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Document 62013CO0550
Grimal
Grimal
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 19 marzo 2014 – Grimal
(causa C‑550/13)
«Rinvio pregiudiziale — Principio di non discriminazione in base alla nazionalità — Patente di guida — Cittadino dell’Unione europea — Emissione di due patenti di guida da due Stati membri diversi a un medesimo titolare — Sospensione della patente — Procedimento penale — Contesto di fatto e di diritto del procedimento principale — Mancanza di sufficienti precisazioni — Ragioni della necessità di una risposta alla questione pregiudiziale — Mancanza di sufficienti precisazioni — Irricevibilità manifesta»
Questioni pregiudiziali — Ricevibilità — Domanda che non fornisce alcuna precisazione sul contesto di fatto e di diritto né espone le ragioni che giustificano il rinvio alla Corte — Irricevibilità manifesta (Art. 267 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23; regolamento di procedura della Corte, artt. 53, § 2, e 94) (v. punti 12‑25, 33, 34)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Corte d’appello di Poitiers – Interpretazione dell’articolo 18 TFUE – Principio di non discriminazione in base alla nazionalità – Patente di guida – Cittadino nazionale titolare di due patenti di guida emesse da due Stati membri diversi – Cittadino la cui patente di guida è stata sospesa da un primo Stato membro di emissione – Normativa nazionale che qualifica come reato il fatto che una persona guidi nel periodo di sospensione di detta patente – Impossibilità per tale cittadino di avvalersi della patente emessa da un altro Stato membro – Pratica delle autorità nazionali di non perseguire un cittadino di un altro Stato membro che si trovi nella medesima situazione.
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Poitiers (Francia), con decisione del 17 ottobre 2013, è manifestamente irricevibile.
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 19 marzo 2014 – Grimal
(causa C‑550/13)
«Rinvio pregiudiziale — Principio di non discriminazione in base alla nazionalità — Patente di guida — Cittadino dell’Unione europea — Emissione di due patenti di guida da due Stati membri diversi a un medesimo titolare — Sospensione della patente — Procedimento penale — Contesto di fatto e di diritto del procedimento principale — Mancanza di sufficienti precisazioni — Ragioni della necessità di una risposta alla questione pregiudiziale — Mancanza di sufficienti precisazioni — Irricevibilità manifesta»
Questioni pregiudiziali — Ricevibilità — Domanda che non fornisce alcuna precisazione sul contesto di fatto e di diritto né espone le ragioni che giustificano il rinvio alla Corte — Irricevibilità manifesta (Art. 267 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23; regolamento di procedura della Corte, artt. 53, § 2, e 94) (v. punti 12‑25, 33, 34)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Corte d’appello di Poitiers – Interpretazione dell’articolo 18 TFUE – Principio di non discriminazione in base alla nazionalità – Patente di guida – Cittadino nazionale titolare di due patenti di guida emesse da due Stati membri diversi – Cittadino la cui patente di guida è stata sospesa da un primo Stato membro di emissione – Normativa nazionale che qualifica come reato il fatto che una persona guidi nel periodo di sospensione di detta patente – Impossibilità per tale cittadino di avvalersi della patente emessa da un altro Stato membro – Pratica delle autorità nazionali di non perseguire un cittadino di un altro Stato membro che si trovi nella medesima situazione.
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Poitiers (Francia), con decisione del 17 ottobre 2013, è manifestamente irricevibile.