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Document 62009CJ0438

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Detrazione da parte di un soggetto passivo che abbia assolto detta imposta per prestazioni di servizi fornite da un altro soggetto passivo non registrato ai fini dell’imposta di cui trattasi — Presupposto — Emissione di una fattura da parte di detto prestatore che presenti tutte le informazioni richieste

    [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 18, n. 1, lett. a), e 22, n. 3, lett. b)]

    2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Esclusioni del diritto a detrazione — Facoltà per gli Stati membri di mantenere le esclusioni esistenti alla data di entrata in vigore della sesta direttiva — Normativa nazionale che esclude il diritto alla detrazione dell’imposta pagata da un soggetto passivo a un altro soggetto passivo a motivo della mancata registrazione di quest’ultimo ai fini di detta imposta — Inammissibilità

    (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, n. 6)

    Massima

    1. Gli artt. 18, n. 1, lett. a), e 22, n. 3, lett. b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2006/18, devono essere interpretati nel senso che un soggetto passivo beneficia del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta per prestazioni di servizi fornite da un altro soggetto passivo che non è registrato ai fini di tale imposta, qualora le relative fatture presentino tutte le informazioni richieste da detto art. 22, n. 3, lett. b), in particolare quelle necessarie per l’identificazione della persona che le ha emesse e della natura dei servizi forniti.

    Difatti, dal momento che l’amministrazione fiscale competente dispone delle informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo, in quanto destinatario delle transazioni commerciali, è debitore dell’imposta sul valore aggiunto, essa non può imporre, riguardo al diritto di quest’ultimo di detrarre l’imposta assolta a monte, condizioni supplementari che possano avere l’effetto di vanificare l’esercizio del diritto stesso.

    Quindi, un eventuale inadempimento da parte del fornitore di servizi dell’obbligo di cui all’art. 22, n. 1, della sesta direttiva non può mettere in discussione il diritto a detrazione di cui beneficia il destinatario di detti servizi in forza dell’art. 17, n. 2, di tale direttiva.

    (v. punti 35, 36, 38, dispositivo 1)

    2. L’art. 17, n. 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2006/18, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che escluda il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto pagata da un soggetto passivo a un altro soggetto passivo, fornitore di servizi, quando quest’ultimo non è registrato ai fini di tale imposta.

    Infatti, la facoltà concessa agli Stati membri all’art. 17, n. 6, della sesta direttiva non costituisce un potere discrezionale assoluto di escludere tutti o quasi tutti i beni e servizi dal diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto e di rendere in tal modo praticamente inoperante il regime introdotto dalle disposizioni di tale direttiva. La suddetta facoltà non riguarda quindi esclusioni generali e non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di precisare sufficientemente i beni e i servizi per i quali è escluso il diritto a detrazione.

    (v. punti 41, 47, dispositivo 2)

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