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Document 62009CJ0263

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Cause di nullità relativa — Utilizzazione del marchio suscettibile di essere vietata in forza di un altro diritto anteriore — Diritto al nome

    [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 52, n. 2, lett. a)]

    2. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Errore di diritto — Violazione di una norma giuridica nazionale resa applicabile alla controversia in virtù del rinvio operato dall’art. 52, n. 2, del regolamento n. 40/94

    [Art. 256, n. 1, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 63, n. 2, e 52, n. 2, lett. a); regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 37]

    3. Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione — Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata — Limiti

    (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63, nn. 2 e 3)

    Massima

    1. Il tenore letterale e la struttura dell’art. 52, n. 2, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario non consentono, laddove venga invocato un diritto al nome, di limitare l’applicazione di tale norma alle sole ipotesi in cui la registrazione di un marchio comunitario si trovi in conflitto con un diritto inteso esclusivamente a tutelare il nome in quanto attributo della personalità dell’interessato.

    Secondo la norma citata, la nullità di un marchio comunitario può essere dichiarata su domanda di un interessato che faccia valere «un altro diritto anteriore». Al fine di precisare la natura di un diritto anteriore siffatto, la norma suddetta elenca quattro diritti, precisando però, mediante l’utilizzo della locuzione avverbiale «in particolare», che tale elenco non è esaustivo. Risulta da tale elenco non tassativo che i diritti menzionati a titolo di esempio mirano a tutelare interessi di varia natura. Per alcuni di tali diritti, quali quello d’autore e quello di proprietà industriale, gli aspetti economici sono tutelati tanto dagli ordinamenti giuridici nazionali quanto dalla normativa dell’Unione contro le violazioni in campo commerciale.

    (v. punti 34-36)

    2. Risulta dal tenore letterale dell’art. 52, n. 2, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario che tale norma, allorché fa riferimento alla situazione nella quale un diritto anteriore consente di vietare l’uso di un marchio comunitario, distingue chiaramente due ipotesi, a seconda che tale diritto anteriore sia tutelato dalla normativa comunitaria «o» dal diritto nazionale.

    Per quanto riguarda il regime procedurale previsto dal regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94, nel caso di una domanda presentata ai sensi dell’art. 52, n. 2, del regolamento n. 40/94, fondata su un diritto anteriore tutelato nell’ordinamento giuridico nazionale, la regola 37 del regolamento n. 2868/95 impone al richiedente l’onere di presentare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) non soltanto gli elementi comprovanti che egli soddisfa le condizioni prescritte, ai sensi della normativa nazionale di cui chiede l’applicazione, per poter far vietare l’uso di un marchio comunitario in forza di un diritto anteriore, ma anche gli elementi che dimostrano il contenuto di tale normativa.

    Qualora una domanda di nullità di un marchio comunitario sia fondata su un diritto anteriore tutelato da una norma giuridica nazionale, spetta, in primo luogo, agli organi competenti dell’Ufficio valutare l’autorità e la portata degli elementi presentati dal richiedente per dimostrare il contenuto di tale norma. In secondo luogo, ai sensi dell’art. 63, n. 2, del regolamento n. 40/94, avverso le decisioni delle commissioni di ricorso è possibile proporre dinanzi al Tribunale un ricorso per violazione del Trattato, del regolamento n. 40/94 o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione. Ne consegue che il Tribunale è competente ad esercitare un pieno controllo di legittimità sulla valutazione compiuta dall’Ufficio in merito agli elementi presentati dal richiedente per dimostrare il contenuto della normativa nazionale di cui invoca la tutela.

    Per quanto riguarda l’esame, nell’ambito di un giudizio di impugnazione, delle constatazioni compiute dal Tribunale in ordine alla suddetta normativa nazionale, la Corte è competente ad esaminare, anzitutto, se il Tribunale, sulla scorta dei documenti e delle altre prove sottopostegli, non abbia snaturato il tenore letterale delle disposizioni nazionali in questione o della giurisprudenza nazionale ad esse relativa od anche degli scritti della dottrina riguardanti tali disposizioni; poi, se il Tribunale non abbia formulato, con riguardo a tali elementi, constatazioni che si pongono manifestamente in contrasto con il loro contenuto, e, infine, se il Tribunale non abbia, nell’esaminare il complesso degli elementi, attribuito ad uno di essi, allo scopo di accertare il contenuto della normativa nazionale in questione, una portata che non gli spetta in rapporto agli altri elementi, purché ciò risulti in modo manifesto dagli elementi del fascicolo.

    (v. punti 48-53)

    3. Il controllo che il Tribunale esercita ai sensi dell’art. 63 del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario consiste in un controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Esso può annullare o riformare la decisione oggetto del ricorso solo se questa, nel momento in cui è stata adottata, era viziata da uno dei motivi di annullamento o di riforma enunciati all’art. 63, n. 2, del regolamento suddetto.

    Ne consegue che il potere di riforma riconosciuto al Tribunale non ha come effetto di conferire a quest’ultimo la facoltà di sostituire la propria valutazione a quella della commissione di ricorso, e neppure la facoltà di procedere ad una valutazione alla quale tale commissione non ha ancora proceduto. Pertanto, in linea di principio, l’esercizio del potere di riforma deve essere limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la suddetta commissione era tenuta a prendere.

    (v. punti 71-72)

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