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Document 62014CO0581
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 15 ottobre 2015.
Manfred Naderhirn contro Mag. Jungwirth u. Mag. Fabian OHG e a.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Principio di leale cooperazione – Articolo 267 TFUE – Obbligo di conformarsi alle istruzioni di un giudice superiore.
Causa C-581/14.
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 15 ottobre 2015.
Manfred Naderhirn contro Mag. Jungwirth u. Mag. Fabian OHG e a.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Principio di leale cooperazione – Articolo 267 TFUE – Obbligo di conformarsi alle istruzioni di un giudice superiore.
Causa C-581/14.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 15 ottobre 2015 – Naderhirn
(causa C‑581/14)
«Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Principio di leale cooperazione — Articolo 267 TFUE — Obbligo di conformarsi alle istruzioni di un giudice superiore»
Diritto dell’Unione europea — Primato — Diritto nazionale contrastante — Constatazione di tale contrasto da parte di una sentenza della Corte di giustizia — Insussistenza di disposizioni procedurali nazionali per la trattazione delle cause pendenti dinanzi ai giudici nazionali — Principio di leale cooperazione — Obbligo di conformarsi alle istruzioni di un giudice superiore non conformi al diritto dell’Unione — Inammissibilità (Art. 4, § 3, TUE; art. 267 TFUE) (v. punti 30, 31, 35‑37 e dispositivo)
Dispositivo
Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che osta a un contesto normativo nazionale caratterizzato, da un lato, dalla mancanza di disposizioni di diritto interno che disciplinino il comportamento che un giudice nazionale, quando tratta le cause dinanzi ad esso pendenti, deve tenere di fronte a una sentenza della Corte dalla quale risulta che una disposizione nazionale dev’essere ritenuta contraria al diritto dell’Unione, e, dall’altro, dall’esistenza di norme di diritto interno che prevedono che il giudice in questione sia vincolato incondizionatamente all’interpretazione del diritto dell’Unione data da un altro giudice nazionale, nella misura in cui, sulla base di tale norma di diritto interno, detto giudice nazionale non potrebbe garantire che il primato del diritto dell’Unione venga debitamente assicurato attraverso l’adozione, nell’ambito delle sue competenze, di tutte le misure necessarie in tal senso.