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Document 62012CJ0404

    Conseil / Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe

    Cause riunite C‑404/12 P e C‑405/12 P

    Consiglio dell’Unione europea

    e

    Commissione europea

    contro

    Stichting Natuur en Milieu

    e

    Pesticide Action Network Europe

    «Impugnazione — Regolamento (CE) n. 149/2008 — Regolamento che fissa i livelli massimi di residui degli antiparassitari — Richiesta di riesame interno di tale regolamento, presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1367/2006 — Decisione della Commissione che dichiara le domande irricevibili — Provvedimento di portata individuale — Convenzione di Aarhus — Validità del regolamento (CE) n. 1367/2006 con riferimento a tale Convenzione»

    Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 gennaio 2015

    1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Conclusioni dirette ad ottenere una sostituzione della motivazione – Irricevibilità

      (Regolamento di procedura della Corte, artt. 169, § 1, e 178, § 1)

    2. Accordi internazionali – Accordi dell’Unione – Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) – Effetti – Primato sugli atti di diritto derivato dell’Unione – Esame della legittimità di un atto di diritto derivato dell’Unione alla luce delle disposizioni di detta Convenzione – Presupposti – Disposizioni prive di carattere incondizionato e sufficientemente preciso – Esclusione

      [Art. 300, § 7, CE (divenuto art. 216, § 2, TFUE); Convenzione di Aarhus, art. 9, § 3; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, art. 10, § 1]

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 30‑32)

    2.  In forza dell’articolo 300, paragrafo 7, CE (divenuto articolo 216, paragrafo 2, TFUE), gli accordi internazionali conclusi dall’Unione vincolano le istituzioni della stessa e, conseguentemente, prevalgono sugli atti da esse emanati. Tuttavia, le disposizioni di un accordo internazionale di cui l’Unione sia parte possono essere invocate a sostegno di un ricorso di annullamento di un atto di diritto derivato dell’Unione o di un’eccezione relativa all’illegittimità di tale atto unicamente a condizione che, da un lato, ciò non sia escluso né dalla natura né dalla struttura di detto accordo e che, dall’altro, tali disposizioni risultino, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise.

      Per quanto riguarda l’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, esso non contiene alcun obbligo incondizionato e sufficientemente preciso idoneo a disciplinare direttamente la situazione giuridica dei singoli e non risponde, perciò, a tali criteri. Ne consegue che tale disposizione non può essere invocata dinanzi al giudice dell’Unione ai fini dell’esame della legittimità dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della Convenzione di Aarhus.

      È vero che la Corte ha dichiarato anche che, nel caso in cui l’Unione abbia inteso adempiere un obbligo particolare assunto nell’ambito degli accordi conclusi nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio o qualora l’atto del diritto dell’Unione di cui trattasi rinvii espressamente a disposizioni precise di detti accordi, spetta alla Corte controllare la legittimità dell’atto di cui trattasi e degli atti adottati per la sua applicazione alla luce delle norme di tali accordi. Tuttavia, le suddette due eccezioni sono state giustificate unicamente in virtù delle peculiarità degli accordi che hanno dato luogo alla loro applicazione e non possono, non ricorrendo tali peculiarità, essere considerate rilevanti allo scopo di stabilire se l’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus possa essere invocato dinanzi al giudice dell’Unione ai fini dell’esame della legittimità dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006.

      (v. punti 44, 46‑50, 60)

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    Cause riunite C‑404/12 P e C‑405/12 P

    Consiglio dell’Unione europea

    e

    Commissione europea

    contro

    Stichting Natuur en Milieu

    e

    Pesticide Action Network Europe

    «Impugnazione — Regolamento (CE) n. 149/2008 — Regolamento che fissa i livelli massimi di residui degli antiparassitari — Richiesta di riesame interno di tale regolamento, presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1367/2006 — Decisione della Commissione che dichiara le domande irricevibili — Provvedimento di portata individuale — Convenzione di Aarhus — Validità del regolamento (CE) n. 1367/2006 con riferimento a tale Convenzione»

    Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 gennaio 2015

    1. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Conclusioni dirette ad ottenere una sostituzione della motivazione — Irricevibilità

      (Regolamento di procedura della Corte, artt. 169, § 1, e 178, § 1)

    2. Accordi internazionali — Accordi dell’Unione — Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) — Effetti — Primato sugli atti di diritto derivato dell’Unione — Esame della legittimità di un atto di diritto derivato dell’Unione alla luce delle disposizioni di detta Convenzione — Presupposti — Disposizioni prive di carattere incondizionato e sufficientemente preciso — Esclusione

      [Art. 300, § 7, CE (divenuto art. 216, § 2, TFUE); Convenzione di Aarhus, art. 9, § 3; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, art. 10, § 1]

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 30‑32)

    2.  In forza dell’articolo 300, paragrafo 7, CE (divenuto articolo 216, paragrafo 2, TFUE), gli accordi internazionali conclusi dall’Unione vincolano le istituzioni della stessa e, conseguentemente, prevalgono sugli atti da esse emanati. Tuttavia, le disposizioni di un accordo internazionale di cui l’Unione sia parte possono essere invocate a sostegno di un ricorso di annullamento di un atto di diritto derivato dell’Unione o di un’eccezione relativa all’illegittimità di tale atto unicamente a condizione che, da un lato, ciò non sia escluso né dalla natura né dalla struttura di detto accordo e che, dall’altro, tali disposizioni risultino, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise.

      Per quanto riguarda l’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, esso non contiene alcun obbligo incondizionato e sufficientemente preciso idoneo a disciplinare direttamente la situazione giuridica dei singoli e non risponde, perciò, a tali criteri. Ne consegue che tale disposizione non può essere invocata dinanzi al giudice dell’Unione ai fini dell’esame della legittimità dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della Convenzione di Aarhus.

      È vero che la Corte ha dichiarato anche che, nel caso in cui l’Unione abbia inteso adempiere un obbligo particolare assunto nell’ambito degli accordi conclusi nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio o qualora l’atto del diritto dell’Unione di cui trattasi rinvii espressamente a disposizioni precise di detti accordi, spetta alla Corte controllare la legittimità dell’atto di cui trattasi e degli atti adottati per la sua applicazione alla luce delle norme di tali accordi. Tuttavia, le suddette due eccezioni sono state giustificate unicamente in virtù delle peculiarità degli accordi che hanno dato luogo alla loro applicazione e non possono, non ricorrendo tali peculiarità, essere considerate rilevanti allo scopo di stabilire se l’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus possa essere invocato dinanzi al giudice dell’Unione ai fini dell’esame della legittimità dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006.

      (v. punti 44, 46‑50, 60)

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