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Document 62011CJ0351

Massime della sentenza

Causa C-351/11

KGH Belgium NV

contro

Belgische Staat

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen)

«Obbligazione doganale — Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione — Contabilizzazione dei dazi — Modalità pratiche»

Massime — Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 novembre 2012

  1. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Esame della compatibilità del diritto nazionale con il diritto dell’Unione – Esclusione – Comunicazione al giudice del rinvio di tutti gli elementi di interpretazione riconducibili al diritto dell’Unione – Inclusione

    (Art. 267 TFUE)

  2. Risorse proprie dell’Unione europea – Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione – Necessità di contabilizzare l’importo dei dazi da recuperare menzionata all’articolo 217, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92 – Obbligo per gli Stati membri di definire modalità pratiche di attuazione – Insussistenza

    (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, artt. 217 e 221, § 1)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 17)

  2.  L’articolo 217, paragrafo 2, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 82/97, deve essere interpretato nel senso che tale articolo, poiché non prescrive modalità pratiche della contabilizzazione ai sensi di tale disposizione, lascia agli Stati membri il compito di determinare le modalità pratiche ai fini della contabilizzazione degli importi di dazi derivanti da un’obbligazione doganale, senza che essi abbiano l’obbligo di definire nella propria normativa nazionale le modalità di realizzazione di tale contabilizzazione, la quale deve essere effettuata in maniera tale da assicurare che l’autorità doganale competente iscriva l’importo esatto dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci, al fine di consentire, in particolare, che la contabilizzazione degli importi di cui trattasi sia stabilita con certezza, anche nei confronti del debitore.

    Infatti, conformemente all’articolo 221, paragrafo 1, del codice doganale, la comunicazione dell’importo dei dazi da recuperare deve essere stata preceduta dalla contabilizzazione di detto importo da parte dell’autorità doganale dello Stato membro interessato e detto importo, ove non sia stato oggetto di una contabilizzazione in conformità dell’articolo 217, paragrafo 1, del codice doganale, non può essere recuperato da tale autorità, la quale tuttavia conserva la facoltà di procedere ad una nuova comunicazione del medesimo importo, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 221, paragrafo 1, del codice doganale e delle norme sulla prescrizione in vigore alla data in cui l’obbligazione doganale è sorta.

    (v. punti 23, 24, 27, 29, 30 e dispositivo)

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Causa C-351/11

KGH Belgium NV

contro

Belgische Staat

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen)

«Obbligazione doganale — Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione — Contabilizzazione dei dazi — Modalità pratiche»

Massime — Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 novembre 2012

  1. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Esame della compatibilità del diritto nazionale con il diritto dell’Unione — Esclusione — Comunicazione al giudice del rinvio di tutti gli elementi di interpretazione riconducibili al diritto dell’Unione — Inclusione

    (Art. 267 TFUE)

  2. Risorse proprie dell’Unione europea — Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione — Necessità di contabilizzare l’importo dei dazi da recuperare menzionata all’articolo 217, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92 — Obbligo per gli Stati membri di definire modalità pratiche di attuazione — Insussistenza

    (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, artt. 217 e 221, § 1)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 17)

  2.  L’articolo 217, paragrafo 2, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 82/97, deve essere interpretato nel senso che tale articolo, poiché non prescrive modalità pratiche della contabilizzazione ai sensi di tale disposizione, lascia agli Stati membri il compito di determinare le modalità pratiche ai fini della contabilizzazione degli importi di dazi derivanti da un’obbligazione doganale, senza che essi abbiano l’obbligo di definire nella propria normativa nazionale le modalità di realizzazione di tale contabilizzazione, la quale deve essere effettuata in maniera tale da assicurare che l’autorità doganale competente iscriva l’importo esatto dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci, al fine di consentire, in particolare, che la contabilizzazione degli importi di cui trattasi sia stabilita con certezza, anche nei confronti del debitore.

    Infatti, conformemente all’articolo 221, paragrafo 1, del codice doganale, la comunicazione dell’importo dei dazi da recuperare deve essere stata preceduta dalla contabilizzazione di detto importo da parte dell’autorità doganale dello Stato membro interessato e detto importo, ove non sia stato oggetto di una contabilizzazione in conformità dell’articolo 217, paragrafo 1, del codice doganale, non può essere recuperato da tale autorità, la quale tuttavia conserva la facoltà di procedere ad una nuova comunicazione del medesimo importo, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 221, paragrafo 1, del codice doganale e delle norme sulla prescrizione in vigore alla data in cui l’obbligazione doganale è sorta.

    (v. punti 23, 24, 27, 29, 30 e dispositivo)

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