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Document 62011CJ0364

Massime della sentenza

Causa C-364/11

Mostafa Abed El Karem El Kott e altri

contro

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság)

«Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Apolidi d’origine palestinese che sono effettivamente ricorsi all’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA) — Diritto di tali apolidi al riconoscimento dello status di rifugiato in base all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva 2004/83 — Presupposti d’applicazione — Cessazione di detta assistenza da parte dell’UNRWA “per qualsiasi motivo” — Prova — Conseguenze per gli interessati richiedenti lo status di rifugiato — Diritto a essere “ipso facto ammess[i] ai benefici [di tale] direttiva” — Riconoscimento di diritto della qualifica di “rifugiato” ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della stessa direttiva e concessione dello status di rifugiato conformemente all’articolo 13 di quest’ultima»

Massime — Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2012

  1. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Direttiva 2004/83 – Requisiti per la concessione dello status di rifugiato – Persona beneficiaria della protezione o dell’assistenza di un’agenzia delle Nazioni Unite diversa dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati – Esclusione dello status di rifugiato – Cessazione di detta assistenza – Applicazione della direttiva – Presupposti

    [Direttiva del Consiglio 2004/83, art. 12, § 1, a), primo e secondo periodo]

  2. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Direttiva 2004/83 – Requisiti per la concessione dello status di rifugiato – Persona beneficiaria della protezione o dell’assistenza di un’agenzia delle Nazioni Unite diversa dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati – Esclusione dello status di rifugiato – Cessazione di detta assistenza – Riconoscimento di tale status – Presupposti

    [Direttiva del Consiglio 2004/83, art. 12, § 1, a), secondo periodo]

  1.  L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), primo periodo, della direttiva 2004/83, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che la causa di esclusione dello status di rifugiato prevista in tale disposizione è applicabile non solo alle persone che ricorrono attualmente all’assistenza fornita da un organo o da un’agenzia delle Nazioni Unite, ma anche a quelle che si sono effettivamente avvalse di tale assistenza poco prima della presentazione di una domanda di asilo in uno Stato membro, tuttavia nei limiti in cui detta assistenza non sia cessata ai sensi del secondo periodo del medesimo paragrafo 1, lettera a).

    Ai sensi di quest’ultima disposizione, la cessazione della protezione o dell’assistenza da parte di un organo o di un’agenzia delle Nazioni Unite diversi dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati «per qualsiasi motivo», cessazione che consente alle persone interessate di essere ipso facto ammesse ai benefici della direttiva 2004/83, riguarda altresì la situazione di una persona che, dopo essere ricorsa effettivamente a tale protezione o assistenza, non vi è più ammessa per un motivo che esula dalla sua sfera di controllo e prescinde dalla sua volontà. Infatti, dai termini «quando siffatta protezione o assistenza cessi», che introducono il secondo periodo dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/83, risulta che a dover cessare affinché la causa di esclusione dallo status di rifugiato non sia più applicabile è in primis l’effettiva assistenza fornita dall’organo o agenzia delle Nazioni Unite e non l’esistenza di quest’ultimo. È indiscutibile che una mera assenza dall’area di operazioni di tale organo o agenzia o la volontaria decisione di lasciarla non può essere qualificata come cessazione dell’assistenza. Per contro, qualora tale decisione sia motivata da obblighi indipendenti dalla volontà della persona interessata, una tale situazione può indurre a constatare che l’assistenza di cui tale persona beneficiava è cessata ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva 2004/83.

    Spetta alle autorità nazionali competenti dello Stato membro responsabile dell’esame della domanda di asilo presentata da un tale soggetto accertare, con una valutazione su base individuale della domanda, che quest’ultimo è stato obbligato a lasciare la suddetta area, il che si verifica qualora si sia trovato in uno stato personale di grave insicurezza e l’organo o l’agenzia di cui trattasi non sia stato in grado di garantirgli, in detta area, condizioni di vita conformi ai compiti spettanti a tale organo o agenzia.

    (v. punti 52, 57, 59, 61, 63-65, dispositivo 1)

  2.  L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva 2004/83, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che, ove le autorità competenti dello Stato membro responsabile dell’esame della domanda di asilo abbiano accertato che, per quanto riguarda il richiedente, ricorre il presupposto relativo alla cessazione della protezione o dell’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA), il fatto di essere ipso facto «ammesso ai benefici di tale direttiva» implica il riconoscimento, da parte di detto Stato membro, della qualifica di rifugiato ai sensi dell’articolo 2, lettera c), di detta direttiva e la concessione automatica dello status di rifugiato al richiedente, sempre che tuttavia a quest’ultimo non siano applicabili i paragrafi 1, lettera b), o 2 e 3 di tale articolo 12.

    Infatti, i termini «sono ipso facto ammesse ai benefici [di tale] direttiva», che figurano all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva, devono essere interpretati conformemente all’articolo 1, sezione D, secondo comma, della Convenzione di Ginevra, ossia nel senso di consentire alle persone interessate di avere «pieno diritto» a usufruire del regime della Convenzione e dei «vantaggi» da quest’ultima accordati. Pertanto, il diritto risultante dal fatto che l’assistenza dell’UNRWA cessi e che la causa di esclusione venga meno non può limitarsi alla mera possibilità, per la persona di cui trattasi, di chiedere l’attribuzione dello status di rifugiato sulla base dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2004/83, dal momento che tale opzione è già offerta ai cittadini dei paesi terzi o ad apolidi che si trovino sul territorio di uno degli Stati membri. Tuttavia, l’essere ipso facto ammessi ai benefici di tale direttiva ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), non implica un diritto incondizionato di vedersi attribuito lo status di rifugiato. Pertanto, la persona avente diritto a essere ipso facto ammessa ai benefici della direttiva 2004/83 non è certo necessariamente tenuta a dimostrare che teme di essere perseguitata ai sensi dell’articolo 2, lettera c), di quest’ultima, ma deve tuttavia presentare una domanda diretta a ottenere lo status di rifugiato che deve essere esaminata dalle autorità competenti dello Stato membro responsabile. Nel contesto di tale esame, questi ultimi devono verificare non solo che il richiedente si sia effettivamente avvalso dell’assistenza dell’UNRWA e che tale assistenza sia cessata, ma anche che a tale richiedente non sia applicabile alcuna delle cause di esclusione indicate all’articolo 12, paragrafi 1, lettera b), o 2 e 3, della direttiva medesima.

    (v. punti 71, 72, 75, 76, 81, dispositivo 2)

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Causa C-364/11

Mostafa Abed El Karem El Kott e altri

contro

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság)

«Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Apolidi d’origine palestinese che sono effettivamente ricorsi all’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA) — Diritto di tali apolidi al riconoscimento dello status di rifugiato in base all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva 2004/83 — Presupposti d’applicazione — Cessazione di detta assistenza da parte dell’UNRWA “per qualsiasi motivo” — Prova — Conseguenze per gli interessati richiedenti lo status di rifugiato — Diritto a essere “ipso facto ammess[i] ai benefici [di tale] direttiva” — Riconoscimento di diritto della qualifica di “rifugiato” ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della stessa direttiva e concessione dello status di rifugiato conformemente all’articolo 13 di quest’ultima»

Massime — Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2012

  1. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Politica d’asilo — Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Direttiva 2004/83 — Requisiti per la concessione dello status di rifugiato — Persona beneficiaria della protezione o dell’assistenza di un’agenzia delle Nazioni Unite diversa dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati — Esclusione dello status di rifugiato — Cessazione di detta assistenza — Applicazione della direttiva — Presupposti

    [Direttiva del Consiglio 2004/83, art. 12, § 1, a), primo e secondo periodo]

  2. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Politica d’asilo — Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Direttiva 2004/83 — Requisiti per la concessione dello status di rifugiato — Persona beneficiaria della protezione o dell’assistenza di un’agenzia delle Nazioni Unite diversa dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati — Esclusione dello status di rifugiato — Cessazione di detta assistenza — Riconoscimento di tale status — Presupposti

    [Direttiva del Consiglio 2004/83, art. 12, § 1, a), secondo periodo]

  1.  L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), primo periodo, della direttiva 2004/83, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che la causa di esclusione dello status di rifugiato prevista in tale disposizione è applicabile non solo alle persone che ricorrono attualmente all’assistenza fornita da un organo o da un’agenzia delle Nazioni Unite, ma anche a quelle che si sono effettivamente avvalse di tale assistenza poco prima della presentazione di una domanda di asilo in uno Stato membro, tuttavia nei limiti in cui detta assistenza non sia cessata ai sensi del secondo periodo del medesimo paragrafo 1, lettera a).

    Ai sensi di quest’ultima disposizione, la cessazione della protezione o dell’assistenza da parte di un organo o di un’agenzia delle Nazioni Unite diversi dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati «per qualsiasi motivo», cessazione che consente alle persone interessate di essere ipso facto ammesse ai benefici della direttiva 2004/83, riguarda altresì la situazione di una persona che, dopo essere ricorsa effettivamente a tale protezione o assistenza, non vi è più ammessa per un motivo che esula dalla sua sfera di controllo e prescinde dalla sua volontà. Infatti, dai termini «quando siffatta protezione o assistenza cessi», che introducono il secondo periodo dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/83, risulta che a dover cessare affinché la causa di esclusione dallo status di rifugiato non sia più applicabile è in primis l’effettiva assistenza fornita dall’organo o agenzia delle Nazioni Unite e non l’esistenza di quest’ultimo. È indiscutibile che una mera assenza dall’area di operazioni di tale organo o agenzia o la volontaria decisione di lasciarla non può essere qualificata come cessazione dell’assistenza. Per contro, qualora tale decisione sia motivata da obblighi indipendenti dalla volontà della persona interessata, una tale situazione può indurre a constatare che l’assistenza di cui tale persona beneficiava è cessata ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva 2004/83.

    Spetta alle autorità nazionali competenti dello Stato membro responsabile dell’esame della domanda di asilo presentata da un tale soggetto accertare, con una valutazione su base individuale della domanda, che quest’ultimo è stato obbligato a lasciare la suddetta area, il che si verifica qualora si sia trovato in uno stato personale di grave insicurezza e l’organo o l’agenzia di cui trattasi non sia stato in grado di garantirgli, in detta area, condizioni di vita conformi ai compiti spettanti a tale organo o agenzia.

    (v. punti 52, 57, 59, 61, 63-65, dispositivo 1)

  2.  L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva 2004/83, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che, ove le autorità competenti dello Stato membro responsabile dell’esame della domanda di asilo abbiano accertato che, per quanto riguarda il richiedente, ricorre il presupposto relativo alla cessazione della protezione o dell’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA), il fatto di essere ipso facto «ammesso ai benefici di tale direttiva» implica il riconoscimento, da parte di detto Stato membro, della qualifica di rifugiato ai sensi dell’articolo 2, lettera c), di detta direttiva e la concessione automatica dello status di rifugiato al richiedente, sempre che tuttavia a quest’ultimo non siano applicabili i paragrafi 1, lettera b), o 2 e 3 di tale articolo 12.

    Infatti, i termini «sono ipso facto ammesse ai benefici [di tale] direttiva», che figurano all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva, devono essere interpretati conformemente all’articolo 1, sezione D, secondo comma, della Convenzione di Ginevra, ossia nel senso di consentire alle persone interessate di avere «pieno diritto» a usufruire del regime della Convenzione e dei «vantaggi» da quest’ultima accordati. Pertanto, il diritto risultante dal fatto che l’assistenza dell’UNRWA cessi e che la causa di esclusione venga meno non può limitarsi alla mera possibilità, per la persona di cui trattasi, di chiedere l’attribuzione dello status di rifugiato sulla base dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2004/83, dal momento che tale opzione è già offerta ai cittadini dei paesi terzi o ad apolidi che si trovino sul territorio di uno degli Stati membri. Tuttavia, l’essere ipso facto ammessi ai benefici di tale direttiva ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), non implica un diritto incondizionato di vedersi attribuito lo status di rifugiato. Pertanto, la persona avente diritto a essere ipso facto ammessa ai benefici della direttiva 2004/83 non è certo necessariamente tenuta a dimostrare che teme di essere perseguitata ai sensi dell’articolo 2, lettera c), di quest’ultima, ma deve tuttavia presentare una domanda diretta a ottenere lo status di rifugiato che deve essere esaminata dalle autorità competenti dello Stato membro responsabile. Nel contesto di tale esame, questi ultimi devono verificare non solo che il richiedente si sia effettivamente avvalso dell’assistenza dell’UNRWA e che tale assistenza sia cessata, ma anche che a tale richiedente non sia applicabile alcuna delle cause di esclusione indicate all’articolo 12, paragrafi 1, lettera b), o 2 e 3, della direttiva medesima.

    (v. punti 71, 72, 75, 76, 81, dispositivo 2)

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