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Document 62011CJ0363

Massime della sentenza

Causa C-363/11

Epitropos tou Elegktikou Synedriou sto Ypourgeio Politismou kai Tourismou

contro

Ypourgeio Politismou kai Tourismou — Ypiresia Dimosionomikou Elenchou

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’Elegktiko Synedrio (Grecia)]

«Rinvio pregiudiziale — Nozione di “organo giurisdizionale di uno degli Stati membri” ai sensi dell’articolo 267 TFUE — Procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale — Corte dei conti nazionale che decide sull’autorizzazione preventiva di una spesa pubblica — Irricevibilità»

Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 dicembre 2012

Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Organo giurisdizionale nazionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE – Nozione

(Art. 267 TFUE)

Un organismo nazionale non può essere qualificato «organo giurisdizionale» ai sensi dell’articolo 267 TFUE quando non è indipendente, nel senso che non si trova in posizione di terzietà rispetto all’autorità amministrativa che ha adottato la decisione oggetto del ricorso. Pertanto, tale qualifica non può essergli riconosciuta se tale organismo presenta un rapporto organico con la detta amministrazione.

È questo il caso di un organismo del quale il soggetto che ha adottato la decisione amministrativa impugnata fa parte, e che, nell’esercizio delle competenze relative al procedimento principale, è chiamato ad adottare una decisione che non si iscrive nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza in base all’articolo 267 TFUE.

(v. punti 18, 20, 21, 23, 28)

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Causa C-363/11

Epitropos tou Elegktikou Synedriou sto Ypourgeio Politismou kai Tourismou

contro

Ypourgeio Politismou kai Tourismou — Ypiresia Dimosionomikou Elenchou

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’Elegktiko Synedrio (Grecia)]

«Rinvio pregiudiziale — Nozione di “organo giurisdizionale di uno degli Stati membri” ai sensi dell’articolo 267 TFUE — Procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale — Corte dei conti nazionale che decide sull’autorizzazione preventiva di una spesa pubblica — Irricevibilità»

Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 dicembre 2012

Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Organo giurisdizionale nazionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE — Nozione

(Art. 267 TFUE)

Un organismo nazionale non può essere qualificato «organo giurisdizionale» ai sensi dell’articolo 267 TFUE quando non è indipendente, nel senso che non si trova in posizione di terzietà rispetto all’autorità amministrativa che ha adottato la decisione oggetto del ricorso. Pertanto, tale qualifica non può essergli riconosciuta se tale organismo presenta un rapporto organico con la detta amministrazione.

È questo il caso di un organismo del quale il soggetto che ha adottato la decisione amministrativa impugnata fa parte, e che, nell’esercizio delle competenze relative al procedimento principale, è chiamato ad adottare una decisione che non si iscrive nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza in base all’articolo 267 TFUE.

(v. punti 18, 20, 21, 23, 28)

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