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Document 62010CO0302
Massime dell’ordinanza
Massime dell’ordinanza
Causa C-302/10
Infopaq International A/S
contro
Danske Dagblades Forening
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret)
«Diritti d’autore — Società dell’informazione — Direttiva 2001/29/CE — Articolo 5, paragrafi 1 e 5 — Opere letterarie ed artistiche — Riproduzione di brevi estratti di opere letterarie — Articoli di giornale — Riproduzioni temporanee e transitorie — Procedimento tecnico consistente in una digitalizzazione mediante scansione degli articoli seguita da una conversione in file di testo, da un trattamento elettronico della riproduzione e dalla memorizzazione di una parte di tale riproduzione — Atti di riproduzione temporanea costituenti parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico — Scopo di tali atti consistente in un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali — Rilievo economico proprio di detti atti»
Massime dell’ordinanza
Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Presupposti – Parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico – Atti di riproduzione temporanea compiuti nel corso di un procedimento di raccolta dati – Inclusione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, § 1)
Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Presupposti – Atti il cui solo scopo è quello di garantire un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali – Atti di riproduzione temporanea compiuti nel corso di un procedimento di raccolta dati – Inclusione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, § 1)
Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Presupposti – Atti privi di rilievo economico proprio
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, § 1)
Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Presupposti – Assenza di pregiudizio al normale sfruttamento dell’opera e di un pregiudizio ingiustificato
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, § 1 e 5)
L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che gli atti di riproduzione temporanea compiuti nel corso di un procedimento denominato «di raccolta dati» consistente nell’effettuare ricerche elettroniche e automatiche negli articoli di giornale e nell’identificare ed estrapolare da questi le parole chiave predefinite, al fine di rendere più efficace la redazione di sintesi di articoli di giornale, e che si concretizzano in una digitalizzazione mediante scansione degli articoli seguita da una conversione in file di testo, successivamente nella creazione di un file contenente un estratto composto di undici parole, soddisfano il requisito secondo cui detti atti devono costituire parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, nonostante il fatto che essi diano avvio a tale procedimento e lo concludano e che implichino un intervento umano.
Infatti, la nozione di parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico richiede che gli atti di riproduzione temporanea siano interamente compiuti nell’ambito dell’esecuzione di un procedimento tecnologico e non siano quindi realizzati, in tutto o in parte, al di fuori di un procedimento siffatto. Tale nozione implica altresì che la realizzazione dell’atto di riproduzione temporanea sia necessaria, nel senso che il procedimento tecnologico di cui trattasi non può funzionare correttamente ed efficacemente senza tale atto.
Peraltro, dato che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 non precisa in quale fase del procedimento tecnologico debbano intervenire gli atti di riproduzione temporanea, non può escludersi che un simile atto dia avvio a tale procedimento oppure lo concluda.
Parimenti, nessun elemento di tale disposizione indica che il procedimento tecnologico non debba implicare alcun intervento umano e, in particolare, che debba escludersi che tale procedimento sia avviato manualmente al fine di ottenere una prima riproduzione temporanea.
(v. punti 30-34, 39, dispositivo 1)
L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che gli atti di riproduzione temporanea compiuti nel corso di un procedimento denominato «di raccolta dati» consistente nell’effettuare ricerche elettroniche e automatiche negli articoli di giornale e nell’identificare ed estrapolare da questi le parole chiave predefinite, al fine di rendere più efficace la redazione di sintesi di articoli di giornale, e che si concretizzano in una digitalizzazione mediante scansione degli articoli seguita da una conversione in file di testo, successivamente nella creazione di un file contenente un estratto composto di undici parole, soddisfano il requisito secondo cui gli atti di riproduzione devono perseguire un unico scopo, vale a dire quello di consentire un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali.
(v. punti 33-34, 46, dispositivo 1)
L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che gli atti di riproduzione temporanea compiuti nel corso di un procedimento denominato «di raccolta dati» consistente nell’effettuare ricerche elettroniche e automatiche negli articoli di giornale e nell’identificare ed estrapolare da questi le parole chiave predefinite, al fine di rendere più efficace la redazione di sintesi di articoli di giornale, e che si concretizzano in una digitalizzazione mediante scansione degli articoli seguita da una conversione in file di testo, successivamente nella creazione di un file contenente un estratto composto di undici parole, soddisfano il requisito secondo cui detti atti non devono avere rilievo economico proprio, purché, da un lato, l’esecuzione di tali atti non consenta di ottenere un profitto aggiuntivo che vada al di là di quello derivante dall’utilizzo legittimo dell’opera protetta e, dall’altro, gli atti di riproduzione temporanea non conducano a una modifica di tale opera.
Al riguardo, gli incrementi di produttività risultanti dall’esecuzione degli atti di riproduzione temporanea non hanno un siffatto rilievo economico proprio, purché i vantaggi economici ottenuti dalla loro applicazione si concretizzino solamente durante l’utilizzo del materiale riprodotto, di modo che non siano né distinti né separabili dai vantaggi ricavati dal suo utilizzo. Per contro, un vantaggio ottenuto da un atto di riproduzione temporanea è distinto e separabile se l’autore di tale atto è in grado di conseguire profitti derivanti dallo sfruttamento economico di riproduzioni esse stesse temporanee. Lo stesso vale se gli atti di riproduzione temporanea conducono a una modifica dell’oggetto riprodotto, quale esistente al momento dell’avvio del procedimento tecnologico interessato, poiché i suddetti atti, in tal caso, sono diretti a facilitare non già il suo utilizzo, ma l’utilizzo di un oggetto diverso.
(v. punti 33-34, 51-54, dispositivo 1)
L’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che, se rispettano tutti i requisiti previsti all’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, gli atti di riproduzione temporanea compiuti nel corso di un procedimento denominato «di raccolta dati» consistente nell’effettuare ricerche elettroniche e automatiche negli articoli di giornale e nell’identificare ed estrapolare da questi le parole chiave predefinite, al fine di rendere più efficace la redazione di sintesi di articoli di giornale, e che si concretizzano in una digitalizzazione mediante scansione degli articoli seguita da una conversione in file di testo, successivamente nella creazione di un file contenente un estratto composto di undici parole, devono essere considerati conformi al requisito secondo cui gli atti di riproduzione non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera né arrecare ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto.
(v. punti 33-34, 57, dispositivo 2)
Causa C-302/10
Infopaq International A/S
contro
Danske Dagblades Forening
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret)
«Diritti d’autore — Società dell’informazione — Direttiva 2001/29/CE — Articolo 5, paragrafi 1 e 5 — Opere letterarie ed artistiche — Riproduzione di brevi estratti di opere letterarie — Articoli di giornale — Riproduzioni temporanee e transitorie — Procedimento tecnico consistente in una digitalizzazione mediante scansione degli articoli seguita da una conversione in file di testo, da un trattamento elettronico della riproduzione e dalla memorizzazione di una parte di tale riproduzione — Atti di riproduzione temporanea costituenti parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico — Scopo di tali atti consistente in un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali — Rilievo economico proprio di detti atti»
Massime dell’ordinanza
Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29 — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Diritto di riproduzione — Eccezioni e limitazioni — Presupposti — Parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico — Atti di riproduzione temporanea compiuti nel corso di un procedimento di raccolta dati — Inclusione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, § 1)
Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29 — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Diritto di riproduzione — Eccezioni e limitazioni — Presupposti — Atti il cui solo scopo è quello di garantire un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali — Atti di riproduzione temporanea compiuti nel corso di un procedimento di raccolta dati — Inclusione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, § 1)
Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29 — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Diritto di riproduzione — Eccezioni e limitazioni — Presupposti — Atti privi di rilievo economico proprio
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, § 1)
Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29 — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Diritto di riproduzione — Eccezioni e limitazioni — Presupposti — Assenza di pregiudizio al normale sfruttamento dell’opera e di un pregiudizio ingiustificato
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, § 1 e 5)
L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che gli atti di riproduzione temporanea compiuti nel corso di un procedimento denominato «di raccolta dati» consistente nell’effettuare ricerche elettroniche e automatiche negli articoli di giornale e nell’identificare ed estrapolare da questi le parole chiave predefinite, al fine di rendere più efficace la redazione di sintesi di articoli di giornale, e che si concretizzano in una digitalizzazione mediante scansione degli articoli seguita da una conversione in file di testo, successivamente nella creazione di un file contenente un estratto composto di undici parole, soddisfano il requisito secondo cui detti atti devono costituire parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, nonostante il fatto che essi diano avvio a tale procedimento e lo concludano e che implichino un intervento umano.
Infatti, la nozione di parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico richiede che gli atti di riproduzione temporanea siano interamente compiuti nell’ambito dell’esecuzione di un procedimento tecnologico e non siano quindi realizzati, in tutto o in parte, al di fuori di un procedimento siffatto. Tale nozione implica altresì che la realizzazione dell’atto di riproduzione temporanea sia necessaria, nel senso che il procedimento tecnologico di cui trattasi non può funzionare correttamente ed efficacemente senza tale atto.
Peraltro, dato che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 non precisa in quale fase del procedimento tecnologico debbano intervenire gli atti di riproduzione temporanea, non può escludersi che un simile atto dia avvio a tale procedimento oppure lo concluda.
Parimenti, nessun elemento di tale disposizione indica che il procedimento tecnologico non debba implicare alcun intervento umano e, in particolare, che debba escludersi che tale procedimento sia avviato manualmente al fine di ottenere una prima riproduzione temporanea.
(v. punti 30-34, 39, dispositivo 1)
L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che gli atti di riproduzione temporanea compiuti nel corso di un procedimento denominato «di raccolta dati» consistente nell’effettuare ricerche elettroniche e automatiche negli articoli di giornale e nell’identificare ed estrapolare da questi le parole chiave predefinite, al fine di rendere più efficace la redazione di sintesi di articoli di giornale, e che si concretizzano in una digitalizzazione mediante scansione degli articoli seguita da una conversione in file di testo, successivamente nella creazione di un file contenente un estratto composto di undici parole, soddisfano il requisito secondo cui gli atti di riproduzione devono perseguire un unico scopo, vale a dire quello di consentire un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali.
(v. punti 33-34, 46, dispositivo 1)
L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che gli atti di riproduzione temporanea compiuti nel corso di un procedimento denominato «di raccolta dati» consistente nell’effettuare ricerche elettroniche e automatiche negli articoli di giornale e nell’identificare ed estrapolare da questi le parole chiave predefinite, al fine di rendere più efficace la redazione di sintesi di articoli di giornale, e che si concretizzano in una digitalizzazione mediante scansione degli articoli seguita da una conversione in file di testo, successivamente nella creazione di un file contenente un estratto composto di undici parole, soddisfano il requisito secondo cui detti atti non devono avere rilievo economico proprio, purché, da un lato, l’esecuzione di tali atti non consenta di ottenere un profitto aggiuntivo che vada al di là di quello derivante dall’utilizzo legittimo dell’opera protetta e, dall’altro, gli atti di riproduzione temporanea non conducano a una modifica di tale opera.
Al riguardo, gli incrementi di produttività risultanti dall’esecuzione degli atti di riproduzione temporanea non hanno un siffatto rilievo economico proprio, purché i vantaggi economici ottenuti dalla loro applicazione si concretizzino solamente durante l’utilizzo del materiale riprodotto, di modo che non siano né distinti né separabili dai vantaggi ricavati dal suo utilizzo. Per contro, un vantaggio ottenuto da un atto di riproduzione temporanea è distinto e separabile se l’autore di tale atto è in grado di conseguire profitti derivanti dallo sfruttamento economico di riproduzioni esse stesse temporanee. Lo stesso vale se gli atti di riproduzione temporanea conducono a una modifica dell’oggetto riprodotto, quale esistente al momento dell’avvio del procedimento tecnologico interessato, poiché i suddetti atti, in tal caso, sono diretti a facilitare non già il suo utilizzo, ma l’utilizzo di un oggetto diverso.
(v. punti 33-34, 51-54, dispositivo 1)
L’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che, se rispettano tutti i requisiti previsti all’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, gli atti di riproduzione temporanea compiuti nel corso di un procedimento denominato «di raccolta dati» consistente nell’effettuare ricerche elettroniche e automatiche negli articoli di giornale e nell’identificare ed estrapolare da questi le parole chiave predefinite, al fine di rendere più efficace la redazione di sintesi di articoli di giornale, e che si concretizzano in una digitalizzazione mediante scansione degli articoli seguita da una conversione in file di testo, successivamente nella creazione di un file contenente un estratto composto di undici parole, devono essere considerati conformi al requisito secondo cui gli atti di riproduzione non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera né arrecare ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto.
(v. punti 33-34, 57, dispositivo 2)