Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CJ0111

    Massime della sentenza

    Causa C-111/12

    Ministero per i beni e le attività culturali e altri

    contro

    Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e altri

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato)

    «Direttiva 85/384/CEE — Reciproco riconoscimento dei titoli del settore dell’architettura — Articoli 10 e 11, lettera g) — Normativa nazionale che riconosce l’equivalenza tra i titoli di architetto e di ingegnere civile, ma riserva agli architetti i lavori riguardanti immobili vincolati appartenenti al patrimonio artistico — Principio della parità di trattamento — Situazione puramente interna a uno Stato membro»

    Massime — Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 febbraio 2013

    1. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questione presentata in relazione ad una controversia circoscritta al territorio di un solo Stato membro – Competenza alla luce dell’eventuale applicabilità della norma di diritto dell’Unione a tale controversia a causa di un divieto di discriminazione posto dal diritto nazionale

      (Art. 267 TFUE)

    2. Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Architetti – Riconoscimento dei diplomi e dei titoli – Esercizio di attività su immobili di interesse artistico – Normativa dello Stato ospitante che impone alle persone in possesso di un titolo rilasciato in un altro Stato, titolo abilitante all’attività di architetto ed espressamente menzionato all’articolo 11 della direttiva 85/384, una specifica verifica della loro idoneità professionale nell’ambito dei beni culturali – Inammissibilità

      (Direttiva del Consiglio 85/384, artt. 10 e 11)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 34, 35)

    2.  Gli articoli 10 e 11 della direttiva 85/384, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell’architettura e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale secondo cui persone in possesso di un titolo rilasciato da uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante, titolo abilitante all’esercizio di attività nel settore dell’architettura ed espressamente menzionato al citato articolo 11, possono svolgere, in quest’ultimo Stato, attività riguardanti immobili di interesse artistico solamente qualora dimostrino, eventualmente nell’ambito di una specifica verifica della loro idoneità professionale, di possedere particolari qualifiche nel settore dei beni culturali.

      (v. punto 52 e dispositivo)

    Top

    Causa C-111/12

    Ministero per i beni e le attività culturali e altri

    contro

    Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e altri

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato)

    «Direttiva 85/384/CEE — Reciproco riconoscimento dei titoli del settore dell’architettura — Articoli 10 e 11, lettera g) — Normativa nazionale che riconosce l’equivalenza tra i titoli di architetto e di ingegnere civile, ma riserva agli architetti i lavori riguardanti immobili vincolati appartenenti al patrimonio artistico — Principio della parità di trattamento — Situazione puramente interna a uno Stato membro»

    Massime — Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 febbraio 2013

    1. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questione presentata in relazione ad una controversia circoscritta al territorio di un solo Stato membro – Competenza alla luce dell’eventuale applicabilità della norma di diritto dell’Unione a tale controversia a causa di un divieto di discriminazione posto dal diritto nazionale

      (Art. 267 TFUE)

    2. Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Architetti – Riconoscimento dei diplomi e dei titoli – Esercizio di attività su immobili di interesse artistico – Normativa dello Stato ospitante che impone alle persone in possesso di un titolo rilasciato in un altro Stato, titolo abilitante all’attività di architetto ed espressamente menzionato all’articolo 11 della direttiva 85/384, una specifica verifica della loro idoneità professionale nell’ambito dei beni culturali – Inammissibilità

      (Direttiva del Consiglio 85/384, artt. 10 e 11)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 34, 35)

    2.  Gli articoli 10 e 11 della direttiva 85/384, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell’architettura e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale secondo cui persone in possesso di un titolo rilasciato da uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante, titolo abilitante all’esercizio di attività nel settore dell’architettura ed espressamente menzionato al citato articolo 11, possono svolgere, in quest’ultimo Stato, attività riguardanti immobili di interesse artistico solamente qualora dimostrino, eventualmente nell’ambito di una specifica verifica della loro idoneità professionale, di possedere particolari qualifiche nel settore dei beni culturali.

      (v. punto 52 e dispositivo)

    Top