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Document 62013CO0342

    Sebestyén

    Causa C‑342/13

    Katalin Sebestyén

    contro

    Zsolt Csaba Kővári e a.

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szombathelyi Törvényszék)

    «Tutela dei consumatori — Direttiva 93/13/CEE — Contratto di mutuo ipotecario concluso con una banca — Clausola che prevede la competenza esclusiva di un’istanza arbitrale — Informazioni concernenti la procedura di arbitrato fornite dalla banca in occasione della conclusione del contratto — Clausole abusive — Criteri di valutazione»

    Massime – Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 3 aprile 2014

    1. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Clausola abusiva ai sensi dell’art. 3 – Valutazione del carattere abusivo da parte del giudice nazionale – Criteri

      (Direttiva del Consiglio 93/13, 16° considerando, artt. 3, § 1, e 4, § 1)

    2. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Clausola abusiva ai sensi dell’art. 3 – Nozione – Clausola di un contratto di mutuo ipotecario che attribuisce la competenza esclusiva a conoscere delle controversie ad un tribunale arbitrale le cui decisioni non sono impugnabili in diritto interno – Valutazione del carattere abusivo di tale clausola da parte del giudice nazionale – Criteri

      [Direttiva del Consiglio 93/13, art. 3, §§ 1 e 3, e allegato, punto 1, q)]

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 27‑29)

    2.  L’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché il punto 1, lettera q), dell’allegato di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che spetta al giudice nazionale adito appurare se la clausola contenuta in un contratto di mutuo ipotecario concluso tra una banca e un consumatore, la quale attribuisce ad un tribunale arbitrale permanente, le cui decisioni non sono impugnabili in diritto interno, la competenza a conoscere di qualsiasi controversia sorta nell’ambito di tale contratto, debba, in rapporto all’insieme delle circostanze che accompagnano la conclusione del suddetto contratto, essere considerata abusiva ai sensi delle suddette disposizioni. Nell’ambito di tale valutazione, il giudice nazionale di cui trattasi deve in particolare

      verificare se la clausola in questione abbia per oggetto o per effetto di sopprimere o di ostacolare l’esercizio di azioni in giustizia o di mezzi di ricorso da parte del consumatore, e

      tener conto del fatto che la comunicazione al consumatore, prima della conclusione del contratto, di informazioni generali sulle differenze esistenti tra il procedimento arbitrale e il procedimento giurisdizionale ordinario non può, da sola, permettere di escludere il carattere abusivo di tale clausola.

      In caso di soluzione affermativa, incombe pertanto a detto giudice trarre tutte le conseguenze che ne derivano secondo il diritto nazionale affinché tale consumatore non sia vincolato da detta clausola.

      (v. punto 36 e dispositivo)

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    Causa C‑342/13

    Katalin Sebestyén

    contro

    Zsolt Csaba Kővári e a.

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szombathelyi Törvényszék)

    «Tutela dei consumatori — Direttiva 93/13/CEE — Contratto di mutuo ipotecario concluso con una banca — Clausola che prevede la competenza esclusiva di un’istanza arbitrale — Informazioni concernenti la procedura di arbitrato fornite dalla banca in occasione della conclusione del contratto — Clausole abusive — Criteri di valutazione»

    Massime – Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 3 aprile 2014

    1. Tutela dei consumatori — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13 — Clausola abusiva ai sensi dell’art. 3 — Valutazione del carattere abusivo da parte del giudice nazionale — Criteri

      (Direttiva del Consiglio 93/13, 16° considerando, artt. 3, § 1, e 4, § 1)

    2. Tutela dei consumatori — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13 — Clausola abusiva ai sensi dell’art. 3 — Nozione — Clausola di un contratto di mutuo ipotecario che attribuisce la competenza esclusiva a conoscere delle controversie ad un tribunale arbitrale le cui decisioni non sono impugnabili in diritto interno — Valutazione del carattere abusivo di tale clausola da parte del giudice nazionale — Criteri

      [Direttiva del Consiglio 93/13, art. 3, §§ 1 e 3, e allegato, punto 1, q)]

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 27‑29)

    2.  L’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché il punto 1, lettera q), dell’allegato di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che spetta al giudice nazionale adito appurare se la clausola contenuta in un contratto di mutuo ipotecario concluso tra una banca e un consumatore, la quale attribuisce ad un tribunale arbitrale permanente, le cui decisioni non sono impugnabili in diritto interno, la competenza a conoscere di qualsiasi controversia sorta nell’ambito di tale contratto, debba, in rapporto all’insieme delle circostanze che accompagnano la conclusione del suddetto contratto, essere considerata abusiva ai sensi delle suddette disposizioni. Nell’ambito di tale valutazione, il giudice nazionale di cui trattasi deve in particolare

      verificare se la clausola in questione abbia per oggetto o per effetto di sopprimere o di ostacolare l’esercizio di azioni in giustizia o di mezzi di ricorso da parte del consumatore, e

      tener conto del fatto che la comunicazione al consumatore, prima della conclusione del contratto, di informazioni generali sulle differenze esistenti tra il procedimento arbitrale e il procedimento giurisdizionale ordinario non può, da sola, permettere di escludere il carattere abusivo di tale clausola.

      In caso di soluzione affermativa, incombe pertanto a detto giudice trarre tutte le conseguenze che ne derivano secondo il diritto nazionale affinché tale consumatore non sia vincolato da detta clausola.

      (v. punto 36 e dispositivo)

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