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Document 62013CJ0533

AKT

Causa C‑533/13

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

contro

Öljytuote ry

e

Shell Aviation Finland Oy

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal työtuomioistuin)

«Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2008/104/CE — Lavoro interinale — Articolo 4, paragrafo 1 — Divieti o restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale — Giustificazioni — Ragioni di interesse generale — Obbligo di riesame — Portata»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 marzo 2015

Politica sociale – Lavoro interinale – Direttiva 2008/104 – Divieti o restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale – Giustificazione – Ragioni di interesse generale – Obbligo di riesame – Portata

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/104, art. 4, § 1)

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/104, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, deve essere interpretato nel senso che:

esso si rivolge unicamente alle autorità competenti degli Stati membri, imponendo loro un obbligo di riesame al fine di garantire che eventuali divieti o restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale siano giustificati e, dunque, che

lo stesso non impone alle autorità giudiziarie nazionali l’obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto nazionale che preveda divieti o restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale che non siano giustificati da ragioni di interesse generale ai sensi del suddetto articolo 4, paragrafo 1.

Infatti, gli Stati membri sono liberi vuoi di sopprimere i divieti o le restrizioni che non potevano essere giustificati in base all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/104, vuoi di adattare questi ultimi affinché possano essere eventualmente giustificati in base alla suddetta disposizione.

(v. punti 30, 32 e dispositivo)

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Causa C‑533/13

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

contro

Öljytuote ry

e

Shell Aviation Finland Oy

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal työtuomioistuin)

«Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2008/104/CE — Lavoro interinale — Articolo 4, paragrafo 1 — Divieti o restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale — Giustificazioni — Ragioni di interesse generale — Obbligo di riesame — Portata»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 marzo 2015

Politica sociale — Lavoro interinale — Direttiva 2008/104 — Divieti o restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale — Giustificazione — Ragioni di interesse generale — Obbligo di riesame — Portata

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/104, art. 4, § 1)

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/104, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, deve essere interpretato nel senso che:

esso si rivolge unicamente alle autorità competenti degli Stati membri, imponendo loro un obbligo di riesame al fine di garantire che eventuali divieti o restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale siano giustificati e, dunque, che

lo stesso non impone alle autorità giudiziarie nazionali l’obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto nazionale che preveda divieti o restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale che non siano giustificati da ragioni di interesse generale ai sensi del suddetto articolo 4, paragrafo 1.

Infatti, gli Stati membri sono liberi vuoi di sopprimere i divieti o le restrizioni che non potevano essere giustificati in base all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/104, vuoi di adattare questi ultimi affinché possano essere eventualmente giustificati in base alla suddetta disposizione.

(v. punti 30, 32 e dispositivo)

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