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Document 62008CJ0078

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Esame della compatibilità di un aiuto con il mercato comune — Esclusione

    (Art. 234 CE)

    2. Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Agevolazioni fiscali concesse alle società cooperative di produzione e lavoro — Inclusione — Presupposti

    (Art. 87, n. 1, CE)

    Massima

    1. Benché non spetti alla Corte pronunciarsi, nell’ambito di un procedimento ex art. 234 CE, sulla compatibilità di norme di diritto interno con il diritto dell’Unione né interpretare disposizioni legislative o regolamentari nazionali, essa, tuttavia, è competente a fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione che gli consentano di pronunciarsi su tale compatibilità per la definizione della causa sottoposta alla sua cognizione.

    Più precisamente, la competenza della Commissione ad esaminare la compatibilità di un aiuto con il mercato comune non osta a che un giudice nazionale sottoponga alla Corte una questione pregiudiziale sull’interpretazione della nozione di aiuto. Pertanto, la Corte può in particolare fornire al giudice del rinvio gli elementi di interpretazione di diritto dell’Unione che gli consentano di stabilire se una misura nazionale possa essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi di tale diritto.

    (v. punti 34-35)

    2. Esenzioni fiscali concesse alle società cooperative di produzione e lavoro in forza di una normativa nazionale che prevede talune agevolazioni tributarie costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE solamente nel caso in cui tutte le condizioni di applicazione di tale disposizione siano soddisfatte, vale a dire, in primo luogo, il finanziamento di tale misura da parte dello Stato o mediante risorse statali, in secondo luogo, la selettività di detta misura nonché, in terzo luogo, l’incidenza della stessa sugli scambi tra Stati membri e la distorsione della concorrenza risultante da siffatta misura. Nel caso di specie spetterà al giudice nazionale valutare nello specifico il carattere selettivo delle esenzioni fiscali concesse alle società cooperative di produzione e lavoro, nonché la loro eventuale giustificazione alla luce della natura o della struttura generale del sistema tributario nazionale nel quale si inseriscono, stabilendo, segnatamente, se le società cooperative in causa si trovino di fatto in una situazione analoga a quella di altri operatori costituiti in forma di società a scopo di lucro e, qualora ciò si verificasse, se il trattamento fiscale più favorevole riservato alle menzionate società cooperative sia, da un lato, inerente ai principi fondamentali del sistema impositivo vigente nello Stato membro interessato e, dall’altro, conforme ai principi di coerenza e di proporzionalità.

    (v. punti 43, 82 e dispositivo)

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