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Document 62012CJ0414

    Bolloré / Commissione

    Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell’8 maggio 2014 – Bolloré / Commissione

    (causa C‑414/12 P)

    «Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato della carta autocopiante — Imputabilità alla società controllante dell’infrazione commessa dalla sua controllata — Partecipazione diretta della società controllante all’infrazione — Parità di trattamento — Durata del procedimento amministrativo e giurisdizionale — Termine ragionevole — Diritti della difesa»

    1. 

    Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa — Durata eccessiva del procedimento amministrativo — Sparizione degli elementi di prova rilevanti ai fini dell’esercizio dei diritti della difesa — Onere della prova — Obblighi incombenti ad un’impresa diligente (Regolamento del Consiglio n. 1/2003) (v. punti 63, 64, 73)

    2. 

    Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di fatto e probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 78)

    3. 

    Concorrenza — Procedimento amministrativo — Obblighi della Commissione — Osservanza di un termine ragionevole — Annullamento della decisione che constata un’infrazione a motivo di un’eccessiva durata del procedimento — Presupposto — Violazione dei diritti della difesa delle imprese interessate (Regolamento del Consiglio n. 1/2003) (v. punti 84, 85)

    4. 

    Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo — Motivo inoperante (v. punto 99)

    5. 

    Procedimento giurisdizionale — Durata del procedimento dinanzi al Tribunale — Termine ragionevole — Lite vertente sulla sussistenza di un’infrazione delle regole di concorrenza — Inosservanza del termine ragionevole — Conseguenze (Artt. 101 TFUE e 102 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2) (v. punti 105‑107)

    Oggetto

    Impugnazione della sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 27 giugno 2012, Bolloré / Commissione (T‑372/10), con cui il Tribunale ha respinto una domanda di annullamento o di riforma della decisione C(2010) 4160 definitivo della Commissione del 23 giugno 2010, relativa a una procedura di applicazione dell’art. 101 TFUE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/36212 – Carta autocopiante) ‑ Decisione adottata a seguito dell’annullamento di una prima decisione ‑ Imputazione dell’infrazione alla società controllante, considerata nella sua qualità di autrice diretta – Ammenda ‑ Legalità dei reati e delle pene ‑ Parità di trattamento ‑ Termine ragionevole ‑ Diritti della difesa.

    Dispositivo

    1) 

    L’impugnazione è respinta.

    2) 

    La Bolloré è condannata alle spese della presente impugnazione.

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    Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell’8 maggio 2014 – Bolloré / Commissione

    (causa C‑414/12 P)

    «Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato della carta autocopiante — Imputabilità alla società controllante dell’infrazione commessa dalla sua controllata — Partecipazione diretta della società controllante all’infrazione — Parità di trattamento — Durata del procedimento amministrativo e giurisdizionale — Termine ragionevole — Diritti della difesa»

    1. 

    Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa — Durata eccessiva del procedimento amministrativo — Sparizione degli elementi di prova rilevanti ai fini dell’esercizio dei diritti della difesa — Onere della prova — Obblighi incombenti ad un’impresa diligente (Regolamento del Consiglio n. 1/2003) (v. punti 63, 64, 73)

    2. 

    Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di fatto e probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 78)

    3. 

    Concorrenza — Procedimento amministrativo — Obblighi della Commissione — Osservanza di un termine ragionevole — Annullamento della decisione che constata un’infrazione a motivo di un’eccessiva durata del procedimento — Presupposto — Violazione dei diritti della difesa delle imprese interessate (Regolamento del Consiglio n. 1/2003) (v. punti 84, 85)

    4. 

    Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo — Motivo inoperante (v. punto 99)

    5. 

    Procedimento giurisdizionale — Durata del procedimento dinanzi al Tribunale — Termine ragionevole — Lite vertente sulla sussistenza di un’infrazione delle regole di concorrenza — Inosservanza del termine ragionevole — Conseguenze (Artt. 101 TFUE e 102 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2) (v. punti 105‑107)

    Oggetto

    Impugnazione della sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 27 giugno 2012, Bolloré / Commissione (T‑372/10), con cui il Tribunale ha respinto una domanda di annullamento o di riforma della decisione C(2010) 4160 definitivo della Commissione del 23 giugno 2010, relativa a una procedura di applicazione dell’art. 101 TFUE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/36212 – Carta autocopiante) ‑ Decisione adottata a seguito dell’annullamento di una prima decisione ‑ Imputazione dell’infrazione alla società controllante, considerata nella sua qualità di autrice diretta – Ammenda ‑ Legalità dei reati e delle pene ‑ Parità di trattamento ‑ Termine ragionevole ‑ Diritti della difesa.

    Dispositivo

    1) 

    L’impugnazione è respinta.

    2) 

    La Bolloré è condannata alle spese della presente impugnazione.

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