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Document 62007CJ0484

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Accordi internazionali — Accordo di associazione CEE-Turchia — Consiglio di associazione istituito dall’accordo di associazione CEE-Turchia — Decisione relativa alla libera circolazione dei lavoratori — Ricongiungimento familiare

    (Decisione n. 1/80 del consiglio di associazione CEE-Turchia, art. 7, primo comma, primo trattino)

    Massima

    L’art. 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia dev’essere interpretato nel senso che:

    – tale disposizione osta a una normativa di uno Stato membro secondo la quale il familiare debitamente autorizzato a raggiungere un lavoratore migrante turco già inserito nel regolare mercato del lavoro di tale Stato perde il beneficio dei diritti fondati sul ricongiungimento familiare in virtù della medesima disposizione per il solo fatto di contrarre matrimonio una volta divenuto maggiorenne, pur continuando a coabitare con tale lavoratore durante i primi tre anni del suo soggiorno nello Stato membro ospitante;

    – un cittadino turco al quale si applica detta disposizione può validamente rivendicare un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante sulla base della stessa disposizione, a prescindere dal fatto che abbia contratto matrimonio prima della scadenza del periodo di tre anni previsto da detto primo comma, primo trattino, allorché, durante tutto questo periodo, egli ha effettivamente coabitato con il lavoratore migrante turco per il cui tramite è stato ammesso sul territorio di tale Stato membro a titolo di ricongiungimento familiare.

    Infatti, sia dal primato del diritto dell’Unione sia dall’effetto diretto di una disposizione come l’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 risulta che gli Stati membri non possono modificare unilateralmente la portata del sistema di graduale integrazione dei cittadini turchi nello Stato membro ospitante e, pertanto, non dispongono più della facoltà di adottare misure che possano pregiudicare lo status giuridico espressamente riconosciuto a tali cittadini dal diritto che promana dall’associazione CEE-Turchia. In tal senso, un familiare di un lavoratore turco che soddisfa le condizioni previste da detto art. 7, primo comma, può perdere i diritti che tale disposizione gli attribuisce solo in due casi, vale a dire quando la presenza del migrante turco nel territorio dello Stato membro ospitante costituisce, a causa del suo comportamento personale, un pericolo reale e grave per l’ordine pubblico, la sicurezza o la sanità pubbliche, ai sensi dell’art. 14, n. 1, della stessa decisione, oppure quando l’interessato ha lasciato il territorio del suddetto Stato per un periodo significativo e senza motivi legittimi.

    (v. punti 56, 62, 66 e dispositivo)

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