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Document 62011CJ0179

    Massime della sentenza

    Causa C-179/11

    Cimade e Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI)

    contro

    Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia)]

    «Domande di asilo — Direttiva 2003/9/CE — Norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri — Regolamento (CE) n. 343/2003 — Obbligo di garantire ai richiedenti asilo il beneficio delle condizioni minime di accoglienza in pendenza del procedimento di presa in carico o di ripresa in carico da parte dello Stato membro competente — Determinazione dello Stato membro obbligato ad assumere l’onere finanziario derivante dalla concessione delle condizioni minime»

    Massime — Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 settembre 2012

    1. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri – Direttiva 2003/9 – Concessione delle condizioni minime di accoglienza – Obbligo incombente allo Stato di deposito della domanda e di soggiorno del richiedente asilo

      [Regolamento del Consiglio n. 343/2003; direttive del Consiglio 2003/9, art. 3, § 1, e 2005/85, considerando 29 e artt. 2, k), e 7, § 1]

    2. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri – Direttiva 2003/9 – Concessione delle condizioni minime di accoglienza – Obbligo incombente allo Stato di deposito della domanda e di soggiorno del richiedente asilo, fino al trasferimento effettivo del richiedente verso lo Stato responsabile per l’esame della domanda

      (Regolamento del Consiglio n. 343/2003; direttiva del Consiglio 2003/9)

    3. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri – Direttiva 2003/9 – Concessione delle condizioni minime di accoglienza – Onere finanziario incombente allo Stato di deposito della domanda e di soggiorno del richiedente asilo

      (Regolamento del Consiglio n. 343/2003; direttiva del Consiglio 2003/9; decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 573/2007)

    1.  La direttiva 2003/9, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, deve essere interpretata nel senso che uno Stato membro al quale sia stata presentata una domanda di asilo è tenuto a concedere le condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo stabilite da tale direttiva anche ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida, in applicazione del regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo di tale richiedente.

      Infatti, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2003/9, che definisce l’ambito di applicazione di quest’ultima, la direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi ed agli apolidi che presentino domanda di asilo alla frontiera o nel territorio di uno Stato membro e che siano autorizzati a rimanere in tale territorio in qualità di richiedenti asilo.

      Per quanto riguarda il primo presupposto di applicazione di detta direttiva, il periodo durante il quale le condizioni materiali di accoglienza devono essere riconosciute ai richiedenti asilo comincia quando costoro presentano la loro domanda di asilo. Detta direttiva non contiene alcuna disposizione tale da far ritenere che una domanda di asilo possa considerarsi depositata soltanto se è stata presentata alle autorità dello Stato membro competente ad esaminarla.

      Per quanto riguarda il secondo presupposto di applicazione della direttiva 2003/9, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2005/85, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, conferisce ai richiedenti asilo il diritto di restare nello Stato membro ai fini del procedimento di esame. A norma dell’articolo 2, lettera k), della direttiva 2005/85, i termini «rimanere nello Stato membro» devono essere intesi come indicanti il fatto di rimanere nel territorio non soltanto dello Stato membro nel quale la domanda di asilo viene esaminata, ma anche di quello in cui tale domanda è stata presentata. Pertanto, i richiedenti asilo sono autorizzati a rimanere non soltanto nel territorio dello Stato membro nel quale la domanda di asilo viene esaminata, ma anche in quello dello Stato membro nel quale tale domanda è stata depositata, come richiesto dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/9.

      Tale interpretazione non può essere inficiata dal considerando 29 della direttiva 2005/85, il quale si riferisce unicamente al fatto che le procedure stabilite da quest’ultima per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato negli Stati membri si distinguono dalle procedure istituite dal regolamento n. 343/2003 per la determinazione dello Stato membro competente ad esaminare una domanda di asilo.

      (v. punti 37, 39, 40, 46-50, dispositivo 1)

    2.  L’obbligo per lo Stato membro cui sia stata presentata una domanda di asilo di concedere le condizioni minime stabilite dalla direttiva 2003/9, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida, in applicazione del regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo di tale richiedente, cessa soltanto al momento del trasferimento effettivo di costui da parte dello Stato membro autore della suddetta richiesta.

      Infatti, l’economia generale e la finalità della direttiva 2003/9 nonché il rispetto dei diritti fondamentali, segnatamente delle prescrizioni dell’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a norma del quale la dignità umana deve essere rispettata e tutelata, ostano a che un richiedente asilo venga privato, anche solo per un periodo temporaneo dopo la presentazione di una domanda di asilo, e prima che egli venga effettivamente trasferito nello Stato membro competente, della protezione conferita dalle norme minime dettate dalla citata direttiva.

      (v. punti 56, 58, 61, dispositivo 2)

    3.  L’onere finanziario in ordine alla concessione delle condizioni minime stabilite dalla direttiva 2003/9, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, incombe allo Stato membro su cui grava l’obbligo di concessione di tali condizioni.

      Infatti, l’onere finanziario correlato alle incombenze imposte dalla necessità, per uno Stato membro, di conformarsi al diritto dell’Unione spetta normalmente allo Stato membro sul quale grava l’obbligo di soddisfare dette incombenze, a meno che la normativa dell’Unione non disponga diversamente. Così, in assenza di disposizioni in senso contrario in ordine a tale punto tanto nella direttiva 2003/9 quanto nel regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, l’onere finanziario derivante dalla concessione delle condizioni minime di cui sopra spetta allo Stato membro su cui grava l’obbligo suddetto.

      Nell’intento di rispondere alla necessità di un’equa suddivisione delle responsabilità tra gli Stati membri riguardo all’onere finanziario derivante dall’attuazione delle politiche comuni in materia di asilo e di immigrazione, il Fondo europeo per i rifugiati, istituito dalla decisione n. 573/2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», prevede che possa essere proposta un’assistenza finanziaria agli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, le condizioni di accoglienza e le procedure di asilo.

      (v. punti 59-61, dispositivo 2)

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    Causa C-179/11

    Cimade e Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI)

    contro

    Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia)]

    «Domande di asilo — Direttiva 2003/9/CE — Norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri — Regolamento (CE) n. 343/2003 — Obbligo di garantire ai richiedenti asilo il beneficio delle condizioni minime di accoglienza in pendenza del procedimento di presa in carico o di ripresa in carico da parte dello Stato membro competente — Determinazione dello Stato membro obbligato ad assumere l’onere finanziario derivante dalla concessione delle condizioni minime»

    Massime — Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 settembre 2012

    1. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Politica d’asilo — Norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri — Direttiva 2003/9 — Concessione delle condizioni minime di accoglienza — Obbligo incombente allo Stato di deposito della domanda e di soggiorno del richiedente asilo

      [Regolamento del Consiglio n. 343/2003; direttive del Consiglio 2003/9, art. 3, § 1, e 2005/85, considerando 29 e artt. 2, k), e 7, § 1]

    2. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Politica d’asilo — Norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri — Direttiva 2003/9 — Concessione delle condizioni minime di accoglienza — Obbligo incombente allo Stato di deposito della domanda e di soggiorno del richiedente asilo, fino al trasferimento effettivo del richiedente verso lo Stato responsabile per l’esame della domanda

      (Regolamento del Consiglio n. 343/2003; direttiva del Consiglio 2003/9)

    3. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Politica d’asilo — Norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri — Direttiva 2003/9 — Concessione delle condizioni minime di accoglienza — Onere finanziario incombente allo Stato di deposito della domanda e di soggiorno del richiedente asilo

      (Regolamento del Consiglio n. 343/2003; direttiva del Consiglio 2003/9; decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 573/2007)

    1.  La direttiva 2003/9, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, deve essere interpretata nel senso che uno Stato membro al quale sia stata presentata una domanda di asilo è tenuto a concedere le condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo stabilite da tale direttiva anche ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida, in applicazione del regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo di tale richiedente.

      Infatti, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2003/9, che definisce l’ambito di applicazione di quest’ultima, la direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi ed agli apolidi che presentino domanda di asilo alla frontiera o nel territorio di uno Stato membro e che siano autorizzati a rimanere in tale territorio in qualità di richiedenti asilo.

      Per quanto riguarda il primo presupposto di applicazione di detta direttiva, il periodo durante il quale le condizioni materiali di accoglienza devono essere riconosciute ai richiedenti asilo comincia quando costoro presentano la loro domanda di asilo. Detta direttiva non contiene alcuna disposizione tale da far ritenere che una domanda di asilo possa considerarsi depositata soltanto se è stata presentata alle autorità dello Stato membro competente ad esaminarla.

      Per quanto riguarda il secondo presupposto di applicazione della direttiva 2003/9, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2005/85, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, conferisce ai richiedenti asilo il diritto di restare nello Stato membro ai fini del procedimento di esame. A norma dell’articolo 2, lettera k), della direttiva 2005/85, i termini «rimanere nello Stato membro» devono essere intesi come indicanti il fatto di rimanere nel territorio non soltanto dello Stato membro nel quale la domanda di asilo viene esaminata, ma anche di quello in cui tale domanda è stata presentata. Pertanto, i richiedenti asilo sono autorizzati a rimanere non soltanto nel territorio dello Stato membro nel quale la domanda di asilo viene esaminata, ma anche in quello dello Stato membro nel quale tale domanda è stata depositata, come richiesto dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/9.

      Tale interpretazione non può essere inficiata dal considerando 29 della direttiva 2005/85, il quale si riferisce unicamente al fatto che le procedure stabilite da quest’ultima per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato negli Stati membri si distinguono dalle procedure istituite dal regolamento n. 343/2003 per la determinazione dello Stato membro competente ad esaminare una domanda di asilo.

      (v. punti 37, 39, 40, 46-50, dispositivo 1)

    2.  L’obbligo per lo Stato membro cui sia stata presentata una domanda di asilo di concedere le condizioni minime stabilite dalla direttiva 2003/9, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida, in applicazione del regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo di tale richiedente, cessa soltanto al momento del trasferimento effettivo di costui da parte dello Stato membro autore della suddetta richiesta.

      Infatti, l’economia generale e la finalità della direttiva 2003/9 nonché il rispetto dei diritti fondamentali, segnatamente delle prescrizioni dell’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a norma del quale la dignità umana deve essere rispettata e tutelata, ostano a che un richiedente asilo venga privato, anche solo per un periodo temporaneo dopo la presentazione di una domanda di asilo, e prima che egli venga effettivamente trasferito nello Stato membro competente, della protezione conferita dalle norme minime dettate dalla citata direttiva.

      (v. punti 56, 58, 61, dispositivo 2)

    3.  L’onere finanziario in ordine alla concessione delle condizioni minime stabilite dalla direttiva 2003/9, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, incombe allo Stato membro su cui grava l’obbligo di concessione di tali condizioni.

      Infatti, l’onere finanziario correlato alle incombenze imposte dalla necessità, per uno Stato membro, di conformarsi al diritto dell’Unione spetta normalmente allo Stato membro sul quale grava l’obbligo di soddisfare dette incombenze, a meno che la normativa dell’Unione non disponga diversamente. Così, in assenza di disposizioni in senso contrario in ordine a tale punto tanto nella direttiva 2003/9 quanto nel regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, l’onere finanziario derivante dalla concessione delle condizioni minime di cui sopra spetta allo Stato membro su cui grava l’obbligo suddetto.

      Nell’intento di rispondere alla necessità di un’equa suddivisione delle responsabilità tra gli Stati membri riguardo all’onere finanziario derivante dall’attuazione delle politiche comuni in materia di asilo e di immigrazione, il Fondo europeo per i rifugiati, istituito dalla decisione n. 573/2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», prevede che possa essere proposta un’assistenza finanziaria agli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, le condizioni di accoglienza e le procedure di asilo.

      (v. punti 59-61, dispositivo 2)

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