Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CJ0378

    Commissione / Grecia

    Causa C‑378/13

    Commissione europea

    contro

    Repubblica ellenica

    «Inadempimento di uno Stato — Direttiva 75/442/CEE — Gestione dei rifiuti — Sentenza della Corte che accerta un inadempimento — Mancata esecuzione — Articolo 260, paragrafo 2, TFUE — Sanzioni pecuniarie — Somma forfettaria e penalità»

    Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 dicembre 2014

    1. Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Termine per l’esecuzione – Data di riferimento per valutare la sussistenza dell’inadempimento

      (Art. 228, § 2, CE; art. 260, § 2, TFUE)

    2. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità

      (Art. 258 TFUE)

    3. Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza – Sanzioni pecuniarie – Penalità – Condanna al pagamento – Presupposto – Persistenza dell’inadempimento sino alla pronuncia della sentenza

      (Art. 260, § 2, TFUE)

    4. Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza – Sanzioni pecuniarie – Penalità – Determinazione della forma e dell’importo – Potere discrezionale della Corte – Criteri

      (Artt. 258 TFUE e 260, § 2, TFUE)

    5. Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza – Sanzioni pecuniarie – Penalità – Determinazione dell’importo – Penalità decrescente

      (Art. 260, § 2, TFUE)

    6. Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza – Sanzioni pecuniarie – Penalità – Somma forfettaria – Cumulo delle due sanzioni – Ammissibilità

      (Art. 260, § 2, TFUE)

    7. Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza – Sanzioni pecuniarie – Imposizione di una somma forfettaria – Potere discrezionale della Corte – Criteri di valutazione

      (Art. 260, § 2, TFUE)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 26, 27)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 29)

    3.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 47, 50, 51)

    4.  Per quanto riguarda l’importo e la forma della penalità inflitta ad uno Stato membro, spetta alla Corte, nell’esercizio del suo potere discrezionale, fissare la penalità in modo tale che essa sia, da una parte, adeguata alle circostanze e, dall’altra, commisurata all’inadempimento accertato nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato.

      Le proposte della Commissione relative alla penalità non possono vincolare la Corte e costituiscono soltanto un utile punto di riferimento Parimenti, orientamenti come quelli contenuti nelle comunicazioni della Commissione non vincolano la Corte, ma contribuiscono a garantire la trasparenza, la prevedibilità e la certezza del diritto dell’azione condotta dalla Commissione stessa quando detta istituzione presenta delle proposte alla Corte. Infatti, nell’ambito di un procedimento ex articolo 260, paragrafo 2, TFUE, relativo ad un inadempimento che perdura da parte di uno Stato membro nonostante la circostanza che detto inadempimento sia già stato accertato in occasione di una prima sentenza pronunciata a titolo dell’articolo 226 CE o dell’articolo 258 TFUE, la Corte deve restare libera di fissare la penalità inflitta quanto all’importo e alla forma che considera adeguati per sollecitare detto Stato membro a porre termine alla mancata esecuzione degli obblighi derivanti da siffatta prima sentenza della Corte.

      Di conseguenza, nell’ambito della valutazione della Corte, i criteri fondamentali da prendere in considerazione per garantire la natura coercitiva della penalità, in vista dell’applicazione uniforme ed effettiva del diritto dell’Unione, sono costituiti, in linea di principio, dalla durata dell’infrazione, valutata tenendo conto del momento in cui la Corte esamina i fatti e non di quello in cui quest’ultima è adita dalla Commissione, dal grado di gravità e dalla capacità finanziaria dello Stato membro in causa prendendo in considerazione l’evoluzione recente del suo prodotto interno lordo quale essa si presenta alla data dell’esame dei fatti da parte della Corte. Per l’applicazione di tali criteri, la Corte è chiamata a tener conto, in particolare, delle conseguenze dell’omessa esecuzione sugli interessi pubblici e privati in gioco nonché dell’urgenza di indurre lo Stato membro interessato a conformarsi ai suoi obblighi.

      (v. punti 52, 53, 57, 58)

    5.  Per assicurare la completa esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia, la penalità deve essere richiesta integralmente fino al momento in cui lo Stato membro abbia adottato le misure necessarie per far cessare l’inadempimento accertato. In taluni casi specifici, nondimeno, può essere presa in considerazione una sanzione che tenga conto dei progressi eventualmente realizzati dallo Stato membro nell’esecuzione dei suoi obblighi.

      Relativamente alla determinazione delle modalità di calcolo di tale penalità, nonché della periodicità della stessa, la penalità decrescente su una base semestrale consente di valutare lo stato di avanzamento delle misure di esecuzione della sentenza della Corte, alla luce della situazione esistente al termine del periodo di cui trattasi.

      (v. punti 60‑62)

    6.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 71)

    7.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 72‑77)

    Top

    Causa C‑378/13

    Commissione europea

    contro

    Repubblica ellenica

    «Inadempimento di uno Stato — Direttiva 75/442/CEE — Gestione dei rifiuti — Sentenza della Corte che accerta un inadempimento — Mancata esecuzione — Articolo 260, paragrafo 2, TFUE — Sanzioni pecuniarie — Somma forfettaria e penalità»

    Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 dicembre 2014

    1. Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Termine per l’esecuzione — Data di riferimento per valutare la sussistenza dell’inadempimento

      (Art. 228, § 2, CE; art. 260, § 2, TFUE)

    2. Stati membri — Obblighi — Attuazione delle direttive — Inadempimento — Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno — Inammissibilità

      (Art. 258 TFUE)

    3. Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Sanzioni pecuniarie — Penalità — Condanna al pagamento — Presupposto — Persistenza dell’inadempimento sino alla pronuncia della sentenza

      (Art. 260, § 2, TFUE)

    4. Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Sanzioni pecuniarie — Penalità — Determinazione della forma e dell’importo — Potere discrezionale della Corte — Criteri

      (Artt. 258 TFUE e 260, § 2, TFUE)

    5. Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Sanzioni pecuniarie — Penalità — Determinazione dell’importo — Penalità decrescente

      (Art. 260, § 2, TFUE)

    6. Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Sanzioni pecuniarie — Penalità — Somma forfettaria — Cumulo delle due sanzioni — Ammissibilità

      (Art. 260, § 2, TFUE)

    7. Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Sanzioni pecuniarie — Imposizione di una somma forfettaria — Potere discrezionale della Corte — Criteri di valutazione

      (Art. 260, § 2, TFUE)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 26, 27)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 29)

    3.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 47, 50, 51)

    4.  Per quanto riguarda l’importo e la forma della penalità inflitta ad uno Stato membro, spetta alla Corte, nell’esercizio del suo potere discrezionale, fissare la penalità in modo tale che essa sia, da una parte, adeguata alle circostanze e, dall’altra, commisurata all’inadempimento accertato nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato.

      Le proposte della Commissione relative alla penalità non possono vincolare la Corte e costituiscono soltanto un utile punto di riferimento Parimenti, orientamenti come quelli contenuti nelle comunicazioni della Commissione non vincolano la Corte, ma contribuiscono a garantire la trasparenza, la prevedibilità e la certezza del diritto dell’azione condotta dalla Commissione stessa quando detta istituzione presenta delle proposte alla Corte. Infatti, nell’ambito di un procedimento ex articolo 260, paragrafo 2, TFUE, relativo ad un inadempimento che perdura da parte di uno Stato membro nonostante la circostanza che detto inadempimento sia già stato accertato in occasione di una prima sentenza pronunciata a titolo dell’articolo 226 CE o dell’articolo 258 TFUE, la Corte deve restare libera di fissare la penalità inflitta quanto all’importo e alla forma che considera adeguati per sollecitare detto Stato membro a porre termine alla mancata esecuzione degli obblighi derivanti da siffatta prima sentenza della Corte.

      Di conseguenza, nell’ambito della valutazione della Corte, i criteri fondamentali da prendere in considerazione per garantire la natura coercitiva della penalità, in vista dell’applicazione uniforme ed effettiva del diritto dell’Unione, sono costituiti, in linea di principio, dalla durata dell’infrazione, valutata tenendo conto del momento in cui la Corte esamina i fatti e non di quello in cui quest’ultima è adita dalla Commissione, dal grado di gravità e dalla capacità finanziaria dello Stato membro in causa prendendo in considerazione l’evoluzione recente del suo prodotto interno lordo quale essa si presenta alla data dell’esame dei fatti da parte della Corte. Per l’applicazione di tali criteri, la Corte è chiamata a tener conto, in particolare, delle conseguenze dell’omessa esecuzione sugli interessi pubblici e privati in gioco nonché dell’urgenza di indurre lo Stato membro interessato a conformarsi ai suoi obblighi.

      (v. punti 52, 53, 57, 58)

    5.  Per assicurare la completa esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia, la penalità deve essere richiesta integralmente fino al momento in cui lo Stato membro abbia adottato le misure necessarie per far cessare l’inadempimento accertato. In taluni casi specifici, nondimeno, può essere presa in considerazione una sanzione che tenga conto dei progressi eventualmente realizzati dallo Stato membro nell’esecuzione dei suoi obblighi.

      Relativamente alla determinazione delle modalità di calcolo di tale penalità, nonché della periodicità della stessa, la penalità decrescente su una base semestrale consente di valutare lo stato di avanzamento delle misure di esecuzione della sentenza della Corte, alla luce della situazione esistente al termine del periodo di cui trattasi.

      (v. punti 60‑62)

    6.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 71)

    7.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 72‑77)

    Top