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Document 62013CJ0533
AKT
AKT
Causa C‑533/13
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
contro
Öljytuote ry
e
Shell Aviation Finland Oy
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal työtuomioistuin)
«Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2008/104/CE — Lavoro interinale — Articolo 4, paragrafo 1 — Divieti o restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale — Giustificazioni — Ragioni di interesse generale — Obbligo di riesame — Portata»
Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 marzo 2015
Politica sociale – Lavoro interinale – Direttiva 2008/104 – Divieti o restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale – Giustificazione – Ragioni di interesse generale – Obbligo di riesame – Portata
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/104, art. 4, § 1)
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/104, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, deve essere interpretato nel senso che:
— |
esso si rivolge unicamente alle autorità competenti degli Stati membri, imponendo loro un obbligo di riesame al fine di garantire che eventuali divieti o restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale siano giustificati e, dunque, che |
— |
lo stesso non impone alle autorità giudiziarie nazionali l’obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto nazionale che preveda divieti o restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale che non siano giustificati da ragioni di interesse generale ai sensi del suddetto articolo 4, paragrafo 1. |
Infatti, gli Stati membri sono liberi vuoi di sopprimere i divieti o le restrizioni che non potevano essere giustificati in base all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/104, vuoi di adattare questi ultimi affinché possano essere eventualmente giustificati in base alla suddetta disposizione.
(v. punti 30, 32 e dispositivo)
Causa C‑533/13
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
contro
Öljytuote ry
e
Shell Aviation Finland Oy
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal työtuomioistuin)
«Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2008/104/CE — Lavoro interinale — Articolo 4, paragrafo 1 — Divieti o restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale — Giustificazioni — Ragioni di interesse generale — Obbligo di riesame — Portata»
Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 marzo 2015
Politica sociale — Lavoro interinale — Direttiva 2008/104 — Divieti o restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale — Giustificazione — Ragioni di interesse generale — Obbligo di riesame — Portata
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/104, art. 4, § 1)
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/104, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, deve essere interpretato nel senso che:
— |
esso si rivolge unicamente alle autorità competenti degli Stati membri, imponendo loro un obbligo di riesame al fine di garantire che eventuali divieti o restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale siano giustificati e, dunque, che |
— |
lo stesso non impone alle autorità giudiziarie nazionali l’obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto nazionale che preveda divieti o restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale che non siano giustificati da ragioni di interesse generale ai sensi del suddetto articolo 4, paragrafo 1. |
Infatti, gli Stati membri sono liberi vuoi di sopprimere i divieti o le restrizioni che non potevano essere giustificati in base all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/104, vuoi di adattare questi ultimi affinché possano essere eventualmente giustificati in base alla suddetta disposizione.
(v. punti 30, 32 e dispositivo)