Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CJ0611

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Prestazioni familiari — Normativa da applicare — Lavoratore che svolge un lavoro temporaneo in uno Stato membro diverso da quello di svolgimento normale della sua attività e nel quale né lui né i suoi familiari risiedono — Percezione di prestazioni familiari nello Stato membro di residenza competente

    [Regolamento del Consiglio n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 647/2005, artt. 14, punto 1, a), e 14 bis, punto 1, a)]

    2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Prestazioni familiari — Lavoratore che svolge un lavoro temporaneo in uno Stato membro diverso da quello di svolgimento normale della sua attività

    (Artt. 45 TFUE e 48 TFUE)

    Massima

    1. Gli articoli 14, punto 1, lettera a), e 14 bis, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 647/2005, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro il quale, in forza di tali disposizioni, non sia designato come Stato competente conceda prestazioni per figli a carico conformemente al suo diritto nazionale ad un lavoratore emigrante che svolga un lavoro temporaneo sul suo territorio, dove il predetto è interamente soggetto all’imposta sui redditi ma è coperto dal regime di previdenza sociale dello Stato competente, anche qualora venga accertato, in primo luogo, che il lavoratore di cui trattasi non ha subito nessuno svantaggio sul piano giuridico per aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione, poiché ha conservato il suo diritto a prestazioni familiari della stessa natura nello Stato membro competente, e, in secondo luogo, che né tale lavoratore né il figlio per il quale viene richiesta la suddetta prestazione risiedono abitualmente nel territorio dello Stato membro in cui è stato svolto il lavoro temporaneo.

    (v. punto 68, dispositivo 1)

    2. Le norme del Trattato FUE in materia di libera circolazione dei lavoratori devono essere interpretate nel senso che ostano all’applicazione, in una situazione in cui un lavoratore viene temporaneamente distaccato in uno Stato membro diverso da quello competente, di una norma di diritto nazionale che prevede il divieto di cumulo di prestazioni per figli, nei limiti in cui essa comporta non una diminuzione dell’importo della prestazione a concorrenza di quello di una prestazione equiparabile percepita in un altro Stato, bensì l’esclusione di tale prestazione.

    (v. punto 85, dispositivo 2)

    Top

    Cause riunite C-611/10 e C-612/10

    Waldemar Hudzinski

    contro

    Agentur für Arbeit Wesel – Familienkasse

    e

    Jaroslaw Wawrzyniak

    contro

    Agentur für Arbeit Mönchengladbach – Familienkasse

    (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesfinanzhof)

    «Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articoli 14, punto 1, lettera a), e 14 bis, punto 1, lettera a) — Articoli 45 TFUE e 48 TFUE — Lavoro temporaneo in uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio viene di norma svolta l’attività — Prestazioni familiari — Normativa da applicare — Possibilità di concedere prestazioni per figli a carico da parte dello Stato membro in cui viene effettuato il lavoro temporaneo, ma che non è lo Stato competente — Applicazione di una norma anticumulo di diritto nazionale che esclude tale prestazione in caso di percepimento di una prestazione equiparabile in un altro Stato»

    Massime della sentenza

    1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Prestazioni familiari – Normativa da applicare – Lavoratore che svolge un lavoro temporaneo in uno Stato membro diverso da quello di svolgimento normale della sua attività e nel quale né lui né i suoi familiari risiedono – Percezione di prestazioni familiari nello Stato membro di residenza competente

      [Regolamento del Consiglio n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 647/2005, artt. 14, punto 1, a), e 14 bis, punto 1, a)]

    2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Prestazioni familiari – Lavoratore che svolge un lavoro temporaneo in uno Stato membro diverso da quello di svolgimento normale della sua attività

      (Artt. 45 TFUE e 48 TFUE)

    1.  Gli articoli 14, punto 1, lettera a), e 14 bis, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 647/2005, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro il quale, in forza di tali disposizioni, non sia designato come Stato competente conceda prestazioni per figli a carico conformemente al suo diritto nazionale ad un lavoratore emigrante che svolga un lavoro temporaneo sul suo territorio, dove il predetto è interamente soggetto all’imposta sui redditi ma è coperto dal regime di previdenza sociale dello Stato competente, anche qualora venga accertato, in primo luogo, che il lavoratore di cui trattasi non ha subito nessuno svantaggio sul piano giuridico per aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione, poiché ha conservato il suo diritto a prestazioni familiari della stessa natura nello Stato membro competente, e, in secondo luogo, che né tale lavoratore né il figlio per il quale viene richiesta la suddetta prestazione risiedono abitualmente nel territorio dello Stato membro in cui è stato svolto il lavoro temporaneo.

      (v. punto 68, dispositivo 1)

    2.  Le norme del Trattato FUE in materia di libera circolazione dei lavoratori devono essere interpretate nel senso che ostano all’applicazione, in una situazione in cui un lavoratore viene temporaneamente distaccato in uno Stato membro diverso da quello competente, di una norma di diritto nazionale che prevede il divieto di cumulo di prestazioni per figli, nei limiti in cui essa comporta non una diminuzione dell’importo della prestazione a concorrenza di quello di una prestazione equiparabile percepita in un altro Stato, bensì l’esclusione di tale prestazione.

      (v. punto 85, dispositivo 2)

    Top