittimati a richiedere tali prestazioni, fra i quali figurano i genitori del figlio per il quale le prestazioni siano richieste.

      (v. punti 38, 41, dispositivo 1)

    2.  L’articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 987/2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che esso non implica che al genitore del figlio per il quale siano erogate le prestazioni familiari, residente nello Stato membro tenuto a corrispondere dette prestazioni, debba essere riconosciuto il diritto a queste ultime per il fatto che l’altro genitore, che risieda in un altro Stato membro, non abbia presentato domanda di prestazioni familiari.

      Infatti, tanto dalla formulazione quanto dall’economia dell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009 risulta che si deve distinguere tra la presentazione di una domanda di prestazioni familiari e il diritto a percepire simili prestazioni.

      Peraltro, dalla formulazione di detto articolo risulta altresì che è sufficiente che una delle persone legittimate al beneficio delle prestazioni familiari presenti una domanda di erogazione di tali prestazioni affinché l’istituzione competente dello Stato membro sia tenuta a prendere in considerazione tale domanda.

      Il diritto dell’Unione non osta, tuttavia, a che l’istituzione competente dello Stato membro, applicando il diritto nazionale, giunga alla conclusione che l’avente diritto a percepire le prestazioni familiari per un figlio è una persona diversa da quella che abbia presentato la domanda di erogazione di tali prestazioni.

      Di conseguenza, allorché siano soddisfatte tutte le condizioni per l’erogazione di prestazioni familiari per un figlio e tali prestazioni siano effettivamente erogate, la questione di quale genitore sia, in applicazione del diritto nazionale, l’avente diritto a percepire tali prestazioni non ha alcuna rilevanza.

      (v. punti 46‑50, dispositivo 2)

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