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Document 62009CJ0163

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Accise — Direttiva 92/83 — Alcol e bevande alcoliche — Alcol etilico — Nozione — Vino da cucina e porto da cucina — Inclusione

    (Direttiva del Consiglio 92/83, art. 20, primo trattino)

    2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Accise — Direttiva 92/83 — Alcol e bevande alcoliche — Esenzione dall’accisa armonizzata — Vino da cucina, porto da cucina e cognac da cucina impiegati per la fabbricazione di prodotti alimentari

    [Direttiva del Consiglio 92/83, art. 27, n. 1, lett. e) ed f]

    3. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Accise — Direttiva 92/83 — Alcol e bevande alcoliche — Esenzione dall’accisa armonizzata — Vino da cucina, porto da cucina e cognac da cucina impiegati per la fabbricazione di prodotti alimentari

    (Direttiva del Consiglio 92/83, art. 27, n. 1)

    4. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Accise — Direttiva 92/83 — Alcol e bevande alcoliche — Esenzione dall’accisa armonizzata — Esenzioni previste dall’art. 27, n.  1, della direttiva

    (Direttiva del Consiglio 92/83, art. 27, n. 1)

    Massima

    1. L’art. 20, primo trattino, della direttiva 92/83, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, deve essere interpretato nel senso che la definizione dell’alcol etilico contenuta in tale disposizione è applicabile al vino da cucina e al porto da cucina.

    La circostanza che il vino da cucina e il porto da cucina siano, in quanto tali, considerati una preparazione alimentare coperta dal capitolo 21 della nomenclatura combinata allegata al regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento n. 2587/91, e che siano inidonei al consumo come bevande è ininfluente ai fini dell’applicabilità di detta disposizione all’alcol etilico in essi contenuto.

    (v. punti 26, 27, 30, dispositivo 1)

    2. Un’esenzione dall’accisa armonizzata del vino da cucina, del porto da cucina e del cognac da cucina impiegati per la fabbricazione di prodotti alimentari è tale da ricadere nell’ambito dell’art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche.

    Siffatti prodotti potrebbero ricadere nella disposizione di cui all'art. 27, n. 1, lett. e), della citata direttiva solamente se fossero impiegati per la produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche.

    (v. punti 33, 34, 36, dispositivo 2)

    3. L’uniforme applicazione delle disposizioni della direttiva 92/83, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, implica che l’assoggettamento o meno di un prodotto all’accisa o l’esenzione di un prodotto in uno Stato membro debba, in linea di principio, essere riconosciuto dagli altri Stati membri. Una diversa interpretazione comprometterebbe la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla suddetta direttiva e potrebbe ostacolare la libera circolazione delle merci.

    Pertanto, nell’ipotesi in cui prodotti quali il vino da cucina, il porto da cucina e il cognac da cucina, che sono stati considerati non soggetti ad accisa o esenti dall’accisa in forza della direttiva 92/83 e immessi al consumo nello Stato membro in cui sono stati prodotti, siano destinati a essere commercializzati in un altro Stato membro, quest’ultimo deve riservare nel proprio territorio un trattamento identico a detti prodotti, salvo il caso in cui ricorrano elementi concreti, oggettivi e verificabili dai quali risulti che il primo Stato membro non ha applicato correttamente le disposizioni di tale direttiva o che, in conformità dell’art. 27, n. 1, della stessa, sia giustificata l’adozione di misure volte a evitare una frode, un’evasione o un abuso in materia di esenzioni nonché ad assicurare l’applicazione agevole e corretta di queste ultime.

    (v. punti 41, 42, 45, dispositivo 3)

    4. L’art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, deve essere interpretato nel senso che la concessione dell’esenzione di cui a tale disposizione può essere subordinata al rispetto di condizioni come quelle previste da una normativa nazionale, vale a dire una limitazione dei soggetti autorizzati a presentare una richiesta di rimborso, un termine di quattro mesi per proporre una simile richiesta e la fissazione di un importo minimo di rimborso, soltanto ove risulti da elementi concreti, oggettivi e verificabili che simili condizioni sono necessarie per assicurare l’applicazione agevole e corretta di tale esenzione nonché per evitare frodi, evasioni o abusi. Spetta al giudice del rinvio verificare che ciò sia vero per quanto attiene alle condizioni stabilite da detta normativa.

    Invero, da un lato, l’esenzione dei prodotti di cui all’art. 27, n. 1, della direttiva 92/83 costituisce il principio e il suo rifiuto l'eccezione e, dall’altro, la facoltà riconosciuta agli Stati membri da questa disposizione di stabilire le condizioni per assicurare l’applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire qualsiasi evasione, frode o abuso non può mettere in discussione il carattere incondizionato dell’obbligo di esenzione previsto da tale disposizione.

    (v. punti 51, 56, dispositivo 4)

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