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Document 62010CJ0079

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità — Esenzione dei prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante o combustibile per la navigazione aerea, ad esclusione dell’aviazione privata da diporto — Portata

[Direttiva del Consiglio 2003/96, art. 14, n. 1, lett. b)]

2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità — Esenzione dei carburanti utilizzati nel settore della fabbricazione, dello sviluppo, del controllo e della manutenzione di aeromobili — Portata

[Direttiva del Consiglio 2003/96, art. 15, n. 1, lett. j)]

Massima

1. L’art. 14, n. 1, lett. b), della direttiva 2003/96, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, dev’essere interpretato nel senso che dell’esenzione dall’accisa sul carburante utilizzato per la navigazione aerea prevista da tale disposizione non può beneficiare un’impresa che, al fine di sviluppare la propria attività, utilizzi un aeromobile ad essa appartenente per provvedere agli spostamenti del proprio personale presso clienti o luoghi di svolgimento di fiere commerciali, laddove tali spostamenti non sono direttamente funzionali alla prestazione di servizi aerei a titolo oneroso da parte dell’impresa medesima.

(v. punto 33, dispositivo 1)

2. L’art. 15, n. 1, lett. j), della direttiva 2003/96, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, dev’essere interpretato nel senso che i carburanti utilizzati per l’effettuazione di voli andata e ritorno verso un’officina di manutenzione aeronautica non ricadono nella sfera di applicazione di tale disposizione.

(v. punto 39, dispositivo 2)

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