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Document 62010CJ0047

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune senza avviare il procedimento d’indagine formale — Ricorso degli interessati ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE — Ricevibilità — Presupposti

    [Artt. 88, n. 2, CE e 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 1, lett. h), 4, n. 3, e 6, n. 1]

    2. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune senza avviare il procedimento d’indagine formale — Ricorso degli interessati ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE — Identificazione dell’oggetto del ricorso

    [Artt. 88, n. 2, CE e 230, quarto comma, CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c); regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 1, lett. h), 4, n. 3, e 6, n. 1]

    3. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di fatto e probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento

    (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

    4. Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Esame da parte della Commissione — Fase preliminare e fase contraddittoria — Compatibilità di un aiuto con il mercato comune — Difficoltà di valutazione — Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio

    (Art. 88, nn. 2 e 3, CE)

    5. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che non le riguardano direttamente e individualmente — Motivi di irricevibilità di ordine pubblico

    (Art. 230, quarto comma, CE)

    6. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Sindacato della Corte sulla valutazione da parte del Tribunale della necessità di integrare gli elementi di informazione — Esclusione, salvo il caso di snaturamento

    7. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Insufficienza di motivazione — Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita — Ammissibilità — Presupposti

    (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, primo comma)

    Massima

    1. Nel settore degli aiuti di Stato, quando la Commissione adotta una decisione di non sollevare obiezioni ai sensi dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 659/1999, relativo all’applicazione dell’articolo 88 CE, non soltanto dichiara la misura compatibile con il mercato comune, ma rifiuta pure implicitamente di avviare il procedimento d’indagine formale previsto all’art. 88, n. 2, CE e all’art. 6, n. 1, del regolamento n. 659/1999.

    La legittimità di una decisione di non sollevare obiezioni fondata sull’art. 4, n. 3, del regolamento n. 659/1999 dipende dall’esistenza di dubbi circa la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune. Dal momento che siffatti dubbi devono dar luogo all’avvio di un procedimento d’indagine formale al quale possono partecipare gli interessati contemplati dall’art. 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999, deve ritenersi che ogni interessato ai sensi di quest’ultima disposizione sia direttamente ed individualmente riguardato da siffatta decisione. In effetti, i beneficiari delle garanzie procedurali previste all’art. 88, n. 2, CE e all’art. 6, n. 1, del regolamento n. 659/1999 possono ottenerne il rispetto solo se hanno la possibilità di contestare dinanzi al giudice dell’Unione la decisione di non sollevare obiezioni.

    Pertanto, nell’ambito di un ricorso di annullamento, lo specifico status di «interessato» ai sensi dell’art. 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999, legato all’oggetto specifico del ricorso, è sufficiente per identificare, secondo l’art. 230, quarto comma, CE, il ricorrente che contesta una decisione di non sollevare obiezioni.

    Ai sensi dell’art. 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999, si deve intendere per «interessato» in particolare ogni persona, impresa o associazione di imprese i cui interessi possano essere lesi dalla concessione di un aiuto, vale a dire in particolare le imprese concorrenti del beneficiario di tale aiuto. Si tratta, in altre parole, di un insieme indeterminato di destinatari, il che non esclude che un concorrente indiretto del beneficiario dell’aiuto possa essere qualificato come «interessato», a condizione che affermi che i suoi interessi potrebbero essere lesi dalla concessione dell’aiuto e che dia sufficiente dimostrazione che l’aiuto rischia di avere concrete ripercussioni sulla sua situazione.

    (v. punti 42-44, 132)

    2. Nel settore degli aiuti di Stato, quando un ricorrente chiede l’annullamento di una decisione di non sollevare obiezioni, essenzialmente mette in discussione il fatto che la decisione presa dalla Commissione a proposito dell’aiuto di cui trattasi sia stata adottata senza che tale istituzione avviasse il procedimento d’indagine formale, violando così i diritti procedurali del ricorrente. Affinché la sua domanda di annullamento venga accolta, il ricorrente può invocare qualsiasi motivo idoneo a dimostrare che la valutazione delle informazioni e degli elementi di cui la Commissione disponeva, all’atto della fase preliminare di esame della misura notificata, avrebbe dovuto suscitare dubbi circa la sua compatibilità con il mercato comune. L’utilizzo di siffatti argomenti non può tuttavia portare a trasformare l’oggetto del ricorso né a modificarne i presupposti di ricevibilità. Al contrario, l’esistenza di dubbi circa tale compatibilità è proprio la prova che dev’essere fornita per dimostrare che la Commissione era tenuta ad avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’art. 88, n. 2, CE, nonché all’art. 6, n. 1, del regolamento n. 659/1999, relativo all’applicazione dell’articolo 88 CE.

    (v. punto 50)

    3. In sede di impugnazione la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Questa valutazione non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte. Uno snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

    (v. punti 58-59)

    4. Nel settore degli aiuti di Stato, quando la fase preliminare di esame di cui all’art. 88, n. 3, CE non le abbia consentito di superare tutte le difficoltà inerenti alla valutazione della compatibilità di detto aiuto con il mercato comune, la Commissione è tenuta a chiedere tutti i pareri necessari e ad avviare, a tale scopo, il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE. Poiché la nozione di gravi difficoltà riveste natura oggettiva, l’esistenza di difficoltà siffatte dev’essere ricercata non solo nelle circostanze dell’adozione dell’atto impugnato, ma anche nelle valutazioni sulle quali si è fondata la Commissione.

    Nel caso in cui la compatibilità o l’incompatibilità dell’aiuto di cui trattasi possa essere direttamente condizionata da una discrepanza tra due testi a livello del diritto nazionale, tale discrepanza può oggettivamente destare dubbi circa la compatibilità con il mercato comune dell’aiuto di cui trattasi.

    La Commissione è tenuta a prendere in considerazione un’eventuale discrepanza manifesta tra due testi nazionali, vale a dire una legge e alcune direttive amministrative, in particolare qualora dovesse emergere che un regime di aiuti contempla, a livello della legge che lo istituisce, una limitazione che desta seri dubbi in relazione alla sua compatibilità con il mercato comune.

    (v. punti 70-71, 79-80, 85)

    5. Il criterio che subordina la ricevibilità di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica avverso una decisione di cui non è il destinatario alla condizione che sia direttamente e individualmente interessata da tale decisione, posto dall’art. 230, quarto comma, CE, costituisce un motivo di irricevibilità di ordine pubblico che i giudici comunitari possono esaminare in qualsiasi momento, anche d’ufficio, e anche adottando misure che consentano loro di essere informati in maniera più completa.

    (v. punti 97-98)

    6. Il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito. Il valore probatorio o meno dei mezzi prodotti dalle parti rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti che sfugge al controllo della Corte nell’ambito del ricorso di impugnazione, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale o quando l’inesattezza materiale degli accertamenti effettuati da quest’ultimo risulti dagli atti.

    Pertanto non può essere contestato al Tribunale di aver indirizzato alle parti, prima dell’udienza e nel corso di essa, una serie di quesiti dettagliati diretti ad integrare le informazioni di cui già disponeva e di aver tratto determinate conclusioni dalle risposte fornite dalle parti a tali quesiti nell’ambito dei motivi da esse validamente sollevati.

    Allo stesso modo, non gli si può contestare, in sede d’impugnazione, di non aver adottato altre misure di organizzazione che le parti non gli hanno chiesto di adottare nella fase del procedimento dinanzi al Tribunale e che esse non descrivono precisamente nell’ambito del procedimento d’impugnazione.

    (v. punti 99-100)

    7. L’obbligo di motivazione delle sentenze che incombe al Tribunale ai sensi degli artt. 36 e 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali sono state adottate le misure di cui trattasi ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo giurisdizionale.

    (v. punto 104)

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