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Document 62009CJ0077

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Questioni pregiudiziali — Sindacato di validità — Ricevibilità — Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto

(Art. 234 CE)

2. Agricoltura — Ravvicinamento delle legislazioni — Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari — Direttiva 91/414

(Direttiva del Consiglio 91/414, art. 19 e allegato I; direttiva della Commissione 2006/134)

3. Agricoltura — Ravvicinamento delle legislazioni — Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari — Direttiva 91/414

(Direttiva del Consiglio 91/414, art. 19 e allegato I; direttiva della Commissione 2006/134)

4. Agricoltura — Ravvicinamento delle legislazioni — Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari — Direttiva 91/414

(Artt. 168 TFUE e 191, nn. 1 e 2, TFUE; direttiva del Consiglio 91/414, allegato I; direttiva della Commissione 2006/134)

5. Agricoltura — Ravvicinamento delle legislazioni — Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari — Direttiva 91/414

(Direttiva del Consiglio 91/414, art. 5, n. 5, e allegato I; direttiva della Commissione 2006/134)

Massima

1. La Corte non può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale, in particolare, qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione o il giudizio sulla validità di una norma dell’Unione chiesti da tale giudice non hanno alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica e la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte.

Tale fattispecie non ricorre nell’ipotesi in cui, da un lato, non sia stato contestato dinanzi alla Corte che la questione di validità di una direttiva sia rilevante ai fini della soluzione della controversia principale e, dall'altro, il giudice nazionale abbia precisato di nutrire dubbi in ordine alla validità della direttiva medesima a motivo, sostanzialmente, dell’incoerenza che sussisterebbe tra le restrizioni all’uso di una sostanza poste da detta direttiva e le valutazioni tecniche e scientifiche sulla sostanza stessa, che sono state complessivamente positive, in modo che la Corte disponga di informazioni sufficienti che le consentano di esaminare la validità della direttiva riguardo alla situazione oggetto della causa principale.

(v. punti 25-27)

2. Come emerge dai suoi quinto, sesto e nono ‘considerando’, la direttiva 91/414, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, mira all’eliminazione degli ostacoli agli scambi intracomunitari di prodotti fitosanitari, mantenendo altresì un livello elevato di protezione dell’ambiente e della salute umana ed animale. Per poter perseguire con efficacia il suo obiettivo e in considerazione delle complesse valutazioni scientifiche che essa deve operare quando, nel contesto dell’esame delle domande di iscrizione di sostanze attive all’allegato I della direttiva 91/414, procede alla valutazione dei rischi derivanti dall’uso di tali sostanze, deve essere riconosciuto alla Commissione un ampio margine di discrezionalità.

L’esercizio di tale potere non è tuttavia sottratto al sindacato giurisdizionale. Infatti, nell’ambito di tale sindacato, il giudice dell’Unione deve verificare l’osservanza delle norme di procedura, l’esattezza materiale dei fatti considerati dalla Commissione, l’insussistenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o l’insussistenza di sviamento di potere. In particolare, al fine di verificare se sia stato commesso un errore manifesto di valutazione dall’istituzione competente, il giudice dell’Unione deve valutare se tale istituzione ha esaminato, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi rilevanti della fattispecie sui quali si fondano le conclusioni che ne vengono tratte.

(v. punti 54-57)

3. Nel contesto della direttiva 91/414, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, se è pur vero che la Commissione è tenuta a prendere in considerazione la valutazione scientifica disposta dallo Stato membro relatore, tale valutazione, tuttavia, non vincola la Commissione né, eventualmente, il Consiglio, i quali, nel procedimento previsto dall’art. 19 di tale direttiva, mantengono il diritto di adottare misure di gestione dei rischi diverse da quelle proposte dallo Stato membro relatore.

Per quanto riguarda la direttiva 2006/134, che modifica la direttiva 91/414 con l’iscrizione del fenarimol come sostanza attiva, dato che, da un lato, i dati forniti dal notificante hanno confermato la valutazione iniziale dello Stato membro relatore quanto all’assenza di un rischio inaccettabile e sono stati accettati dal gruppo di lavoro «valutazione» e che, dall'altro, la direttiva 2006/134 non inficia i risultati della valutazione scientifica dei rischi derivanti da tale sostanza attiva, dal momento che essa induce ad autorizzare il suo uso nei prodotti fitosanitari, non sussiste alcun elemento che consenta di concludere che la direttiva 2006/134 sia viziata da un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione.

Infatti, ciò premesso, non può censurarsi alla Commissione di non aver esaminato in modo accurato e imparziale gli elementi scientifici presentati dallo Stato membro relatore nel corso della fase di valutazione dei rischi derivanti dall’uso del fenarimol.

(v. punti 60, 62, 63, 65, 67)

4. Qualora risulti impossibile determinare con certezza l’esistenza o la portata del rischio asserito a causa della natura insufficiente, non concludente o imprecisa dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute nell’ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica l’adozione di misure restrittive, purché esse siano non discriminatorie e oggettive.

Quanto alla procedura di iscrizione del fenarimol all’allegato I della direttiva 91/414, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, è emerso, in sede di elaborazione del progetto di decisione inteso all'iscrizione del fenarimol all'allegato I della direttiva 91/414, che permanevano talune preoccupazioni quanto agli effetti tossici intrinseci del fenarimol e, in particolare, ai suoi possibili effetti nocivi sul sistema endocrino, tali da giustificare, pertanto, la necessità che il suo impiego non sia autorizzato senza restrizioni. Orbene, non può ritenersi che tali preoccupazioni si fondino su semplici considerazioni di natura meramente ipotetica.

In considerazione di tali elementi, intesi a dimostrare che sussistevano ancora talune incertezze scientifiche quanto alla valutazione degli effetti sul sistema endocrino di sostanze quali il fenarimol, non può ritenersi che la Commissione abbia compiuto un’applicazione manifestamente erronea del principio di precauzione laddove ha subordinato l’autorizzazione di detta sostanza a talune restrizioni di impiego.

(v. punti 76-79)

5. Deve essere riconosciuto alla Commissione un ampio potere discrezionale quando adotta, nel contesto della procedura di iscrizione di una sostanza all’allegato I della direttiva 91/414, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, misure di gestione dei rischi.

Quanto al punto se le misure di restrizione all’uso del fenarimol siano idonee per conseguire gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 91/414, dal procedimento sfociato nell’adozione della direttiva 2006/134, che modifica la direttiva 91/414 con l’iscrizione del fenarimol come sostanza attiva, nonché dai ‘considerando’ della direttiva stessa, risulta che la Commissione si è adoperata per pervenire ad un equilibrio tra gli obiettivi della direttiva 91/414 relativi al miglioramento della produzione vegetale e della protezione della salute dell’uomo e degli animali, delle acque sotterranee e dell’ambiente e l’interesse del notificante ad ottenere l’iscrizione del fenarimol all’allegato I della direttiva 91/414 in esito alla valutazione scientifica dei rischi derivanti da tale sostanza. In considerazione delle preoccupazioni quanto ai possibili effetti di perturbazione endocrina del fenarimol e delle incertezze scientifiche al riguardo, che hanno giustificato il ricorso della Commissione al principio di precauzione, le restrizioni alle quali la direttiva 2006/134 assoggetta l’uso di tale sostanza non risultano inidonee per il conseguimento di tali obiettivi.

Quanto al carattere necessario della misura in oggetto, occorre rilevare che, se è pur vero che l’iscrizione del fenarimol all’allegato I della direttiva 91/414 è stata ridotta a un periodo di 18 mesi, dall’undicesimo ‘considerando’ della direttiva 2006/134 risulta che tale limite temporale non osta ad un eventuale rinnovo di tale iscrizione secondo le disposizioni di cui all’art. 5, n. 5, della direttiva 91/414. Del pari, emerge espressamente dal sesto ‘considerando’ della direttiva 2006/134 che la circostanza che l’autorizzazione del fenarimol sia limitata ai soli impieghi effettivamente considerati e giudicati conformi alle condizioni della direttiva 91/414 non osta alla possibilità di iscrivere altri impieghi, in esito ad una loro valutazione completa, all’allegato I di tale direttiva.

Ciò premesso, non può affermarsi che le misure di restrizione all’uso del fenarimol vadano oltre quanto può essere ritenuto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti. Ne discende che la direttiva 2006/134 non è invalida per violazione del principio di proporzionalità.

(v. punti 82-87)

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