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Document 62011CJ0004

    Massime della sentenza

    Court reports – general

    Causa C‑4/11

    Bundesrepublik Deutschland

    contro

    Kaveh Puid

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hessischer Verwaltungsgerichtshof)

    «Asilo — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 4 — Regolamento (CE) n. 343/2003 — Articolo 3, paragrafi 1 e 2 — Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo — Articoli da 6 a 12 — Criteri per la determinazione dello Stato membro competente — Articolo 13 — Clausola residuale»

    Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 novembre 2013

    Diritti fondamentali – Proibizione della tortura e delle pene come pure dei trattamenti inumani o degradanti – Portata – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo – Regolamento n. 343/2003 – Carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in uno Stato membro – Divieto agli altri Stati membri di trasferire un richiedente asilo in tale Stato – Conseguenze – Obbligo dello Stato membro destinatario di una domanda di asilo di identificare un altro Stato membro competente – Obbligo per detto primo Stato membro, in caso di impossibilità di trasferimento, di esaminare esso stesso la domanda di asilo – Insussistenza

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 4; regolamento del Consiglio n. 343/2003, art. 3, § 2, e 13)

    Quando gli Stati membri non possono ignorare che le carenze sistemiche della procedura di asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo nello Stato membro identificato inizialmente come competente in base ai criteri enunciati nel capo III del regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente asilo di cui trattasi corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – ciò che spetta al giudice nazionale verificare –, lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente è tenuto a non trasferire il richiedente asilo verso lo Stato membro identificato inizialmente come competente e, ferma restando la facoltà di esaminare esso stesso la domanda, a proseguire l’esame dei criteri di detto capo per verificare se un altro Stato membro possa essere identificato come competente in base ad uno di tali criteri o, in mancanza, in base all’articolo 13 del medesimo regolamento.

    Per contro, l’impossibilità di trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro identificato inizialmente come competente non implica, di per sé, che lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente sia tenuto a esaminare esso stesso la domanda di asilo sul fondamento dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003.

    (v. punti 30, 31, 33, 36, 37 e dispositivo)

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    Causa C‑4/11

    Bundesrepublik Deutschland

    contro

    Kaveh Puid

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hessischer Verwaltungsgerichtshof)

    «Asilo — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 4 — Regolamento (CE) n. 343/2003 — Articolo 3, paragrafi 1 e 2 — Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo — Articoli da 6 a 12 — Criteri per la determinazione dello Stato membro competente — Articolo 13 — Clausola residuale»

    Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 novembre 2013

    Diritti fondamentali — Proibizione della tortura e delle pene come pure dei trattamenti inumani o degradanti — Portata — Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Politica d’asilo — Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo — Regolamento n. 343/2003 — Carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in uno Stato membro — Divieto agli altri Stati membri di trasferire un richiedente asilo in tale Stato — Conseguenze — Obbligo dello Stato membro destinatario di una domanda di asilo di identificare un altro Stato membro competente — Obbligo per detto primo Stato membro, in caso di impossibilità di trasferimento, di esaminare esso stesso la domanda di asilo — Insussistenza

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 4; regolamento del Consiglio n. 343/2003, art. 3, § 2, e 13)

    Quando gli Stati membri non possono ignorare che le carenze sistemiche della procedura di asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo nello Stato membro identificato inizialmente come competente in base ai criteri enunciati nel capo III del regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente asilo di cui trattasi corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – ciò che spetta al giudice nazionale verificare –, lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente è tenuto a non trasferire il richiedente asilo verso lo Stato membro identificato inizialmente come competente e, ferma restando la facoltà di esaminare esso stesso la domanda, a proseguire l’esame dei criteri di detto capo per verificare se un altro Stato membro possa essere identificato come competente in base ad uno di tali criteri o, in mancanza, in base all’articolo 13 del medesimo regolamento.

    Per contro, l’impossibilità di trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro identificato inizialmente come competente non implica, di per sé, che lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente sia tenuto a esaminare esso stesso la domanda di asilo sul fondamento dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003.

    (v. punti 30, 31, 33, 36, 37 e dispositivo)

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