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Document 62011CJ0325

Massime della sentenza

Causa C-325/11

Krystyna Alder e Ewald Alder

contro

Sabina Orlowska e Czeslaw Orlowski

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Koszalinie)

«Regolamento (CE) n. 1393/2007 — Notificazione o comunicazione degli atti — Parte domiciliata nel territorio di un altro Stato membro — Rappresentante domiciliato nel territorio nazionale — Insussistenza — Atti giudiziari versati nel fascicolo di causa — Presunzione di conoscenza»

Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2012

  1. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Regolamento n. 1393/2007 – Ambito di applicazione – Determinazione ad opera delle leggi nazionali – Inammissibilità

    (Regolamento del Consiglio n. 1393/2007)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Regolamento n. 1393/2007 – Notificazione degli atti giudiziari a una parte avente la residenza o la dimora abituale in un altro Stato membro e che non abbia designato un rappresentante nello Stato della controversia – Normativa nazionale che prevede la notificazione attraverso il versamento di tali atti nel fascicolo di causa – Inammissibilità

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art 47, secondo comma; regolamento del Consiglio n. 1393/2007, art. 1, § 1)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 19-27)

  2.  L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, e che abroga il regolamento n. 1348/2000, dev’essere interpretato nel senso che osta alla legislazione di uno Stato membro ai sensi della quale la notificazione degli atti giudiziari destinati a una parte avente la residenza o la dimora abituale in un altro Stato membro sia considerata perfezionata con il loro deposito nel fascicolo di causa, qualora detta parte non abbia designato un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni residente nel primo Stato, ove si svolge il procedimento giudiziario.

    Il regolamento n. 1393/2007, prevedendo in modo esauriente i mezzi di trasmissione degli atti giudiziari, non lascia spazio e dunque osta ad un procedimento di notificazione o di comunicazione fittizia come quello vigente in Polonia.

    Inoltre, tale meccanismo di notificazione o di comunicazione fittizia priva di qualunque effetto utile il diritto del destinatario di un atto giudiziario, che non abbia la propria residenza o dimora abituale nello Stato membro in cui si svolge il procedimento giudiziario, di beneficiare di una ricezione reale ed effettiva di tale atto, e ciò, in particolare, a motivo del fatto che non sono garantite al suddetto destinatario né la conoscenza dell’atto giudiziario in tempo utile per predisporre le proprie difese, né la traduzione di quest’ultimo.

    Infatti, gli obiettivi di migliorare e accelerare la trasmissione degli atti giudiziari tra gli Stati membri perseguiti dal regolamento n. 1393/2007 non possono essere raggiunti qualora talune disposizioni nazionali indeboliscano, in qualsiasi modo, i diritti della difesa dei loro destinatari, che derivano dal diritto al giusto processo, sancito agli articoli 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.

    (v. punti 32, 34-36, 41, 42 e dispositivo)

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Causa C-325/11

Krystyna Alder e Ewald Alder

contro

Sabina Orlowska e Czeslaw Orlowski

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Koszalinie)

«Regolamento (CE) n. 1393/2007 — Notificazione o comunicazione degli atti — Parte domiciliata nel territorio di un altro Stato membro — Rappresentante domiciliato nel territorio nazionale — Insussistenza — Atti giudiziari versati nel fascicolo di causa — Presunzione di conoscenza»

Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2012

  1. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali — Regolamento n. 1393/2007 — Ambito di applicazione — Determinazione ad opera delle leggi nazionali — Inammissibilità

    (Regolamento del Consiglio n. 1393/2007)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali — Regolamento n. 1393/2007 — Notificazione degli atti giudiziari a una parte avente la residenza o la dimora abituale in un altro Stato membro e che non abbia designato un rappresentante nello Stato della controversia — Normativa nazionale che prevede la notificazione attraverso il versamento di tali atti nel fascicolo di causa — Inammissibilità

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art 47, secondo comma; regolamento del Consiglio n. 1393/2007, art. 1, § 1)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 19-27)

  2.  L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, e che abroga il regolamento n. 1348/2000, dev’essere interpretato nel senso che osta alla legislazione di uno Stato membro ai sensi della quale la notificazione degli atti giudiziari destinati a una parte avente la residenza o la dimora abituale in un altro Stato membro sia considerata perfezionata con il loro deposito nel fascicolo di causa, qualora detta parte non abbia designato un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni residente nel primo Stato, ove si svolge il procedimento giudiziario.

    Il regolamento n. 1393/2007, prevedendo in modo esauriente i mezzi di trasmissione degli atti giudiziari, non lascia spazio e dunque osta ad un procedimento di notificazione o di comunicazione fittizia come quello vigente in Polonia.

    Inoltre, tale meccanismo di notificazione o di comunicazione fittizia priva di qualunque effetto utile il diritto del destinatario di un atto giudiziario, che non abbia la propria residenza o dimora abituale nello Stato membro in cui si svolge il procedimento giudiziario, di beneficiare di una ricezione reale ed effettiva di tale atto, e ciò, in particolare, a motivo del fatto che non sono garantite al suddetto destinatario né la conoscenza dell’atto giudiziario in tempo utile per predisporre le proprie difese, né la traduzione di quest’ultimo.

    Infatti, gli obiettivi di migliorare e accelerare la trasmissione degli atti giudiziari tra gli Stati membri perseguiti dal regolamento n. 1393/2007 non possono essere raggiunti qualora talune disposizioni nazionali indeboliscano, in qualsiasi modo, i diritti della difesa dei loro destinatari, che derivano dal diritto al giusto processo, sancito agli articoli 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.

    (v. punti 32, 34-36, 41, 42 e dispositivo)

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