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Document 62012CJ0028
Commissione / Consiglio
Commissione / Consiglio
Causa C‑28/12
Commissione europea
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Ricorso di annullamento — Accordi internazionali misti — Decisione di autorizzazione della firma di tali accordi e di applicazione provvisoria degli stessi — Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio — Autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione — Partecipazione degli Stati membri alla procedura e alla decisione di cui all’articolo 218 TFUE — Modalità di voto in seno al Consiglio»
Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 28 aprile 2015
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Decisione del Consiglio e degli Stati membri che autorizza la firma e l’applicazione provvisoria di un accordo internazionale misto – Inclusione
(Art. 263, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri 2011/708)
Ricorso di annullamento – Ricorso degli Stati membri, del Parlamento, del Consiglio e della Commissione – Ricevibilità non subordinata alla dimostrazione di un interesse ad agire
(Art. 263, comma 2, TFUE)
Accordi internazionali – Competenze dell’Unione e degli Stati membri – Decisione comune del Consiglio e degli Stati membri concernente la firma a nome dell’Unione di un accordo misto e la sua applicazione provvisoria a livello nazionale – Inammissibilità – Obbligo di rispettare la ripartizione delle competenze e delle regole procedurali e di votazione previste nel Trattato
(Art. 13, § 2, TUE; art. 218, § 2, 5 e 8, TFUE; decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri 2011/708)
Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Mantenimento degli effetti dell’atto impugnato fino alla sostituzione del medesimo entro un termine ragionevole – Giustificazione attinente a motivi di certezza del diritto
(Art. 264, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri 2011/708)
Il ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE deve potersi esperire nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni dell’Unione, indipendentemente dalla sua natura e dalla sua forma, purché sia diretto a produrre effetti giuridici. Dev’essere considerata come un atto del Consiglio che può costituire oggetto di un ricorso di annullamento una decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa alla firma di un accordo di adesione di Stati terzi a un accordo internazionale concluso dall’Unione e di un accordo addizionale a nome dell’Unione, nonché all’applicazione provvisoria di tali accordi da parte dell’Unione, da un lato, e da parte degli Stati membri, dall’altro, dal momento che il Consiglio ha partecipato all’adozione delle decisioni prese riguardo all’insieme di tali punti.
(v. punti 14, 15, 17)
V. il testo della decisione.
(v. punto 18)
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, ciascuna istituzione deve agire nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai Trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. A tal riguardo, le regole relative alla formazione della volontà delle istituzioni dell’Unione sono sancite dai Trattati e non sono derogabili né dagli Stati membri né dalle stesse istituzioni.
Per quanto riguarda una decisione di autorizzazione della firma di un accordo tra l’Unione e Stati terzi o organizzazioni internazionali e, se del caso, la sua applicazione provvisoria da parte dell’Unione, ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 5, TFUE, non è riconosciuta alcuna competenza agli Stati membri, dovendo la decisione essere adottata dal Consiglio. Deve pertanto essere annullata una decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri che autorizza la firma di un accordo misto a nome dell’Unione e prevede la sua applicazione provvisori, che fonde in realtà due atti distinti, ossia, da un lato, un atto riguardante la firma di detto accordo a nome dell’Unione e la sua provvisoria applicazione da parte di quest’ultima, e, dall’altro, un atto relativo all’applicazione provvisoria dell’accordo da parte degli Stati membri, senza che sia possibile distinguere l’atto che riflette la volontà del Consiglio da quello che esprime la volontà degli Stati membri. In tal modo, il Consiglio è stato coinvolto, in qualità di istituzione dell’Unione, nell’adozione dell’atto riguardante l’applicazione provvisoria di un accordo misto da parte degli Stati membri, sebbene un atto siffatto rientri, anzitutto, nell’ambito del diritto interno di ciascuno di tali Stati e, successivamente, nell’ambito del diritto internazionale. Inoltre, dato che l’articolo 218, paragrafo 8, TFUE prevede che il Consiglio deve deliberare, a nome dell’Unione, a maggioranza qualificata, i due atti distinti, raggruppati nella suddetta decisione, non possono essere validamente adottati nell’ambito di una procedura unica. Orbene, l’atto relativo all’applicazione provvisoria di un accordo misto da parte degli Stati membri comporta un consenso dei rappresentanti di tali Stati, e dunque il loro accordo unanime.
Peraltro se è vero che, nell’ambito degli accordi misti occorre garantire una stretta cooperazione tra gli stati membri e le istituzioni dell’Unione tanto nel processo di negoziazione e di stipulazione quanto nell’adempimento degli impegni assunti, tale principio non può tuttavia giustificare che il Consiglio si svincoli dal rispetto delle norme procedurali e delle modalità di voto di cui all’articolo 218 TFUE.
(v. punti 41, 42, 44, 48‑50, 52, 54, 55)
Gli effetti di un atto impugnato nell’ambito di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia possono essere mantenuti per motivi di certezza del diritto, in particolare qualora gli effetti immediati dell’annullamento di tale atto comportassero gravi conseguenze negative e la legittimità di un tale atto sia contestata non a causa della sua finalità o del suo oggetto, ma per motivi attinenti all’incompetenza del suo autore o alla violazione di forme sostanziali.
Ciò si verifica per la decisione 2011/708, concernente la firma, a nome dell’Unione, e l’applicazione provvisoria dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, il cui annullamento con effetto immediato potrebbe comportare gravi conseguenze sulle relazioni dell’Unione con gli Stati terzi interessati nonché sugli operatori economici che esercitano la loro attività nel mercato del trasporto aereo e che hanno potuto beneficiare dell’applicazione provvisoria del suddetto accordo.
(v. punti 60, 61)
Causa C‑28/12
Commissione europea
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Ricorso di annullamento — Accordi internazionali misti — Decisione di autorizzazione della firma di tali accordi e di applicazione provvisoria degli stessi — Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio — Autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione — Partecipazione degli Stati membri alla procedura e alla decisione di cui all’articolo 218 TFUE — Modalità di voto in seno al Consiglio»
Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 28 aprile 2015
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Decisione del Consiglio e degli Stati membri che autorizza la firma e l’applicazione provvisoria di un accordo internazionale misto – Inclusione
(Art. 263, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri 2011/708)
Ricorso di annullamento – Ricorso degli Stati membri, del Parlamento, del Consiglio e della Commissione – Ricevibilità non subordinata alla dimostrazione di un interesse ad agire
(Art. 263, comma 2, TFUE)
Accordi internazionali – Competenze dell’Unione e degli Stati membri – Decisione comune del Consiglio e degli Stati membri concernente la firma a nome dell’Unione di un accordo misto e la sua applicazione provvisoria a livello nazionale – Inammissibilità – Obbligo di rispettare la ripartizione delle competenze e delle regole procedurali e di votazione previste nel Trattato
(Art. 13, § 2, TUE; art. 218, § 2, 5 e 8, TFUE; decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri 2011/708)
Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Mantenimento degli effetti dell’atto impugnato fino alla sostituzione del medesimo entro un termine ragionevole – Giustificazione attinente a motivi di certezza del diritto
(Art. 264, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri 2011/708)
Il ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE deve potersi esperire nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni dell’Unione, indipendentemente dalla sua natura e dalla sua forma, purché sia diretto a produrre effetti giuridici. Dev’essere considerata come un atto del Consiglio che può costituire oggetto di un ricorso di annullamento una decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa alla firma di un accordo di adesione di Stati terzi a un accordo internazionale concluso dall’Unione e di un accordo addizionale a nome dell’Unione, nonché all’applicazione provvisoria di tali accordi da parte dell’Unione, da un lato, e da parte degli Stati membri, dall’altro, dal momento che il Consiglio ha partecipato all’adozione delle decisioni prese riguardo all’insieme di tali punti.
(v. punti 14, 15, 17)
V. il testo della decisione.
(v. punto 18)
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, ciascuna istituzione deve agire nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai Trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. A tal riguardo, le regole relative alla formazione della volontà delle istituzioni dell’Unione sono sancite dai Trattati e non sono derogabili né dagli Stati membri né dalle stesse istituzioni.
Per quanto riguarda una decisione di autorizzazione della firma di un accordo tra l’Unione e Stati terzi o organizzazioni internazionali e, se del caso, la sua applicazione provvisoria da parte dell’Unione, ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 5, TFUE, non è riconosciuta alcuna competenza agli Stati membri, dovendo la decisione essere adottata dal Consiglio. Deve pertanto essere annullata una decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri che autorizza la firma di un accordo misto a nome dell’Unione e prevede la sua applicazione provvisori, che fonde in realtà due atti distinti, ossia, da un lato, un atto riguardante la firma di detto accordo a nome dell’Unione e la sua provvisoria applicazione da parte di quest’ultima, e, dall’altro, un atto relativo all’applicazione provvisoria dell’accordo da parte degli Stati membri, senza che sia possibile distinguere l’atto che riflette la volontà del Consiglio da quello che esprime la volontà degli Stati membri. In tal modo, il Consiglio è stato coinvolto, in qualità di istituzione dell’Unione, nell’adozione dell’atto riguardante l’applicazione provvisoria di un accordo misto da parte degli Stati membri, sebbene un atto siffatto rientri, anzitutto, nell’ambito del diritto interno di ciascuno di tali Stati e, successivamente, nell’ambito del diritto internazionale. Inoltre, dato che l’articolo 218, paragrafo 8, TFUE prevede che il Consiglio deve deliberare, a nome dell’Unione, a maggioranza qualificata, i due atti distinti, raggruppati nella suddetta decisione, non possono essere validamente adottati nell’ambito di una procedura unica. Orbene, l’atto relativo all’applicazione provvisoria di un accordo misto da parte degli Stati membri comporta un consenso dei rappresentanti di tali Stati, e dunque il loro accordo unanime.
Peraltro se è vero che, nell’ambito degli accordi misti occorre garantire una stretta cooperazione tra gli stati membri e le istituzioni dell’Unione tanto nel processo di negoziazione e di stipulazione quanto nell’adempimento degli impegni assunti, tale principio non può tuttavia giustificare che il Consiglio si svincoli dal rispetto delle norme procedurali e delle modalità di voto di cui all’articolo 218 TFUE.
(v. punti 41, 42, 44, 48‑50, 52, 54, 55)
Gli effetti di un atto impugnato nell’ambito di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia possono essere mantenuti per motivi di certezza del diritto, in particolare qualora gli effetti immediati dell’annullamento di tale atto comportassero gravi conseguenze negative e la legittimità di un tale atto sia contestata non a causa della sua finalità o del suo oggetto, ma per motivi attinenti all’incompetenza del suo autore o alla violazione di forme sostanziali.
Ciò si verifica per la decisione 2011/708, concernente la firma, a nome dell’Unione, e l’applicazione provvisoria dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, il cui annullamento con effetto immediato potrebbe comportare gravi conseguenze sulle relazioni dell’Unione con gli Stati terzi interessati nonché sugli operatori economici che esercitano la loro attività nel mercato del trasporto aereo e che hanno potuto beneficiare dell’applicazione provvisoria del suddetto accordo.
(v. punti 60, 61)