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Document 62009CJ0236

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Diritto dell’Unione — Principi — Parità di trattamento — Parità di trattamento tra uomi e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura — Direttiva 2004/113 — Fattori attuariali

    (Direttiva del Consiglio 2004/113, art. 5, n. 2)

    Massima

    L’art. 5, n. 2, della direttiva 2004/113, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura, è invalido con effetto alla data del 21 dicembre 2012.

    È pacifico che lo scopo perseguito dalla direttiva 2004/113 nel settore dei servizi assicurativi è, come testimoniato dal suo art. 5, n. 1, l’applicazione della regola dei premi e delle prestazioni unisex. Il diciottesimo ‘considerando’ di detta direttiva afferma espressamente che, per garantire la parità di trattamento tra donne e uomini, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore attuariale non dovrebbe comportare differenze nei premi e nelle prestazioni individuali. Il diciannovesimo ‘considerando’ della medesima direttiva qualifica la facoltà concessa agli Stati membri di non applicare la regola dei premi e delle prestazioni unisex come una «deroga». Dunque, la direttiva 2004/113 si fonda sulla premessa secondo cui, ai fini dell’applicazione del principio della parità di trattamento tra donne e uomini sancito dagli artt. 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, la situazione delle donne e quella degli uomini in rapporto ai premi e alle prestazioni assicurative da essi stipulati sono paragonabili.

    L’art. 5, n. 2, della direttiva 2004/113, il quale consente agli Stati membri interessati di mantenere senza limiti di tempo una deroga alla regola dei premi e delle prestazioni unisex, è contrario alla realizzazione dell’obiettivo della parità di trattamento tra donne e uomini perseguito dalla citata direttiva ed è incompatibile con gli artt. 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Di conseguenza, la disposizione suddetta deve essere considerata invalida alla scadenza di un adeguato periodo transitorio.

    (v. punti 30, 32-34 e dispositivo)

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