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Document 62011CJ0387

Massime della sentenza

Causa C-387/11

Commissione europea

contro

Regno del Belgio

«Inadempimento di uno Stato — Articoli 49 TFUE e 63 TFUE — Articoli 31 e 40 dell’Accordo SEE — Assoggettamento ad imposta dei redditi da capitali e da beni mobili — Società d’investimento residenti e non residenti — Ritenuta alla fonte — Imputazione della ritenuta alla fonte — Esenzione dei redditi da capitali e da beni mobili — Discriminazione — Giustificazioni»

Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 ottobre 2012

  1. Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione – Normativa nazionale che esclude da taluni vantaggi fiscali i redditi da capitali e da beni mobili percepiti da società d’investimento non residenti e che non hanno un centro di attività stabile nello Stato membro – Applicabilità delle disposizioni che disciplinano sia la libertà di stabilimento sia la libera circolazione dei capitali

    (Artt. 49 TFUE e 63 TFUE)

  2. Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Restrizioni – Normativa tributaria – Normativa nazionale che esclude da taluni vantaggi fiscali i redditi da capitali e da beni mobili percepiti da società d’investimento non residenti e che non hanno un centro di attività stabile nello Stato membro – Inammissibilità – Giustificazione – Insussistenza

    (Artt. 49 TFUE e 63 TFUE; accordo SEE, artt. 31 e 40)

  3. Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Restrizioni – Normativa tributaria – Normativa nazionale che esclude da taluni vantaggi fiscali i redditi da capitali e da beni mobili percepiti da società d’investimento non residenti e che non hanno un centro di attività stabile nello Stato membro – Inammissibilità – Convenzioni dirette ad evitare la doppia imposizione concluse con altri Stati – Irrilevanza

    (Artt. 49 TFUE e 63 TFUE)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 33-35)

  2.  Mantenendo norme diverse riguardo all’assoggettamento ad imposta dei redditi da capitali e da beni mobili a seconda che essi siano percepiti da società d’investimento residenti o da società d’investimento non residenti che non hanno un centro di attività stabile nello Stato membro, quest’ultimo viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 49 TFUE e 63 TFUE nonché 31 e 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo.

    Infatti, una normativa tributaria che non concede taluni benefici relativi all’assoggettamento ad imposta dei redditi percepiti dalle società di investimento non residenti che non hanno un centro di attività stabile nello Stato membro, mentre li concede a quelli percepiti dalle società di investimento residenti, instaura un trattamento fiscale meno favorevole per le società non residenti.

    Perché una siffatta differenza di trattamento possa essere considerata compatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali e alla libertà di stabilimento, è necessario che tale differenza di trattamento riguardi situazioni che non sono oggettivamente paragonabili o sia giustificata da ragioni imperative di interesse generale.

    Tuttavia, le società d’investimento non residenti beneficiarie di tali redditi si trovano in una situazione analoga a quella delle società residenti per quanto riguarda il rischio di imposizione a catena dei redditi da capitali e da beni mobili, ragion per cui le società beneficiarie non residenti non possono essere trattate in maniera diversa rispetto alle società beneficiarie residenti.

    Inoltre, una tale restrizione non è giustificata da ragioni imperative di interesse generale. In primo luogo, essa non è giustificata dalla necessità di garantire una ripartizione equilibrata della potestà impositiva, dal momento che, qualora uno Stato membro abbia scelto di non tassare le società beneficiarie stabilite sul suo territorio in relazione a redditi del genere, esso non può invocare la necessità di garantire una ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri per giustificare l’assoggettamento ad imposta delle società beneficiarie stabilite in un altro Stato membro.

    In secondo luogo, un provvedimento del genere non è neppure giustificato da ragioni di coerenza del regime fiscale, dal momento che le società d’investimento non residenti non possono in alcun caso beneficiare dell’esenzione dei redditi da capitali e da beni mobili per i redditi che le stesse ricevono da società stabilite nello Stato membro di imposizione né dell’imputazione o del rimborso della ritenuta alla fonte, e ciò indipendentemente dalle garanzie in materia di controllo fiscale che esse potrebbero presentare.

    (v. punti 38-40, 45, 51, 74-76, 80, 81, 83, dispositivo 1)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 55-58)

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Causa C-387/11

Commissione europea

contro

Regno del Belgio

«Inadempimento di uno Stato — Articoli 49 TFUE e 63 TFUE — Articoli 31 e 40 dell’Accordo SEE — Assoggettamento ad imposta dei redditi da capitali e da beni mobili — Società d’investimento residenti e non residenti — Ritenuta alla fonte — Imputazione della ritenuta alla fonte — Esenzione dei redditi da capitali e da beni mobili — Discriminazione — Giustificazioni»

Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 ottobre 2012

  1. Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione — Normativa nazionale che esclude da taluni vantaggi fiscali i redditi da capitali e da beni mobili percepiti da società d’investimento non residenti e che non hanno un centro di attività stabile nello Stato membro — Applicabilità delle disposizioni che disciplinano sia la libertà di stabilimento sia la libera circolazione dei capitali

    (Artt. 49 TFUE e 63 TFUE)

  2. Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Normativa tributaria — Normativa nazionale che esclude da taluni vantaggi fiscali i redditi da capitali e da beni mobili percepiti da società d’investimento non residenti e che non hanno un centro di attività stabile nello Stato membro — Inammissibilità — Giustificazione — Insussistenza

    (Artt. 49 TFUE e 63 TFUE; accordo SEE, artt. 31 e 40)

  3. Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Normativa tributaria — Normativa nazionale che esclude da taluni vantaggi fiscali i redditi da capitali e da beni mobili percepiti da società d’investimento non residenti e che non hanno un centro di attività stabile nello Stato membro — Inammissibilità — Convenzioni dirette ad evitare la doppia imposizione concluse con altri Stati — Irrilevanza

    (Artt. 49 TFUE e 63 TFUE)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 33-35)

  2.  Mantenendo norme diverse riguardo all’assoggettamento ad imposta dei redditi da capitali e da beni mobili a seconda che essi siano percepiti da società d’investimento residenti o da società d’investimento non residenti che non hanno un centro di attività stabile nello Stato membro, quest’ultimo viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 49 TFUE e 63 TFUE nonché 31 e 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo.

    Infatti, una normativa tributaria che non concede taluni benefici relativi all’assoggettamento ad imposta dei redditi percepiti dalle società di investimento non residenti che non hanno un centro di attività stabile nello Stato membro, mentre li concede a quelli percepiti dalle società di investimento residenti, instaura un trattamento fiscale meno favorevole per le società non residenti.

    Perché una siffatta differenza di trattamento possa essere considerata compatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali e alla libertà di stabilimento, è necessario che tale differenza di trattamento riguardi situazioni che non sono oggettivamente paragonabili o sia giustificata da ragioni imperative di interesse generale.

    Tuttavia, le società d’investimento non residenti beneficiarie di tali redditi si trovano in una situazione analoga a quella delle società residenti per quanto riguarda il rischio di imposizione a catena dei redditi da capitali e da beni mobili, ragion per cui le società beneficiarie non residenti non possono essere trattate in maniera diversa rispetto alle società beneficiarie residenti.

    Inoltre, una tale restrizione non è giustificata da ragioni imperative di interesse generale. In primo luogo, essa non è giustificata dalla necessità di garantire una ripartizione equilibrata della potestà impositiva, dal momento che, qualora uno Stato membro abbia scelto di non tassare le società beneficiarie stabilite sul suo territorio in relazione a redditi del genere, esso non può invocare la necessità di garantire una ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri per giustificare l’assoggettamento ad imposta delle società beneficiarie stabilite in un altro Stato membro.

    In secondo luogo, un provvedimento del genere non è neppure giustificato da ragioni di coerenza del regime fiscale, dal momento che le società d’investimento non residenti non possono in alcun caso beneficiare dell’esenzione dei redditi da capitali e da beni mobili per i redditi che le stesse ricevono da società stabilite nello Stato membro di imposizione né dell’imputazione o del rimborso della ritenuta alla fonte, e ciò indipendentemente dalle garanzie in materia di controllo fiscale che esse potrebbero presentare.

    (v. punti 38-40, 45, 51, 74-76, 80, 81, 83, dispositivo 1)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 55-58)

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