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Document 62013CJ0084

    Electrabel / Commissione

    Parole chiave
    Dispositivo

    Parole chiave

    Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 35)

    2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Violazione del divieto di statuire ultra petita – Quesito rivolto dal Tribunale ad una delle parti, cui si chiede lo sviluppo di un argomento contenuto nel controricorso – Insussistenza (Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1) (v. punti 49‑53)

    3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inoperante (Art. 256 TFUE) (v. punti 62‑64)

    Dispositivo

    Dispositivo

    1) L’impugnazione è respinta.

    2) L’Electrabel SA è condannata alle spese.

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    Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 3 luglio 2014 –

    Electrabel / Commissione

    (causa C‑84/13 P) ( 1 )

    «Impugnazione — Concentrazione di imprese — Decisione della Commissione — Condanna al pagamento di un’ammenda — Violazione dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 4064/89 — Controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese — Articolo 14, paragrafo 3 — Criteri da prendere in considerazione per stabilire l’importo dell’ammenda — Considerazione della durata dell’infrazione — Principio dell’irretroattività della legge — Applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 — Obbligo di motivazione»

    1. 

    Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione — Irricevibilità (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 35)

    2. 

    Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Violazione del divieto di statuire ultra petita — Quesito rivolto dal Tribunale ad una delle parti, cui si chiede lo sviluppo di un argomento contenuto nel controricorso — Insussistenza (Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1) (v. punti 49‑53)

    3. 

    Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo — Motivo inoperante (Art. 256 TFUE) (v. punti 62‑64)

    Dispositivo

    1) 

    L’impugnazione è respinta.

    2) 

    L’Electrabel SA è condannata alle spese.


    ( 1 ) GU C 129 del 4.5.2013.

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