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Document 62011CJ0116

Massime della sentenza

Causa C-116/11

Bank Handlowy w Warszawie SA

e PPHU «ADAX»/Ryszard Adamiak

contro

Christianapol sp. z o.o.

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu)

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Procedure di insolvenza — Nozione di “chiusura della procedura” — Possibilità che il giudice chiamato a pronunciarsi in una procedura secondaria di insolvenza valuti l’insolvenza del debitore — Possibilità di avviare una procedura di liquidazione come procedura secondaria di insolvenza qualora la procedura principale sia una procedura di salvaguardia»

Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 novembre 2012

  1. Procedimento giurisdizionale – Domanda di riapertura della fase orale – Domanda diretta al deposito di osservazioni in merito agli elementi di diritto sollevati nelle conclusioni dell’avvocato generale – Condizioni per la riapertura

    (Regolamento di procedura della Corte, art. 61)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento n. 1346/2000 – Ambito di applicazione – Procedure previste nell’allegato A del regolamento

    [Regolamento del Consiglio n. 1346/2000, come modificato dal regolamento n. 788/2008, artt. 1, § 1, e 2, a)]

  3. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento n. 1346/2000 – Legge applicabile – Nozione di chiusura della procedura – Questione di diritto nazionale

    [Regolamento del Consiglio n. 1346/2000, come modificato dal regolamento n. 788/2008, art. 4, § 2, j)]

  4. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento n. 1346/2000 – Procedure d’insolvenza secondarie – Procedura principale che persegue una finalità di tutela – Possibilità di avviare una procedura d’insolvenza secondaria

    (Regolamento del Consiglio n. 1346/2000, come modificato dal regolamento n. 788/2008, art. 27)

  5. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento n. 1346/2000 – Procedure d’insolvenza secondarie – Impossibilità, nell’ambito di tali procedure, di esaminare l’insolvenza del debitore

    (Regolamento del Consiglio n. 1346/2000, come modificato dal regolamento n. 788/2008, art. 27)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 26-30)

  2.  Una procedura, in quanto iscritta nell’allegato A del regolamento n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, come modificato dal regolamento n. 788/2008, deve essere considerata rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento. Tale iscrizione beneficia dell’effetto diretto e obbligatorio collegato alle disposizioni di un regolamento.

    (v. punto 33)

  3.  L’articolo 4, paragrafo 2, lettera j), del regolamento n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, come modificato dal regolamento n. 788/2008, deve essere interpretato nel senso che spetta al diritto nazionale dello Stato membro in cui la procedura di insolvenza è stata aperta determinare in quale momento interviene la chiusura di tale procedura.

    Infatti, l’articolo 4 del regolamento n. 1346/2000 si presenta come una regola di conflitto di leggi, che sostituisce le disposizioni nazionali di diritto internazionale privato. È tipico di una siffatta norma sul conflitto di leggi il fatto che non consenta di per sé di dare risposta ad un dubbio di natura sostanziale, ma si limiti a sancire quale sia la legge cui tale risposta si conformerà. Conseguentemente, questioni come le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di insolvenza, a proposito delle quali l’articolo 4, paragrafo 2, lettera j), del regolamento contiene un rinvio espresso al diritto nazionale, non possono essere oggetto di interpretazione autonoma, ma devono essere risolte in applicazione della lex concursus individuata come applicabile.

    (v. punti 47, 48, 50, 52, dispositivo 1)

  4.  L’articolo 27 del regolamento n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, come modificato dal regolamento n. 788/2008, deve essere interpretato nel senso che consente l’apertura di una procedura secondaria di insolvenza nello Stato membro in cui si trova una dipendenza del debitore, anche quando la procedura principale ha finalità di tutela. Spetta al giudice competente ad aprire una procedura secondaria prendere in considerazione gli obiettivi della procedura principale e tener conto dell’economia del regolamento nel rispetto del principio di leale cooperazione.

    (v. punto 63, dispositivo 2)

  5.  L’articolo 27 del regolamento n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, come modificato dal regolamento n. 788/2008, deve essere interpretato nel senso che il giudice chiamato a pronunciarsi su una domanda di apertura di una procedura secondaria di insolvenza non può esaminare l’insolvenza del debitore nei confronti del quale è stata aperta una procedura principale in un altro Stato membro, anche se quest’ultima ha finalità di tutela.

    Infatti, dato che la procedura principale di insolvenza aperta in uno Stato membro è riconosciuta in tutti gli Stati membri dal momento in cui produce i suoi effetti nello Stato di apertura, la valutazione effettuata sullo stato di insolvenza del debitore da parte del giudice competente ai fini dell’apertura della procedura principale si impone ai giudici eventualmente aditi ai fini della domanda di apertura della procedura secondaria. Inoltre, secondo il regolamento n. 1346/2000, l’apertura di una procedura principale richiede la previa verifica da parte del giudice competente dello stato di insolvenza del debitore alla luce del suo diritto nazionale.

    (v. punti 68-70, 74, dispositivo 3)

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Causa C-116/11

Bank Handlowy w Warszawie SA

e PPHU «ADAX»/Ryszard Adamiak

contro

Christianapol sp. z o.o.

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu)

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Procedure di insolvenza — Nozione di “chiusura della procedura” — Possibilità che il giudice chiamato a pronunciarsi in una procedura secondaria di insolvenza valuti l’insolvenza del debitore — Possibilità di avviare una procedura di liquidazione come procedura secondaria di insolvenza qualora la procedura principale sia una procedura di salvaguardia»

Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 novembre 2012

  1. Procedimento giurisdizionale — Domanda di riapertura della fase orale — Domanda diretta al deposito di osservazioni in merito agli elementi di diritto sollevati nelle conclusioni dell’avvocato generale — Condizioni per la riapertura

    (Regolamento di procedura della Corte, art. 61)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedure di insolvenza — Regolamento n. 1346/2000 — Ambito di applicazione — Procedure previste nell’allegato A del regolamento

    [Regolamento del Consiglio n. 1346/2000, come modificato dal regolamento n. 788/2008, artt. 1, § 1, e 2, a)]

  3. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedure di insolvenza — Regolamento n. 1346/2000 — Legge applicabile — Nozione di chiusura della procedura — Questione di diritto nazionale

    [Regolamento del Consiglio n. 1346/2000, come modificato dal regolamento n. 788/2008, art. 4, § 2, j)]

  4. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedure di insolvenza — Regolamento n. 1346/2000 — Procedure d’insolvenza secondarie — Procedura principale che persegue una finalità di tutela — Possibilità di avviare una procedura d’insolvenza secondaria

    (Regolamento del Consiglio n. 1346/2000, come modificato dal regolamento n. 788/2008, art. 27)

  5. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedure di insolvenza — Regolamento n. 1346/2000 — Procedure d’insolvenza secondarie — Impossibilità, nell’ambito di tali procedure, di esaminare l’insolvenza del debitore

    (Regolamento del Consiglio n. 1346/2000, come modificato dal regolamento n. 788/2008, art. 27)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 26-30)

  2.  Una procedura, in quanto iscritta nell’allegato A del regolamento n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, come modificato dal regolamento n. 788/2008, deve essere considerata rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento. Tale iscrizione beneficia dell’effetto diretto e obbligatorio collegato alle disposizioni di un regolamento.

    (v. punto 33)

  3.  L’articolo 4, paragrafo 2, lettera j), del regolamento n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, come modificato dal regolamento n. 788/2008, deve essere interpretato nel senso che spetta al diritto nazionale dello Stato membro in cui la procedura di insolvenza è stata aperta determinare in quale momento interviene la chiusura di tale procedura.

    Infatti, l’articolo 4 del regolamento n. 1346/2000 si presenta come una regola di conflitto di leggi, che sostituisce le disposizioni nazionali di diritto internazionale privato. È tipico di una siffatta norma sul conflitto di leggi il fatto che non consenta di per sé di dare risposta ad un dubbio di natura sostanziale, ma si limiti a sancire quale sia la legge cui tale risposta si conformerà. Conseguentemente, questioni come le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di insolvenza, a proposito delle quali l’articolo 4, paragrafo 2, lettera j), del regolamento contiene un rinvio espresso al diritto nazionale, non possono essere oggetto di interpretazione autonoma, ma devono essere risolte in applicazione della lex concursus individuata come applicabile.

    (v. punti 47, 48, 50, 52, dispositivo 1)

  4.  L’articolo 27 del regolamento n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, come modificato dal regolamento n. 788/2008, deve essere interpretato nel senso che consente l’apertura di una procedura secondaria di insolvenza nello Stato membro in cui si trova una dipendenza del debitore, anche quando la procedura principale ha finalità di tutela. Spetta al giudice competente ad aprire una procedura secondaria prendere in considerazione gli obiettivi della procedura principale e tener conto dell’economia del regolamento nel rispetto del principio di leale cooperazione.

    (v. punto 63, dispositivo 2)

  5.  L’articolo 27 del regolamento n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, come modificato dal regolamento n. 788/2008, deve essere interpretato nel senso che il giudice chiamato a pronunciarsi su una domanda di apertura di una procedura secondaria di insolvenza non può esaminare l’insolvenza del debitore nei confronti del quale è stata aperta una procedura principale in un altro Stato membro, anche se quest’ultima ha finalità di tutela.

    Infatti, dato che la procedura principale di insolvenza aperta in uno Stato membro è riconosciuta in tutti gli Stati membri dal momento in cui produce i suoi effetti nello Stato di apertura, la valutazione effettuata sullo stato di insolvenza del debitore da parte del giudice competente ai fini dell’apertura della procedura principale si impone ai giudici eventualmente aditi ai fini della domanda di apertura della procedura secondaria. Inoltre, secondo il regolamento n. 1346/2000, l’apertura di una procedura principale richiede la previa verifica da parte del giudice competente dello stato di insolvenza del debitore alla luce del suo diritto nazionale.

    (v. punti 68-70, 74, dispositivo 3)

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