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Document 62013CJ0449
CA Consumer Finance
CA Consumer Finance
Causa C‑449/13
CA Consumer Finance SA
contro
Ingrid Bakkaus e altri
(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal tribunal d’instance d’Orléans)
«Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Credito al consumo — Direttiva 2008/48/CE — Obbligo di fornire informazioni precontrattuali — Obbligo di verificare la solvibilità del debitore — Onere della prova — Modalità di prova»
Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 dicembre 2014
Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48 – Obblighi precontrattuali – Dovere di informazione e di valutazione della solvibilità del consumatore – Modalità e onere della prova dell’esecuzione dei suddetti obblighi – Applicazione del diritto nazionale – Limiti – Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività – Valutazione da parte del giudice nazionale
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/48)
Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48 – Obblighi precontrattuali – Dovere di informazione e di valutazione della solvibilità del consumatore – Normativa nazionale che fa gravare sul consumatore l’onere della prova – Inammissibilità – Clausola tipo, inserita nel contratto di credito, con la quale il consumatore dà atto dell’esecuzione degli obblighi precontrattuali – Clausola che comporta un’inversione dell’onere della prova – Inammissibilità
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/48, artt. 5 e 8)
Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48 – Obblighi precontrattuali – Obbligo del creditore di verificare la solvibilità del consumatore – Modalità di prova dell’esecuzione del suddetto obbligo – Valutazione da parte del creditore – Limiti
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/48, art. 8, § 1)
Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48 – Obblighi precontrattuali – Chiarimenti adeguati forniti dal creditore prima della valutazione della solvibilità del consumatore – Ammissibilità – Limiti – Requisiti relativi alla forma dei suddetti chiarimenti – Insussistenza
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/48, art. 5, § 6)
V. il testo della decisione.
(v. punti 23‑26)
Le disposizioni della direttiva 2008/48, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102, devono essere interpretate nel senso che:
— |
da una parte, ostano ad una normativa nazionale secondo la quale l’onere della prova della mancata esecuzione degli obblighi prescritti agli articoli 5 e 8 della direttiva 2008/48 grava sul consumatore e, |
— |
dall’altra, ostano a che, in ragione di una clausola tipo, il giudice debba ritenere che il consumatore abbia riconosciuto la piena e corretta esecuzione degli obblighi precontrattuali incombenti al creditore, e tale clausola comporti quindi un’inversione dell’onere della prova dell’esecuzione di detti obblighi tale da compromettere l’effettività dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2008/48. |
(v. punto 32, dispositivo 1)
L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102, dev’essere interpretato nel senso che, da un lato, non osta a che la valutazione della solvibilità del consumatore sia effettuata sulla base delle sole informazioni fornite da quest’ultimo, purché tali informazioni siano adeguate e le mere dichiarazioni del consumatore siano corredate da documenti giustificativi e, dall’altro, non impone al creditore di procedere a controlli sistematici delle informazioni fornite dal consumatore.
(v. punto 39, dispositivo 2)
L’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102, dev’essere interpretato nel senso che, benché non osti a che il creditore fornisca chiarimenti adeguati al consumatore prima di aver valutato la sua situazione finanziaria e le sue esigenze, può però verificarsi che la valutazione della solvibilità del consumatore richieda un adattamento dei chiarimenti adeguati forniti, i quali devono essere comunicati al consumatore in tempo utile, preliminarmente alla firma del contratto di credito, senza tuttavia dover dar luogo alla redazione di un documento specifico.
(v. punto 49, dispositivo 3)
Causa C‑449/13
CA Consumer Finance SA
contro
Ingrid Bakkaus e altri
(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal tribunal d’instance d’Orléans)
«Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Credito al consumo — Direttiva 2008/48/CE — Obbligo di fornire informazioni precontrattuali — Obbligo di verificare la solvibilità del debitore — Onere della prova — Modalità di prova»
Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 dicembre 2014
Tutela dei consumatori — Contratti di credito ai consumatori — Direttiva 2008/48 — Obblighi precontrattuali — Dovere di informazione e di valutazione della solvibilità del consumatore — Modalità e onere della prova dell’esecuzione dei suddetti obblighi — Applicazione del diritto nazionale — Limiti — Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività — Valutazione da parte del giudice nazionale
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/48)
Tutela dei consumatori — Contratti di credito ai consumatori — Direttiva 2008/48 — Obblighi precontrattuali — Dovere di informazione e di valutazione della solvibilità del consumatore — Normativa nazionale che fa gravare sul consumatore l’onere della prova — Inammissibilità — Clausola tipo, inserita nel contratto di credito, con la quale il consumatore dà atto dell’esecuzione degli obblighi precontrattuali — Clausola che comporta un’inversione dell’onere della prova — Inammissibilità
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/48, artt. 5 e 8)
Tutela dei consumatori — Contratti di credito ai consumatori — Direttiva 2008/48 — Obblighi precontrattuali — Obbligo del creditore di verificare la solvibilità del consumatore — Modalità di prova dell’esecuzione del suddetto obbligo — Valutazione da parte del creditore — Limiti
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/48, art. 8, § 1)
Tutela dei consumatori — Contratti di credito ai consumatori — Direttiva 2008/48 — Obblighi precontrattuali — Chiarimenti adeguati forniti dal creditore prima della valutazione della solvibilità del consumatore — Ammissibilità — Limiti — Requisiti relativi alla forma dei suddetti chiarimenti — Insussistenza
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/48, art. 5, § 6)
V. il testo della decisione.
(v. punti 23‑26)
Le disposizioni della direttiva 2008/48, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102, devono essere interpretate nel senso che:
— |
da una parte, ostano ad una normativa nazionale secondo la quale l’onere della prova della mancata esecuzione degli obblighi prescritti agli articoli 5 e 8 della direttiva 2008/48 grava sul consumatore e, |
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dall’altra, ostano a che, in ragione di una clausola tipo, il giudice debba ritenere che il consumatore abbia riconosciuto la piena e corretta esecuzione degli obblighi precontrattuali incombenti al creditore, e tale clausola comporti quindi un’inversione dell’onere della prova dell’esecuzione di detti obblighi tale da compromettere l’effettività dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2008/48. |
(v. punto 32, dispositivo 1)
L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102, dev’essere interpretato nel senso che, da un lato, non osta a che la valutazione della solvibilità del consumatore sia effettuata sulla base delle sole informazioni fornite da quest’ultimo, purché tali informazioni siano adeguate e le mere dichiarazioni del consumatore siano corredate da documenti giustificativi e, dall’altro, non impone al creditore di procedere a controlli sistematici delle informazioni fornite dal consumatore.
(v. punto 39, dispositivo 2)
L’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102, dev’essere interpretato nel senso che, benché non osti a che il creditore fornisca chiarimenti adeguati al consumatore prima di aver valutato la sua situazione finanziaria e le sue esigenze, può però verificarsi che la valutazione della solvibilità del consumatore richieda un adattamento dei chiarimenti adeguati forniti, i quali devono essere comunicati al consumatore in tempo utile, preliminarmente alla firma del contratto di credito, senza tuttavia dover dar luogo alla redazione di un documento specifico.
(v. punto 49, dispositivo 3)