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Document 62011CJ0380

    Massime della sentenza

    Causa C-380/11

    DI. VI. Finanziaria di Diego della Valle & C. SapA

    contro

    Administration des contributions en matière d’impôts

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal administratif (Lussemburgo)]

    «Libertà di stabilimento — Articolo 49 TFUE — Normativa tributaria — Imposta sul patrimonio — Condizioni di concessione del beneficio della riduzione dell’imposta sul patrimonio — Perdita della qualità di soggetto passivo dell’imposta sul patrimonio a seguito del trasferimento della sede sociale in un altro Stato membro — Restrizione — Giustificazione — Motivi imperativi d’interesse generale»

    Massime — Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 settembre 2012

    1. Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione – Trasferimento della sede sociale di una società di diritto nazionale in un altro Stato membro – Normativa tributaria nazionale applicabile al momento del trasferimento – Inclusione

      (Artt. 49 TFUE e 54 TFUE)

    2. Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Restrizioni – Normativa tributaria – Imposta sul patrimonio – Normativa nazionale che subordina il beneficio di una riduzione dell’imposta sul patrimonio alla condizione che l’interessato rimanga assoggettato a detta imposta nello Stato membro interessato per cinque anni – Inammissibilità – Giustificazione con l’esigenza di una equilibrata ripartizione del potere impositivo e con la necessità di garantire la coerenza del regime fiscale – Insussistenza

      (Art. 49 TFUE)

    3. Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Restrizioni – Giustificazione – Motivi imperativi d’interesse generale – Ricerca di gettito fiscale – Inammissibilità

      (Art. 49 TFUE)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 29-31)

    2.  L’articolo 49 TFUE dev’essere interpretato nel senso che, nel caso in cui una società trasferisca la propria sede sociale in un altro Stato membro, esso osta ad una normativa nazionale ai sensi della quale la concessione di una riduzione dell’imposta sul patrimonio è subordinata alla condizione che l’interessato rimanga assoggettato a detta imposta per i cinque anni d’imposta successivi.

      Una simile restrizione alla libertà di stabilimento non può essere giustificata dalla necessità di un’equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri. Infatti, la circostanza di revocare a una società la riduzione dell’imposta sul patrimonio di cui beneficiava e il fatto di esigere il pagamento immediato al momento del trasferimento della sede sociale di tale società in un altro Stato membro non garantiscono il potere impositivo di quest’ultimo Stato membro né un’equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri interessati, dal momento che la natura stessa del meccanismo della revoca di un vantaggio presuppone che lo Stato membro avesse previamente accettato di concedere tale vantaggio e, conseguentemente, di ridurre l’imposta sul patrimonio dei contribuenti residenti in caso di sussistenza delle condizioni previste dalla normativa nazionale.

      La restrizione di cui trattasi non può neppure essere giustificata dalla necessità di garantire la coerenza del regime fiscale nazionale, dato che non sussiste nesso diretto tra, da un lato, la concessione di una riduzione dell’imposta sul patrimonio a una società che soddisfa le condizioni previste dalla normativa nazionale e, dall’altro, gli obiettivi perseguiti da tale normativa, in particolare il fatto di compensare il suddetto vantaggio fiscale con ulteriori ricavi in materia di imposta sul reddito delle società e d’imposta commerciale sull’utile di gestione per cinque anni.

      (v. punti 44-46, 48, 52 e dispositivo)

    3.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 50)

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    Causa C-380/11

    DI. VI. Finanziaria di Diego della Valle & C. SapA

    contro

    Administration des contributions en matière d’impôts

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal administratif (Lussemburgo)]

    «Libertà di stabilimento — Articolo 49 TFUE — Normativa tributaria — Imposta sul patrimonio — Condizioni di concessione del beneficio della riduzione dell’imposta sul patrimonio — Perdita della qualità di soggetto passivo dell’imposta sul patrimonio a seguito del trasferimento della sede sociale in un altro Stato membro — Restrizione — Giustificazione — Motivi imperativi d’interesse generale»

    Massime — Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 settembre 2012

    1. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione — Trasferimento della sede sociale di una società di diritto nazionale in un altro Stato membro — Normativa tributaria nazionale applicabile al momento del trasferimento — Inclusione

      (Artt. 49 TFUE e 54 TFUE)

    2. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Restrizioni — Normativa tributaria — Imposta sul patrimonio — Normativa nazionale che subordina il beneficio di una riduzione dell’imposta sul patrimonio alla condizione che l’interessato rimanga assoggettato a detta imposta nello Stato membro interessato per cinque anni — Inammissibilità — Giustificazione con l’esigenza di una equilibrata ripartizione del potere impositivo e con la necessità di garantire la coerenza del regime fiscale — Insussistenza

      (Art. 49 TFUE)

    3. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Restrizioni — Giustificazione — Motivi imperativi d’interesse generale — Ricerca di gettito fiscale — Inammissibilità

      (Art. 49 TFUE)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 29-31)

    2.  L’articolo 49 TFUE dev’essere interpretato nel senso che, nel caso in cui una società trasferisca la propria sede sociale in un altro Stato membro, esso osta ad una normativa nazionale ai sensi della quale la concessione di una riduzione dell’imposta sul patrimonio è subordinata alla condizione che l’interessato rimanga assoggettato a detta imposta per i cinque anni d’imposta successivi.

      Una simile restrizione alla libertà di stabilimento non può essere giustificata dalla necessità di un’equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri. Infatti, la circostanza di revocare a una società la riduzione dell’imposta sul patrimonio di cui beneficiava e il fatto di esigere il pagamento immediato al momento del trasferimento della sede sociale di tale società in un altro Stato membro non garantiscono il potere impositivo di quest’ultimo Stato membro né un’equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri interessati, dal momento che la natura stessa del meccanismo della revoca di un vantaggio presuppone che lo Stato membro avesse previamente accettato di concedere tale vantaggio e, conseguentemente, di ridurre l’imposta sul patrimonio dei contribuenti residenti in caso di sussistenza delle condizioni previste dalla normativa nazionale.

      La restrizione di cui trattasi non può neppure essere giustificata dalla necessità di garantire la coerenza del regime fiscale nazionale, dato che non sussiste nesso diretto tra, da un lato, la concessione di una riduzione dell’imposta sul patrimonio a una società che soddisfa le condizioni previste dalla normativa nazionale e, dall’altro, gli obiettivi perseguiti da tale normativa, in particolare il fatto di compensare il suddetto vantaggio fiscale con ulteriori ricavi in materia di imposta sul reddito delle società e d’imposta commerciale sull’utile di gestione per cinque anni.

      (v. punti 44-46, 48, 52 e dispositivo)

    3.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 50)

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