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Document 62013CJ0424

    Zuchtvieh-Export

    Causa C‑424/13

    Zuchtvieh-Export GmbH

    contro

    Stadt Kempten

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof)

    «Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Regolamento (CE) n. 1/2005 — Protezione degli animali durante il trasporto — Viaggi di lunga durata da uno Stato membro verso uno Stato terzo — Articolo 14, paragrafo 1 — Controllo del giornale di viaggio da effettuarsi ad opera dell’autorità competente del luogo di partenza prima di lunghi viaggi — Applicabilità di tale disposizione con riferimento alla parte del viaggio che si svolge fuori del territorio dell’Unione europea — Applicabilità delle norme stabilite da detto regolamento a tale parte del viaggio»

    Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 aprile 2015

    Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Protezione degli animali durante il trasporto – Condizioni generali applicabili – Controllo del giornale di viaggio d opera dell’autorità competente del luogo di partenza prima di lunghi viaggi – Conferimento all’autorità competente del potere di controllare le modalità con riferimento alla parte del viaggio che si svolge fuori del territorio dell’Unione europea

    (Art. 13 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2005, art. 14, § 1)

    L’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2005, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, deve essere interpretato nel senso che, affinché il trasporto che comporta un lungo viaggio di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, che ha inizio nel territorio dell’Unione europea e prosegue fuori di tale territorio, possa essere autorizzato dall’autorità competente del luogo di partenza, l’organizzatore del viaggio deve presentare un giornale di viaggio che, alla luce delle modalità previste per lo svolgimento di tale viaggio, sia realistico e consenta di ritenere che le disposizioni del predetto regolamento saranno rispettate, anche nella parte del viaggio che si svolgerà nel territorio di paesi terzi, potendo detta autorità, se così non fosse, esigere che tali modalità di svolgimento siano modificate in modo tale da garantire il rispetto delle disposizioni suddette per l’intero viaggio.

    Infatti, al suo articolo 14, il regolamento n. 1/2005 non assoggetta i trasporti di animali in partenza dal territorio dell’Unione e diretti verso paesi terzi a un particolare regime di autorizzazione, che sia distinto da quello applicabile ai trasporti che si svolgono all’interno dell’Unione. A tale riguardo, la protezione del benessere degli animali costituisce un obiettivo legittimo di interesse generale la cui importanza ha dato luogo, in particolare, all’adozione, da parte degli Stati membri, del protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali, allegato al Trattato CE, e su cui si fonda il regolamento n. 1/2005, e al protocollo in parola corrisponde ormai l’articolo 13 TFUE, disposizione d’applicazione generale del Trattato FUE, che compare nella prima parte di quest’ultimo, dedicata ai principi.

    (v. punti 35, 47, 56 e dispositivo)

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    Causa C‑424/13

    Zuchtvieh-Export GmbH

    contro

    Stadt Kempten

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof)

    «Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Regolamento (CE) n. 1/2005 — Protezione degli animali durante il trasporto — Viaggi di lunga durata da uno Stato membro verso uno Stato terzo — Articolo 14, paragrafo 1 — Controllo del giornale di viaggio da effettuarsi ad opera dell’autorità competente del luogo di partenza prima di lunghi viaggi — Applicabilità di tale disposizione con riferimento alla parte del viaggio che si svolge fuori del territorio dell’Unione europea — Applicabilità delle norme stabilite da detto regolamento a tale parte del viaggio»

    Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 aprile 2015

    Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Protezione degli animali durante il trasporto – Condizioni generali applicabili – Controllo del giornale di viaggio d opera dell’autorità competente del luogo di partenza prima di lunghi viaggi – Conferimento all’autorità competente del potere di controllare le modalità con riferimento alla parte del viaggio che si svolge fuori del territorio dell’Unione europea

    (Art. 13 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2005, art. 14, § 1)

    L’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2005, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, deve essere interpretato nel senso che, affinché il trasporto che comporta un lungo viaggio di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, che ha inizio nel territorio dell’Unione europea e prosegue fuori di tale territorio, possa essere autorizzato dall’autorità competente del luogo di partenza, l’organizzatore del viaggio deve presentare un giornale di viaggio che, alla luce delle modalità previste per lo svolgimento di tale viaggio, sia realistico e consenta di ritenere che le disposizioni del predetto regolamento saranno rispettate, anche nella parte del viaggio che si svolgerà nel territorio di paesi terzi, potendo detta autorità, se così non fosse, esigere che tali modalità di svolgimento siano modificate in modo tale da garantire il rispetto delle disposizioni suddette per l’intero viaggio.

    Infatti, al suo articolo 14, il regolamento n. 1/2005 non assoggetta i trasporti di animali in partenza dal territorio dell’Unione e diretti verso paesi terzi a un particolare regime di autorizzazione, che sia distinto da quello applicabile ai trasporti che si svolgono all’interno dell’Unione. A tale riguardo, la protezione del benessere degli animali costituisce un obiettivo legittimo di interesse generale la cui importanza ha dato luogo, in particolare, all’adozione, da parte degli Stati membri, del protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali, allegato al Trattato CE, e su cui si fonda il regolamento n. 1/2005, e al protocollo in parola corrisponde ormai l’articolo 13 TFUE, disposizione d’applicazione generale del Trattato FUE, che compare nella prima parte di quest’ultimo, dedicata ai principi.

    (v. punti 35, 47, 56 e dispositivo)

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